Eureka Previdenza

ASpI ai lavoratori sospesi

Abrogazione dal 24 settembre 2015

(msg.7037/2015)

In seguito all’abrogazione dell’articolo 3, comma 17, legge 28 giugno 2012, n.92, l’Istituto ha emanato, in data 30 settembre 2015, il messaggio n. 6024, con il quale, su parere concorde del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono state comunicate le istruzioni conseguenti all’abrogazione della norma in argomento.

In data 20 ottobre 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l’allegata circolare n. 27, ha reso noto di poter prendere in considerazione un’interpretazione più estensiva della norma di abrogazione ponendo in particolare rilievo la validità degli impegni assunti dalle parti in sede di consultazioni sindacali, attraverso accordi stipulati prima dell’entrata in vigore della norma abrogativa, che abbiano però previsto l’inizio delle sospensioni entro il 23 settembre 2015 – giorno precedente l’abrogazione della norma – e le cui istanze siano state presentate entro il 12 ottobre 2015, fermo restando, naturalmente, il limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2015.

Pertanto, ad integrazione di quanto previsto nel messaggio n. 6024 del 30 settembre 2015, si precisa quanto segue:

  • Nel limite delle risorse disponibili, l’Istituto procederà ad indennizzare i periodi, autorizzati dagli Enti Bilaterali, di sospensione del 2015– sempre nel rispetto del limite normativo dei 90 giorni nel biennio mobile – indicati nelle richieste pervenute entro la data del 12 ottobre 2015, anche se si tratta di periodi successivi al 23 settembre 2015, purché il periodo di sospensione abbia inizio in data antecedente al 24 settembre 2015.
  • Per le domande presentate dal 29 settembre 2015 al 12 ottobre 2015 (periodo in cui la procedura non permetteva, sulla base delle prime indicazioni Ministeriali, la presentazione di richieste che contenevano periodi di sospensione successivi all’abrogazione della norma, limitando quindi l’indicazione del periodo di fine sospensione ad una data antecedente o coincidente con il 23 settembre 2015) la Direzione centrale dell’Istituto chiederà, tramite PEC, agli Enti Bilaterali interessati che hanno autorizzato la prestazione, di far pervenire, sempre tramite PEC, per ciascun lavoratore inserito nella richiesta, l’indicazione della data di fine sospensione prevista dagli accordi stipulati entro la data del 23 settembre 2015, in modo da consentire all’Istituto di variare la fine del periodo richiesto senza bisogno di ripresentazione dell’istanza.

ASpI ai lavoratori sospesi

Sospensioni per crisi aziendali o occupazionali

(circ.36/2013)

La tutela in argomento è prevista esclusivamente nelle ipotesi di crisi aziendali o occupazionali.
Per sospensioni “per crisi aziendali o occupazionali” – come già definite nel decreto interministeriale 19 maggio 2009, n. 46441- si intendono situazioni di mercato o eventi naturali transitori e di carattere temporaneo che determinino, per qualunque tipologia di datore di lavoro privato, mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti.
L’articolo 2 del citato decreto interministeriale (cfr. circolare INPS 26 maggio 2009, n. 73, punto 2) individua, a titolo esemplificativo, alcuni dei suddetti eventi naturali transitori e di carattere temporaneo in:

  1. crisi di mercato, comprovata dall’andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari complessivamente considerati;
  2. mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini, ovvero contrazione o cancellazione delle richieste di missioni nel caso di agenzie di somministrazioni di lavoro;
  3. mancanza di materie prime o contrazioni di attività non dipendente da inadempienze contrattuali della azienda o da inerzia del datore di lavoro;
  4. sospensioni o contrazioni dell’attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
  5. eventi improvvisi e imprevisti quali incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche incerte.

ASpI ai lavoratori sospesi

Domanda

(circ.36/2013)

Il modello di domanda della prestazione in oggetto, MOD.DS/Sosp COD.SR74 – 2013/2015, tiene conto delle novità introdotte dalla legge di riforma.
Si rammenta che la presentazione di tale domanda di indennità di disoccupazione legata all’ASpI avviene – dal 1° aprile 2012 – esclusivamente in via telematica.
Si rinvia per quanto non richiamato alla circolare INPS 14 maggio 2012, n.68.

ASpI ai lavoratori sospesi

Finanziamento della prestazione e monitoraggio della spesa

(circ.36/2013)

Come evidenziato in premessa, il trattamento è riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro annui per il periodo 2013-2015.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne, di cui all’articolo 24, comma 27, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Le necessarie variazioni di bilancio sono decretate dal Ministro dell’economia e delle finanze.
L’Istituto provvede al costante monitoraggio della spesa, fornendo report periodici ai Ministeri vigilanti.

ASpI ai lavoratori sospesi

Intervento integrativo degli enti bilaterali

(circ.36/2013)

L’articolo 3, comma 17 della legge di riforma ha previsto per tale misura sperimentale per il triennio 2013-2015, confermando quanto contenuto nella precedente normativa, l’intervento obbligatorio integrativo “pari almeno al 20%” a carico dei Fondi bilaterali di cui al comma 14, ovvero a carico dei fondi di solidarietà di cui al comma 4.
La legge di riforma non ha abrogato, tra l’altro, il comma 4 del citato articolo 19 del decreto legge n.185 del 2008 (convenzioni INPS-Enti bilaterali).
L’Istituto, nelle more della predisposizione di un nuovo testo di convenzione da fare sottoscrivere agli Enti bilaterali che intendono intervenire nell’erogazione di tale prestazione, permetterà comunque a quelli già censiti e presenti nella procedura di gestione di operare a decorrere dal 1° gennaio 2013.

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