Eureka Previdenza

La pensione di Inabilità

Pensione ordinaria di inabilità per i soggetti iscritti nell'AGO

Pensione di invalidità (ante 08/84) delle Gestioni Speciali e pensione di inabilità

(circ. 167/86)

Trasformazione della pensione di invalidità delle Gestioni Speciali in pensione di inabilità

La domanda di pensione di inabilità presentata dal titolare di pensione di invalidità a carico della Gestione speciale deve essere respinta, anche in presenza dei requisiti amministrativi e medico-legali, essendo esclusi dal diritto alla pensione di inabilità i titolari di pensione di invalidità con decorrenza anteriore al 1 agosto 1984. Occorre peraltro considerare che il pensionato della Gestione speciale può richiedere ed ottenere la liquidazione dell'assegno di invalidità: una volta ottenuta la titolarita' dell'assegno viene meno la preclusione di cui sopra si è detto (titolarità di pensione di invalidità con decorrenza anteriore al 1 agosto 1984) e non sussistono, conseguentemente, ostacoli al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità. Ciò significa che l'effettivo conseguimento del diritto all'assegno di invalidità - per effetto del quale sia maturata in favore del richiedente almeno una rata mensile dell'assegno stesso - costituisce condizione indispensabile per il successivo riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità qualora sussistano tutte le altre condizioni (domanda presentata prima del compimento dell'eta' pensionabile e sussistenza dei requisiti amministrativi e medico-legali) richieste a tal fine dalla legge n. 222.

Vedi deliberazione C. A. n° 151/86

La pensione di Inabilità

Pensione ordinaria di inabilità per i soggetti iscritti nell'AGO

Pensione di inabilità e pensione di reversibilità

La nuova definizione di inabilità introdotta dall'art. 2 della legge opera anche ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e successive modificazioni. Per quanto concerne il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli inabili la nuova definizione di inabilità deve trovare applicazione per i decessi intervenuti a far tempo dal 1 luglio 1984, data di entrata in vigore della legge.

Con sentenza n.7783 del 19 marzo-14 luglio 1993 (vedi circolare 139/94), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno preso in considerazione la situazione dell'assicurato che, in possesso del requisito sanitario e di quello contributivo per la pensione di inabilità, e quindi già avente diritto alla prestazione, deceda prima della cancellazione dagli albi o elenchi indicati nel comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 222 del 1984, o prima della rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione. La Suprema Corte, nel ribadire i principi affermati nella precedente sentenza n.7782, ha in proposito chiarito che "tale situazione non e' di ostacolo all'ottenimento, nella ricorrenza degli altri requisiti di legge, della pensione di riversibilità da parte dei superstiti, dato che il decesso dell'assicurato durante l'iter amministrativo facente seguito alla presentazione della domanda della pensione di inabilità porta, di per sé, all'avveramento (per fatto naturale) della condizione rappresentata dalla rinuncia a trattamenti incompatibili o dalla cancellazione. In tale ipotesi, il già verificatosi sorgere del diritto alla pensione di inabilità, anche se non operativo, in capo all'assicurato, determina, al momento della morte dell'assicurato stesso, l'immediato ed automatico sorgere in capo agli aventi causa dal defunto, nella ricorrenza dei requisiti di legge, del diritto alla pensione di riversibilità (ragguagliata al contenuto economico della pensione di inabilità)".

Devono essere definite in base alle istruzioni della circolare 139/94 le domande di pensione di inabilità. A richiesta degli interessati devono essere riesaminate le domande già respinte in base alle istruzioni in precedenza impartite purché, ovviamente, non sia scaduto il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, ovvero non sia intervenuta sentenza negativa del diritto passata in giudicato (vedi circolare 262/84 per le istruzioni impartite prima della circolare 139/94).

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Pensione ordinaria di inabilità per i soggetti iscritti nell'AGO

Pensione ordinaria di inabilità ed indennità sostitutiva di preavviso 

(circ. 165/89)

In virtù del disposto di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 222/1984 costituisce causa ostativa al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità la percezione di trattamenti retributivi ovvero sostitutivi o integrativi della retribuzione.

Per effetto del nuovo orientamento giurisprudenziale recepito dalla circolare n. 53635 AGO/99 del 17.4.1987 - secondo cui l'indennità sostitutiva del preavviso ha natura risarcitoria e non retributiva la percezione di tale indennità non ha rilevanza preclusiva ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità.

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Pensione ordinaria di inabilità per i soggetti iscritti nell'AGO

Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità

(art.5 legge 222/1984)

Aventi diritto
Hanno titolo all'assegno per l'assistenza personale e continuativa i titolari di pensione di inabilità ordinaria o privilegiata che si trovano nell'impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado ci compiere gli atti quotidiani della vita, hanno necessità di assistenza continua.
L'assegno mensile e' riconoscibile, in presenza delle condizioni di legge, anche nel caso in cui il titolare di pensione di inabilità ne faccia richiesta dopo il compimento dell'età pensionabile.

Domanda di assegno
L'assegno e' concesso a domanda dell'interessato da presentare alla competente Sede dell'Istituto corredata dalla documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto.

Decorrenza dell'assegno
L'assegno spetta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero a quello di perfezionamento dei requisiti se insorti successivamente a tale data nel corso del procedimento amministrativo.

Misura dell'assegno
L'assegno - che la norma espressamente dichiara non reversibile - e' dovuto nella stessa misura dell'analogo assegno previsto nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Rif. Normativi

Decorrenza

Importo mensile

 

1.8.1984

285.000

 

1.7.1985

315.000

 

1.7.1987

372.000

 

1.7.1989

421.000

 

1.7.1991

496.000

 

1.1.1994

580.000

 

1.1.1996

639.000

 

1.1.1999

704.000

 

1.7.2000

715.000

 

1.7.2001

734.000

euro

 

1.1.2002

379,08

 

1.7.2002

389,32

 

1.7.2003

398,66

 

1.1.2004

406,99

 

1.7.2005

415,13

 

1.7.2006

422,19

 

1.7.2007

430,63

 

1.1.2008

457,67

 

1.7.2009

472,45

 

1.7.2010

475,99

 

1.7.2011

483,37

msg.757/2014

Dal 1° gennaio 2012
al 30 giugno 2013

510,83

msg.757/2014 1.7.2013 526,26

Cause di esclusione e di incompatibilità
L'assegno non spetta per i periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione. L'assegno è altresì incompatibile con l'assegno mensile corrisposto dall'INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa a norma degli articoli 76 e 218 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni. Qualora l'avente diritto, all'assegno fruisca di una prestazione analoga erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, l'assegno è ridotto in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa.

Assegno mensile per l'assistenza ai pensionati di inabilità e rendita INAIL (circ. 91/96)

L'incumulabilità prevista dall'articolo 1, comma 43 della legge 335/95, non opera per le somme corrisposte ad integrazione della rendita vitalizia a titolo di assegno per l'assistenza personale e continuativa disciplinato ai sensi degli articoli 76 e 128 del D.P.R. n.1124 del 1965. A norma dell'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n.222, l'assegno per l'assistenza personale e continuativa liquidato dall'INPS ai titolari di pensione di inabilità è incompatibile con l'analogo assegno liquidato a norma delle richiamate disposizioni del D.P.R. n.1124 (circolare n. 262 del 3 dicembre 1984 e circolare n.53638 del 28 maggio 1987).

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Pensione ordinaria di inabilità per i soggetti iscritti nell'AGO

Lavoratori non vedenti e inabilità

(circ.262/1984)

L'art. 68, 1 comma, della legge n. 153/1969 stabilisce che le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 10 del R.D.L. n. 636/1939 (revoca della pensione di invalidita' in caso di recupero della capacita' di guadagno), non si applicano nei confronti dei ciechi che esercitano un'attivita' lavorativa. Considerate le finalita' della disposizione ed il rinvio alle norme comuni contenuto nell'art. 12 della legge n. 222, si ritiene che il disposto dell'art. 68, 1 comma, della legge n. 153/1969, debba essere esteso all'assegno di invalidita'.

La norma in questione non puo' trovare viceversa applicazione per la pensione di inabilita' attesa l'assoluta incompatibilita' sancita dall'art. 2, comma 5, della legge n. 222, tra la pensione stessa e lo svolgimento di un'attivita' lavorativa.

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