Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per i sordomuti ed invalidi >74% Norme Circolari Inps CI 1997 Circolare 164 del 22 luglio 1997
-
Attribuzione della maggiorazione di anzianità
-
Benefici previsti per i lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74%
-
Destinatari della norma
-
Domanda e documentazione da presentare
-
Liquidazione delle prestazioni pensionistiche
-
Maggiorazione ed assegno straordinario per il sostegno del reddito del personale dipendente da imprese di credito e di credito cooperativo
-
Natura ed entità del beneficio
-
Periodi che danno titolo al riconoscimento
-
Riconoscimento della maggiorazione sui supplementi di pensione
-
Sindrome da talidomide - decorrenza del beneficio della maggiorazione
-
Valutazione della maggiorazione per il requisito dei 18 anni al 31/12/95
- Dettagli
- Visite: 27765
Circolare 164 del 22 luglio 1997
Oggetto: Assegno per congedo matrimoniale.
Cumulabilita' con altri trattamenti assicurativi e
previdenziali.
A seguito di quesiti posti da alcune Sedi in ordine alla
cumulabilita' o meno dell'assegno per congedo matrimoniale con
l'indennita' giornaliera di inabilita' per infortunio sul la-
voro, si comunica che l'INAIL ha precisato che, in presenza
delle condizioni di legge, l'indennita' giornaliera di ina-
bilita' deve necessariamente essere corrisposta senza "limiti
di applicazione a fronte della contestuale presenza di altre
forme previdenziali o assistenziali poste a garanzia del lavo-
ratore ed a carico di soggetti terzi".
Considerato tale orientamento, si ritiene di dover inte-
grare le disposizioni di cui alla circolare n. 248 del
23.10.92 (A.U. 1992, pag. 3.456) con la previsione delle pos-
sibilita' di cumulo delle due menzionate prestazioni previden-
ziali.
Peraltro, pur sussistendo, come si e' detto, il diritto ad
entrambe le prestazioni, l'importo complessivo, secondo l'in-
terpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte in materia
di cumulo di trattamenti previdenziali, riportata nella circo-
lare n. 248 citata, non puo' essere superiore a quello che sa-
rebbe spettato per lo stesso periodo a titolo di retribuzione.
Pertanto, l'assegno per congedo matrimoniale potra' essere
corrisposto nella misura pari alla differenza tra l'importo
spettante e l'importo corrisposto dall'INAIL a titolo di inden-
nita' giornaliera di inabilita' temporanea.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO