Eureka Previdenza

Decreto Legislativo 105 del 30 giugno 2022

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. (22G00114)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,
recante  norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   alla
formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche
dell'Unione europea; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020,  e,  in
particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A (punto 27); 
  Vista la direttiva (UE) 2019/1158  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra  attivita'
professionale e vita familiare per  i  genitori  e  i  prestatori  di
assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio; 
  Vista la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che
attua l'accordo quadro  riveduto  in  materia  di  congedo  parentale
concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la  direttiva
96/34/CE; 
  Vista  la  direttiva  2010/41/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del  principio  della
parita' di trattamento fra gli  uomini  e  le  donne  che  esercitano
un'attivita' autonoma  e  che  abroga  la  direttiva  86/613/CEE  del
Consiglio; 
  Vista  la  direttiva  2006/54/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del  principio
delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e
donne in materia di occupazione e impiego; 
  Visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei  sistemi
di sicurezza sociale; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104,  recante  legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
  Vista la legge 8 marzo 2000, n. 53,  recante  disposizioni  per  il
sostegno della maternita' e della paternita',  per  il  diritto  alla
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  recante  testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e  sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo  15  della
legge 8 marzo 2000, n. 53; 
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna,  a  norma  dell'articolo  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
  Vista la legge 28 giugno  2012,  n.  92,  recante  disposizioni  in
materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
crescita, e, in particolare, l'articolo 4, comma 24, lettera a); 
  Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
disciplina  organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a  norma  dell'articolo  1,  comma  7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183; 
  Vista la legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019, e, in particolare,  l'articolo
1, comma 354; 
  Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante misure per la  tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e  misure  volte  a  favorire
l'articolazione  flessibile  nei  tempi  e  nei  luoghi  del   lavoro
subordinato; 
  Vista la legge 30  dicembre  2021,  n.  234,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024, e, in particolare,  l'articolo
1, comma 134; 
  Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
del 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  37  del
13 febbraio 2013, recante l'introduzione, in via sperimentale per gli
anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e  del  congedo  facoltativo
del padre, oltre a forme di  contributi  economici  alla  madre,  per
favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 31 marzo 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 giugno 2022; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro  per  le
pari opportunita' e la famiglia, di concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri e della cooperazione  internazionale,  dell'economia  e
delle finanze, della giustizia, per le disabilita', e per la pubblica
amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto reca disposizioni finalizzate  a  migliorare
la conciliazione tra  attivita'  lavorativa  e  vita  privata  per  i
genitori e i prestatori di  assistenza,  al  fine  di  conseguire  la
condivisione delle responsabilita' di cura tra uomini e  donne  e  la
parita' di genere in ambito lavorativo e familiare. 
  2.  Nell'ottica  della  piena  equiparazione   dei   diritti   alla
genitorialita' e all'assistenza, i congedi, i permessi  e  gli  altri
istituti oggetto del presente decreto, salvo che non sia diversamente
specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti  delle
pubbliche amministrazioni. 
                               Art. 2 
 
       Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 
 
  1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1: 
      1) dopo la lettera a) e'  inserita  la  seguente:  «a-bis)  per
"congedo di  paternita'"  si  intende  l'astensione  dal  lavoro  del
lavoratore, che ne fruisce in via  autonoma  ai  sensi  dell'articolo
27-bis del presente decreto;»; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) per "congedo
di paternita' alternativo" si intende  l'astensione  dal  lavoro  del
lavoratore, in alternativa al congedo di maternita' nei casi previsti
dall'articolo 28 del presente decreto;»; 
    b) all'articolo 18, dopo il comma 1,  e'  aggiunto  il  seguente:
«1-bis. Il rifiuto,  l'opposizione  o  l'ostacolo  all'esercizio  dei
diritti di assenza dal lavoro di cui agli articoli 16, 16-bis  e  17,
ove  rilevati  nei  due  anni  antecedenti   alla   richiesta   della
certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del
decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,   o   di   analoghe
certificazioni previste dalle regioni e dalle province  autonome  nei
rispettivi  ordinamenti,  impediscono  al   datore   di   lavoro   il
conseguimento delle stesse certificazioni»; 
    c) dopo l'articolo 27, al capo IV, «Congedo  di  paternita'»,  e'
inserito il seguente articolo: 
      «Art. 27-bis (Congedo  di  paternita'  obbligatorio  (legge  28
giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 24,  lett.  a;  legge  11  dicembre
2016, n. 232, art. 1, comma 354; legge 30 dicembre 2020, n. 178, art.
1, commi 25  e  363)).  -  1.  Il  padre  lavoratore,  dai  due  mesi
precedenti la  data  presunta  del  parto  ed  entro  i  cinque  mesi
successivi, si astiene dal lavoro per  un  periodo  di  dieci  giorni
lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in  via  non
continuativa. Il congedo e' fruibile, entro lo stesso arco temporale,
anche in caso di morte perinatale del figlio. 
      2. In caso di parto plurimo, la durata del congedo e' aumentata
a venti giorni lavorativi. 
      3. Il congedo e' fruibile dal padre anche durante il congedo di
maternita' della madre lavoratrice. 
      4. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario. 
      5. Il congedo e' riconosciuto anche al padre  che  fruisce  del
congedo di paternita' ai sensi dell'articolo 28. 
      6. Per l'esercizio del diritto,  il  padre  comunica  in  forma
scritta al datore di lavoro  i  giorni  in  cui  intende  fruire  del
congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni,  ove  possibile
in relazione all'evento nascita, sulla base della data  presunta  del
parto, fatte salve le condizioni di  miglior  favore  previste  dalla
contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione  puo'
essere  sostituita   dall'utilizzo,   ove   presente,   del   sistema
informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.»; 
    d) all'articolo 28, la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Congedo di paternita' alternativo»; 
    e) l'articolo 29 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 29 (Trattamento economico e normativo (legge  9  dicembre
1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)). -  1.  Per  il  congedo  di  cui
all'articolo  27-bis   e'   riconosciuta   per   tutto   il   periodo
un'indennita' giornaliera pari al 100 per cento  della  retribuzione.
Il  trattamento  economico  e  normativo  e'  determinato  ai   sensi
dell'articolo 22, commi da 2 a 7, e dell'articolo 23. 
      2. Per  il  congedo  di  cui  all'articolo  28  il  trattamento
economico e normativo e' quello spettante ai sensi degli articoli  22
e 23.»; 
    f) l'articolo 30 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 30 (Trattamento previdenziale). - 1. Per i congedi di cui
al presente capo il  trattamento  previdenziale  e'  quello  previsto
dall'articolo 25.»; 
    g) dopo l'articolo 31, e' inserito il seguente: 
      «Art. 31-bis (Sanzioni).  -  1.  Il  rifiuto,  l'opposizione  o
l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza  dal  lavoro  di  cui
all'articolo 27-bis sono puniti con  la  sanzione  amministrativa  da
euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni  antecedenti  alla
richiesta  della  certificazione  della  parita'  di  genere  di  cui
all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o
di analoghe certificazioni previste dalle regioni  e  dalle  province
autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di  lavoro
il conseguimento delle stesse certificazioni»; 
      2. Il rifiuto, l'opposizione  o  l'ostacolo  all'esercizio  dei
diritti di assenza dal lavoro di cui all'articolo 28 e' punito con le
sanzioni previste all'articolo 18.»; 
    h) all'articolo 32, comma 1, la lettera c)  e'  sostituita  dalla
seguente: «c) per un periodo continuativo o frazionato non  superiore
a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei
confronti del  quale  sia  stato  disposto,  ai  sensi  dell'articolo
337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio.  In
quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al  congedo  non
ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di  affidamento
e' trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'INPS»; 
    i) all'articolo 34: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per i periodi  di
congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno  di
vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per  tre  mesi,
non  trasferibili,  un'indennita'  pari  al  30   per   cento   della
retribuzione. I genitori hanno altresi' diritto, in  alternativa  tra
loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva  di
tre mesi, per i quali spetta un'indennita' pari al 30 per cento della
retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore,  allo  stesso  spetta
un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione per un  periodo
massimo  di  nove  mesi.  Qualora  sia  stato  disposto,   ai   sensi
dell'articolo 337-quater del Codice civile,  l'affidamento  esclusivo
del figlio  ad  un  solo  genitore,  a  quest'ultimo  spetta  in  via
esclusiva anche la fruizione del  congedo  indennizzato  riconosciuto
complessivamente alla coppia genitoriale. L'indennita'  e'  calcolata
secondo quanto previsto all'articolo 23.»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.  Per  tutto  il
periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33 e' dovuta
alle lavoratrici e ai lavoratori un'indennita' pari al 30  per  cento
della retribuzione.»; 
      3) al comma 3, le parole «fino  all'ottavo  anno  di  vita  del
bambino, un'indennita' pari al 30 per cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un'indennita'
pari al 30 per cento»; 
      4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «I periodi di congedo
parentale sono computati nell'anzianita' di servizio e non comportano
riduzione  di  ferie,  riposi,  tredicesima  mensilita'  o  gratifica
natalizia,  ad  eccezione   degli   emolumenti   accessori   connessi
all'effettiva  presenza  in  servizio,  salvo   quanto   diversamente
previsto dalla contrattazione collettiva.»; 
    l) all'articolo 36, comma 3, le parole «entro i  sei  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro i dodici anni»; 
    m) all'articolo 38, comma 1, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «e, ove rilevati nei  due  anni  antecedenti  alla  richiesta
della certificazione della parita'  di  genere  di  cui  all'articolo
46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di  analoghe
certificazioni previste dalle regioni e dalle province  autonome  nei
rispettivi  ordinamenti,  impediscono  al   datore   di   lavoro   il
conseguimento delle stesse certificazioni»; 
    n) all'articolo 42, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il
coniuge convivente di  soggetto  con  disabilita'  in  situazione  di
gravita', accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge  5
febbraio 1992, n. 104,  ha  diritto  a  fruire  del  congedo  di  cui
all'articolo 4, comma 2, della legge  8  marzo  2000,  n.  53,  entro
trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati,
ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile  di
cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il
convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36,  della  medesima
legge. In caso di  mancanza,  decesso  o  in  presenza  di  patologie
invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione  civile
o del convivente di fatto, hanno diritto  a  fruire  del  congedo  il
padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso,  mancanza  o  in
presenza di patologie invalidanti del  padre  e  della  madre,  anche
adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei  figli  conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di  patologie  invalidanti
dei figli conviventi,  ha  diritto  a  fruire  del  congedo  uno  dei
fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza,  decesso  o
in presenza di patologie invalidanti di  uno  dei  fratelli  o  delle
sorelle conviventi, ha diritto a fruire  del  congedo  il  parente  o
l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto  al  congedo  di
cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza  sia
stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.»; 
    o) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 46 (Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,  art.  31,
comma 3)). - 1. L'inosservanza  delle  disposizioni  contenute  negli
articoli 39, 40, 41, 42, 42-bis  e  45  e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa da euro 516 a euro 2.582. 
      2. Il rifiuto, l'opposizione  o  l'ostacolo  all'esercizio  dei
diritti di cui agli articoli  39,  40,  41,  42,  42-bis  e  45,  ove
rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione
della parita' di  genere  di  cui  all'articolo  46-bis  del  decreto
legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  o  di  analoghe  certificazioni
previste dalle regioni  e  dalle  province  autonome  nei  rispettivi
ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il  conseguimento  delle
stesse certificazioni»; 
    p) all'articolo 52, comma 1, dopo le  parole  «euro  2.582»  sono
aggiunte le seguenti: «e, ove rilevati nei due anni antecedenti  alla
richiesta  della  certificazione  della  parita'  di  genere  di  cui
all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o
di analoghe certificazioni previste dalle regioni  e  dalle  province
autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di  lavoro
il conseguimento delle stesse certificazioni»; 
    q) all'articolo 53, dopo il comma 3,  e'  aggiunto  il  seguente:
«3-bis. Ferma restando le sanzioni di  cui  all'articolo  18-bis  del
decreto legislativo  8  aprile  2003,  n.  66,  l'inosservanza  delle
disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3,  ove  rilevata  nei
due  anni  antecedenti  alla  richiesta  della  certificazione  della
parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto  legislativo
11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni  previste  dalle
regioni  e  dalle  province  autonome  nei  rispettivi   ordinamenti,
impedisce  al  datore  di  lavoro  il  conseguimento   delle   stesse
certificazioni»; 
    r) all'articolo 54: 
      1) al  comma  7,  le  parole  «di  cui  all'articolo  28»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 27-bis e 28»; 
      2) al comma 8, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«Inoltre, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta  della
certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del
decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,   o   di   analoghe
certificazioni previste dalle regioni e dalle province  autonome  nei
rispettivi  ordinamenti,   impedisce   al   datore   di   lavoro   il
conseguimento delle stesse certificazioni.»; 
    s)  all'articolo  56,  comma  4-bis,  le  parole   «la   sanzione
amministrativa di cui all'articolo  54,  comma  8.»  sono  sostituite
dalle seguenti: «le sanzioni di cui all'articolo 54, comma 8.»; 
    t) all'articolo 68, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
«2-ter.  Nel  caso  di  gravi  complicanze  della  gravidanza  o   di
persistenti forme morbose che si  presume  possano  essere  aggravate
dallo stato di gravidanza, sulla base degli  accertamenti  medici  di
cui all'articolo 17, comma 3, alle lavoratrici  di  cui  al  presente
articolo, l'indennita' giornaliera e' corrisposta anche per i periodi
antecedenti i due mesi prima del parto.»; 
    u) all'articolo 69, al comma 1, dopo le parole «Alle lavoratrici»
sono inserite le seguenti: «e ai lavoratori» e la parola  «madri»  e'
sostituita dalla seguente: «genitori»; 
    v) all'articolo 70, al comma 1, e' aggiunto, infine, il  seguente
periodo: «Nel  caso  di  gravi  complicanze  della  gravidanza  o  di
persistenti forme morbose che si  presume  possano  essere  aggravate
dallo stato di gravidanza, sulla base degli  accertamenti  medici  di
cui  all'articolo  17,  comma  3,  l'indennita'  di   maternita'   e'
corrisposta anche per i periodi antecedenti  i  due  mesi  prima  del
parto.». 
                               Art. 3 
 
            Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 
 
  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
      «Art. 2-bis (Divieto  di  discriminazione).  -  1.  E'  vietato
discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori
che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 33 della
presente legge, agli articoli 33 e  42  del  decreto  legislativo  26
marzo 2001, n. 151, all'articolo 18,  comma  3-bis,  della  legge  22
maggio 2017, n. 81, e  all'articolo  8  del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81, nonche'  di  ogni  altro  beneficio  concesso  ai
lavoratori medesimi  in  relazione  alla  condizione  di  disabilita'
propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura. 
      2. I giudizi  civili  avverso  atti  e  comportamenti  ritenuti
discriminatori  in  base   al   presente   articolo   sono   regolati
dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 
      3. Chi intende agire in giudizio per  il  riconoscimento  della
sussistenza di una delle discriminazioni di cui al presente  articolo
e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione  previste
dai  contratti  collettivi,   puo'   promuovere   il   tentativo   di
conciliazione ai sensi dell'articolo  410  del  codice  di  procedura
civile. 
      4. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo  per
il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165.»; 
    b) all'articolo 33: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  La  lavoratrice
madre o, in alternativa, il  lavoratore  padre,  anche  adottivi,  di
minore con disabilita' in situazione di gravita' accertata  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, possono chiedere ai  rispettivi  datori  di
lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino  a  3  anni
del congedo parentale di cui all'articolo 33 del decreto  legislativo
26 marzo 2001, n. 151, di due ore di permesso giornaliero  retribuito
fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  Il  lavoratore
dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni  di
permesso mensile  retribuito  coperto  da  contribuzione  figurativa,
anche  in  maniera  continuativa,  per  assistere  una  persona   con
disabilita' in situazione di gravita', che non sia ricoverata a tempo
pieno, rispetto alla  quale  il  lavoratore  sia  coniuge,  parte  di
un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della  legge  20
maggio 2016, n. 76, convivente di fatto  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 36, della medesima legge, parente o  affine  entro  il  secondo
grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori  o  del  coniuge  o
della parte di un'unione civile o del  convivente  di  fatto,  ovvero
qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti  o  abbiano
compiuto i sessantacinque anni di eta', il diritto e' riconosciuto  a
parenti o affini entro il terzo grado della persona  con  disabilita'
in situazione di gravita'. Fermo restando il  limite  complessivo  di
tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilita' in
situazione di gravita',  il  diritto  puo'  essere  riconosciuto,  su
richiesta, a piu' soggetti tra quelli  sopra  elencati,  che  possono
fruirne in via alternativa tra loro.  Il  lavoratore  ha  diritto  di
prestare assistenza nei confronti di piu' persone con disabilita'  in
situazione di gravita', a condizione che  si  tratti  del  coniuge  o
della parte di un'unione civile di  cui  all'articolo  1,  comma  20,
della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi
dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o  di  un  parente  o
affine entro il primo grado  o  entro  il  secondo  grado  qualora  i
genitori o il coniuge della persona con disabilita' in situazione  di
gravita' abbiano compiuto i 65 anni di eta'  oppure  siano  anch'essi
affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.  Ai  permessi  di
cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti agli articoli
32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  si  applicano
le disposizioni di cui agli articoli 43, 44 e 56 del  citato  decreto
legislativo n. 151 del 2001.»; 
      4) dopo  il  comma  6,  e'  inserito  il  seguente:  «6-bis.  I
lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui ai commi 2  e  3  del
presente articolo hanno diritto di priorita' nell'accesso  al  lavoro
agile ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge  22  maggio
2017, n. 81 o ad altre forme di lavoro flessibile. Restano  ferme  le
eventuali previsioni piu' favorevoli  previste  dalla  contrattazione
collettiva nel settore pubblico e privato.»; 
      5) dopo il comma 7-bis, e' aggiunto  il  seguente:  «7-ter.  Il
rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di  cui
al presente articolo, ove rilevati  nei  due  anni  antecedenti  alla
richiesta  della  certificazione  della  parita'  di  genere  di  cui
all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o
di analoghe certificazioni previste dalle regioni  e  dalle  province
autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di  lavoro
il conseguimento delle stesse certificazioni». 
                               Art. 4 
 
             Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81 
 
  1. Alla legge 22 maggio 2017, n. 81,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 8: 
      1) al comma 4, primo periodo, le parole  «massimo  pari  a  sei
mesi entro i primi tre anni di vita» sono sostituite dalle  seguenti:
«pari a tre mesi ciascuno entro i  primi  dodici  anni  di  vita  del
bambino. Entro lo  stesso  termine,  i  genitori  hanno  diritto,  in
alternativa tra loro, ad ulteriori tre mesi di congedo.» e le  parole
«sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi»; 
      2) dopo il  comma  7,  e'  inserito  il  seguente:  «7-bis.  Il
rifiuto, l'opposizione o  l'ostacolo  all'esercizio  dei  diritti  di
assenza dal lavoro di cui ai commi 4, 6 e 7,  ove  rilevati  nei  due
anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parita' di
genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo  11  aprile
2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle  regioni  e
dalle province autonome nei rispettivi  ordinamenti,  impediscono  al
datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni»; 
    b) l'articolo 18: 
      1) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. I  datori
di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi  per  l'esecuzione
della prestazione di lavoro in modalita' agile sono  tenuti  in  ogni
caso  a  riconoscere  priorita'  alle  richieste  di  esecuzione  del
rapporto di lavoro in modalita' agile formulate dalle  lavoratrici  e
dai lavoratori con figli fino a dodici anni di  eta'  o  senza  alcun
limite di eta' nel caso di figli  in  condizioni  di  disabilita'  ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104.
La stessa priorita' e' riconosciuta da parte  del  datore  di  lavoro
alle richieste  dei  lavoratori  con  disabilita'  in  situazione  di
gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della  legge  5
febbraio 1992, n. 104 o che siano caregivers ai  sensi  dell'articolo
1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La lavoratrice  o
il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non puo' essere
sanzionato, demansionato,  licenziato,  trasferito  o  sottoposto  ad
altra  misura  organizzativa  avente  effetti  negativi,  diretti   o
indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura  adottata  in
violazione del precedente periodo  e'  da  considerarsi  ritorsiva  o
discriminatoria e, pertanto, nulla»; 
      2) dopo il comma 3-bis, e' inserito  il  seguente:  «3-ter.  Il
rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo alla fruizione del lavoro  agile,
secondo quanto disposto dal comma 3-bis, ove rilevati  nei  due  anni
antecedenti alla richiesta  della  certificazione  della  parita'  di
genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo  11  aprile
2006, n. 198 o di analoghe certificazioni previste  dalle  regioni  e
dalle province autonome nei rispettivi  ordinamenti,  impediscono  al
datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni». 
                               Art. 5 
 
       Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 
 
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.  81,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  4,  dopo  la  parola  «coniuge»  sono  inserite  le
seguenti: «la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1,  comma
20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 o il  convivente  di  fatto  ai
sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge»; 
    b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
      «5-bis.  La  lavoratrice  o  il  lavoratore  che  richiede   la
trasformazione del contratto, ai sensi dei commi  4  e  5,  non  puo'
essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o  sottoposto
ad altra misura organizzativa  avente  effetti  negativi,  diretti  o
indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura  adottata  in
violazione del precedente periodo  e'  da  considerarsi  ritorsiva  o
discriminatoria e, pertanto, nulla.». 
      5-ter. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5
e 5-bis, ove rilevata nei due anni antecedenti alla  richiesta  della
certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del
decreto-legislativo  11  aprile  2006,  n.   198,   o   di   analoghe
certificazioni previste dalle regioni e dalle province  autonome  nei
rispettivi  ordinamenti,   impedisce   al   datore   di   lavoro   il
conseguimento delle stesse certificazioni». 
                               Art. 6 
 
              Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53 
 
  1. All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 4,
e'  aggiunto  il  seguente:  «4-ter.  Il  rifiuto,  l'opposizione   o
l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui  al
presente  articolo,  ove  rilevati  nei  due  anni  antecedenti  alla
richiesta  della  certificazione  della  parita'  di  genere  di  cui
all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o
di analoghe certificazioni previste dalle regioni  e  dalle  province
autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di  lavoro
il conseguimento delle stesse certificazioni». 
                               Art. 7 
 
        Interventi per la promozione delle misure a sostegno 
             dei genitori e dei prestatori di assistenza 
 
  1. Al fine di migliorare la conoscibilita' della normativa e  degli
strumenti di sostegno della genitorialita' e delle attivita' di cura,
entro diciotto mesi dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nell'ambito dei
progetti di sviluppo dei propri sistemi informatici, attiva specifici
servizi digitali per l'informazione  e  l'accesso  ai  congedi  e  ai
permessi disponibili per i lavoratori con responsabilita' di cura. 
  2. La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  d'intesa  con  i
Ministri del lavoro e delle politiche  sociali,  dell'interno,  della
salute e con i Ministri delegati per gli  affari  regionali,  per  le
pari  opportunita'  e  la  famiglia  e  per  le  disabilita',  adotta
iniziative di carattere informativo per accrescere  la  conoscenza  e
promuovere  l'utilizzo  dei  congedi  e  permessi  disciplinati   dal
presente decreto legislativo, provvedendo altresi' ad assicurare  che
le Aziende  sanitarie  locali,  le  aziende  ospedaliere,  i  servizi
socio-sanitari  e  anagrafici   forniscano   informazioni   complete,
accessibili e tempestive in merito all'esistenza e alle modalita'  di
fruizione degli stessi. 
  3. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. 
                               Art. 8 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. L'Istituto nazionale per  l'analisi  delle  politiche  pubbliche
(INAPP) presenta annualmente,  anche  sulla  base  dei  dati  forniti
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  al  Dipartimento  per  le
politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei  ministri
e  al  Parlamento,  una  relazione  concernente  la  fruizione  degli
istituti  oggetto  del  presente  decreto  legislativo,  al  fine  di
consentirne  il  monitoraggio  e  la  valutazione,  con   particolare
riguardo agli impatti sulla parita' di genere nel mercato del  lavoro
e sul miglioramento delle condizioni di vita e della condivisione dei
carichi  di  cura.  La  relazione  comprende,  altresi'  uno   studio
sull'interazione   tra   i   diversi   tipi   di   congedo   previsti
dall'ordinamento, tra cui il congedo di adozione  ed  i  congedi  per
motivi familiari riconosciuti ai lavoratori autonomi. 
  2. Con l'accordo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,
n.  241,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e
l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche  (INAPP)
definiscono ulteriori contenuti della relazione di cui  al  comma  1,
anche con riferimento ai criteri e alle modalita' di  monitoraggio  e
alle tempistiche. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono alle  attivita'  previste  dai  commi  1  e  2
mediante l'utilizzo delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 9 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4 del presente  decreto,
valutati in 96,2 milioni di euro per l'anno 2022,  197,4  milioni  di
euro per l'anno 2023, 202,1 milioni di euro per  l'anno  2024,  206,8
milioni di euro per l'anno 2025, 211,4 milioni  di  euro  per  l'anno
2026, 216,6 milioni di euro per l'anno 2027, 221,8  milioni  di  euro
per l'anno 2028, 226,9 milioni di euro per l'anno 2029, 232,4 milioni
di euro per l'anno 2030 e in 237,4 milioni di euro annui a  decorrere
dall'anno 2031 si provvede quanto a: 
    a) 20,4 milioni di euro per l'anno 2022, 42,3 milioni di euro per
l'anno 2023, 43,4 milioni di euro per l'anno 2024,  44,5  milioni  di
euro per l'anno 2025, 45,4 milioni di  euro  per  l'anno  2026,  46,7
milioni di euro per l'anno 2027, 48,0  milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 49,l milioni di euro per l'anno 2029, 50,5 milioni di euro  per
l'anno 2030 e a 51,3 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il  recepimento
della normativa europea di cui all'articolo  41-bis  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234; 
    b) 75,8 milioni di euro per l'anno 2022, 155,1  milioni  di  euro
per l'anno 2023, 158,7 milioni di euro per l'anno 2024, 162,3 milioni
di euro per l'anno 2025, 166,0 milioni di euro per l'anno 2026, 169,9
milioni di euro per l'anno 2027, 173,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 177,8 milioni di euro per l'anno 2029, 181,9  milioni  di  euro
per l'anno 2030 e a 186,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2031 mediante le economie derivanti dall'articolo 10. 
  2. L'INPS effettua il  monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dalle
disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto fornendo
le relative informazioni al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche  ai  fini
dell'applicazione di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
                               Art. 10 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati: 
    a) l'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
    b) l'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
    c) gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali del 22 dicembre 2012. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 30 giugno 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Orlando,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Bonetti,  Ministro  per   le   pari
                                  opportunita' e la famiglia 
 
                                  Di  Maio,  Ministro  degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Cartabia, Ministro della giustizia 
 
                                  Stefani,    Ministro     per     le
                                  disabilita' 
 
                                  Brunetta, Ministro per la  pubblica
                                  amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Decreto Legge 73 del 21 giugno 2022

Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. (22G00086)

Vigente al: 24-10-2022

 

Titolo I
SEMPLIFICAZIONI FISCALI
Capo I
Semplificazioni del rapporto fisco-contribuente

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per la semplificazione in materia tributaria, al fine di
assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e
le imprese; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
adottare misure  di  ammodernamento  delle  procedure  di  incasso  e
pagamento presso la Tesoreria  dello  Stato  e  ulteriori  misure  di
carattere sociale e finanziario; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
semplificare, per gli anni 2021 e 2022, le procedure di rilascio  del
nulla osta al lavoro e delle verifiche di  cui  all'articolo  30-bis,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,
n. 394; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente decreto-legge 
 
                               Art. 1 
 
 
Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori 
 
  1. Al testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 68, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1. Il controllo dei repertori  previsti  dall'articolo  67  e'
effettuato su iniziativa  degli  uffici  dell'Agenzia  delle  entrate
competenti per territorio.  I  soggetti  indicati  nell'articolo  10,
comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni  pubbliche  ed
ogni altro funzionario autorizzato alla  stipulazione  dei  contratti
trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di  notifica
della richiesta. Gli uffici  dell'Agenzia  delle  entrate  effettuano
verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti. 
      2. L'ufficio dopo aver controllato la regolarita' della  tenuta
del repertorio e della registrazione degli  atti  in  esso  iscritti,
nonche' la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati
con le risultanze dei registri di formalita' di cui all'articolo 16 e
dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie  utili,
comunica l'esito del controllo ai pubblici ufficiali.»; 
    b) all'articolo 73, il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.
Per l'omessa presentazione del  repertorio  a  seguito  di  richiesta
dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, ai  sensi  del  primo  comma
dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti  con  la  sanzione
amministrativa da euro 1.032,91 a euro 5.164,57.». 
  2. Alle attivita' di cui all'articolo 68, commi 1 e  2,  del  testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.  131,
come modificati dal comma  1,  si  provvede  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali  previste  a  legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  ((2-bis. All'articolo  7,  comma  4-quater,  del  decreto-legge  10
giugno 1994, n. 357, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la  tenuta"  sono  inserite  le
seguenti: "e  la  conservazione",  le  parole:  "e',  in  ogni  caso,
considerata regolare" sono sostituite dalle seguenti: "sono, in  ogni
caso, considerate regolari" e dopo le parole: "nei termini di  legge"
sono inserite le seguenti: "o di conservazione  sostitutiva  digitale
ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82")). 
                               Art. 2 
 
Dematerializzazione scheda  scelta  di  destinazione  dell'otto,  del
cinque e del due  per  mille  nel  caso  di  730  presentato  tramite
                         sostituto d'imposta 
 
  1. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis.  I  sostituti  d'imposta   che   comunicano   ai   propri
sostituiti, entro il 15 gennaio  di  ogni  anno,  di  voler  prestare
assistenza fiscale provvedono a: 
      a) controllare, sulla base dei dati  ed  elementi  direttamente
desumibili  dalla  dichiarazione  presentata   dal   sostituito,   la
regolarita' formale della stessa anche in relazione alle disposizioni
che  stabiliscono  limiti  alla  deducibilita'  degli   oneri,   alle
detrazioni ed ai crediti di imposta; 
      b) consegnare al sostituito,  prima  della  trasmissione  della
dichiarazione, copia della dichiarazione  elaborata  ed  il  relativo
prospetto di liquidazione; 
      (( c) trasmettere in via telematica all'Agenzia  delle  entrate
le dichiarazioni elaborate e i relativi  prospetti  di  liquidazione,
secondo  le  modalita'  stabilite  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate, entro: 
        1) il  15  giugno  di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente entro il 31 maggio; 
        2) il  29  giugno  di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno; 
        3) il  23  luglio  di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio; 
        4) il 15 settembre di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto; 
        5) il 30 settembre di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre; 
      c-bis) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle  entrate
i dati contenuti nelle schede relative  alle  scelte  dell'otto,  del
cinque e del due per mille dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche,  secondo  le  modalita'  stabilite  con  provvedimento   del
direttore dell'Agenzia delle  entrate,  sentito  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali, entro i termini previsti alla  lettera
c) )); 
      d) comunicare all'Agenzia  delle  entrate  in  via  telematica,
entro i termini previsti alla lettera c), il risultato  finale  delle
dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di  cui
all'articolo 16, comma 4-bis, del decreto del Ministro delle  finanze
31 maggio 1999, n. 164; 
      e)  conservare  copia  delle  dichiarazioni  e   dei   relativi
prospetti di liquidazione  fino  al  31  dicembre  del  secondo  anno
successivo a quello di presentazione, nonche' le schede relative alle
scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per  mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino  al  31  dicembre
del secondo anno successivo a quello di presentazione.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  partire  dalle
dichiarazioni relative al periodo d'imposta in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Con la medesima decorrenza di cui al  comma  2,  l'articolo  17,
comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31  maggio  1999,  n.
164, cessa di avere applicazione. 
                               Art. 3 
 
 
                   Modifiche al calendario fiscale 
 
  1. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, le parole «16 settembre» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
settembre». 
  2. All'articolo 50, comma 6-bis, del decreto-legge 30 agosto  1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,
n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «sono stabiliti le  modalita'  ed  i  termini»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono stabilite le modalita'»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli elenchi di cui
al comma 6 sono presentati ((entro il giorno 25 del  mese  successivo
al periodo di riferimento)).». 
  3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia  e
finanze 22 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  53
del 5 marzo 2010, e' abrogato. 
  4. All'articolo 17, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge
26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
19 dicembre 2019, n. 157, le parole «250 euro» sono sostituite  dalle
seguenti: «5.000 euro». 
  5. Le disposizioni di cui al comma  4  si  applicano  alle  fatture
elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023. 
  6. Il termine del 30 giugno previsto dagli articoli 4, comma 1-ter,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e 4, comma  5-ter,  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  per  la  presentazione  della
dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta  2020
e 2021 e' differito al 30 settembre 2022. 
  ((6-bis. Fermo restando il termine del  30  giugno  di  ogni  anno,
previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di  cui
all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4  agosto  2017,  n.
124, per gli enti che provvedono nell'ambito della  nota  integrativa
del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, il termine entro il
quale   provvedere   all'adempimento   e'   quello    previsto    per
l'approvazione del bilancio dell'anno successivo)). 
                             Art. 3-bis 
 
 
(( (Estensione  dell'applicazione  della  disciplina  in  materia  di
                      versamento unitario). )) 
 
  ((1. Dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, ai  contribuenti  e'
consentito effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta,  tassa
o contributo, comunque denominati, spettanti allo  Stato,  agli  enti
territoriali  e  agli  enti  previdenziali,  secondo  la   disciplina
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
della lettera h-ter) del comma 2 dell'articolo 17 del citato  decreto
legislativo n. 241 del  1997,  sono  individuate  e  disciplinate  le
tipologie dei versamenti di cui al comma 1 del presente articolo  non
gia'  compresi  nell'ambito  di  applicazione  del  medesimo  decreto
legislativo)). 
                               Art. 4 
 
 
      Modifica domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione 
 
  1. All'articolo 59 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al terzo  comma  le  parole  «l'intendente  di  finanza  o  il
Ministro  per  le  finanze»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «la
Direzione regionale o la Divisione  contribuenti  dell'Agenzia  delle
entrate» e le parole «provincia o in altra provincia» sono sostituite
dalle seguenti: «regione o in altra regione»; 
    b) dopo il quarto comma  e'  aggiunto  il  seguente:  «Quando  il
domicilio fiscale e' stato modificato ai sensi del presente articolo,
ogni  successiva  revoca  ed  eventuale  ulteriore   variazione   del
precedente provvedimento, anche richieste con  istanza  motivata  del
contribuente, sono stabilite con provvedimento dell'ufficio  e  hanno
effetto dal  sessantesimo  giorno  successivo  a  quello  in  cui  il
provvedimento stesso viene notificato. Competente all'esercizio della
sola revoca e' l'organo che ha  emanato  l'originario  provvedimento.
Quando alla revoca consegue una contestuale variazione del  domicilio
fiscale, competente a emanare il nuovo e unico  provvedimento  e'  la
Direzione regionale o la Divisione  contribuenti  dell'Agenzia  delle
entrate a seconda che il provvedimento  importi  lo  spostamento  del
domicilio  fiscale  nell'ambito  della  stessa  regione  o  in  altra
regione.». 
  2. All'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo
si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali  previste
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 
                               Art. 5 
 
 
             Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi 
 
  1. All'articolo 28 del testo unico delle  disposizioni  concernente
l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,  approvato  con  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 6, e' inserito  il
seguente: «6-bis. I rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle
entrate,  spettanti  al  defunto,   sono   erogati,   salvo   diversa
comunicazione  degli  interessati,  ai  chiamati  all'eredita'   come
indicati nella dichiarazione di successione dalla quale  risulta  che
l'eredita' e' devoluta per legge, per l'importo  corrispondente  alla
rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredita' che non intende
accettare il rimborso fiscale riversa l'importo  erogato  all'Agenzia
delle entrate. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate  sono   definite   le   modalita'   di   trasmissione   della
comunicazione di cui al primo periodo. Alle disposizioni  di  cui  al
presente comma si provvede mediante le risorse finanziarie,  umane  e
strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica». 
                               Art. 6 
 
 
  Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Nel  caso  di
presentazione della dichiarazione precompilata,  direttamente  ovvero
tramite il  sostituto  d'imposta  che  presta  l'assistenza  fiscale,
ovvero  mediante  CAF  o  professionista,  senza  modifiche,  non  si
effettua il controllo formale sui dati relativi agli  oneri  indicati
nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti  terzi  di  cui
all'articolo  3.  Su  tali  dati  resta  fermo  il  controllo   della
sussistenza  delle  condizioni  soggettive  che  danno  diritto  alle
detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.»; 
    ((a-bis) al comma 2, le parole: "lettera a)," sono soppresse)); 
    b) al  comma  3  le  parole  «Nel  caso  di  presentazione  della
dichiarazione precompilata, anche  con  modifiche,»  sono  sostituite
dalle  seguenti  «Nel  caso  di  presentazione  della   dichiarazione
precompilata, con modifiche,»; 
    ((c) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "Nel
caso  di  presentazione   della   dichiarazione   precompilata,   con
modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non e'
effettuato  sui  dati  delle  spese  sanitarie  che   non   risultano
modificati  rispetto  alla  dichiarazione  precompilata  e   non   e'
richiesta  la  conservazione  della  documentazione.  Ai   fini   del
controllo il CAF o  il  professionista  verifica,  prendendo  visione
della documentazione  esibita  dal  contribuente,  la  corrispondenza
delle  spese  sanitarie  con  gli  importi  aggregati  in  base  alle
tipologie  di  spesa  utilizzati   per   la   predisposizione   della
dichiarazione precompilata. In caso di difformita',  l'Agenzia  delle
entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti
di   spesa   che   non   risultano   indicati   nella   dichiarazione
precompilata")). 
  2. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  a  partire
dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla  data
di entrata in vigore del presente decreto e alle stesse  si  provvede
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
                             Art. 6-bis 
 
 
((  (Comunicazione  di  conclusione  di  attivita'   istruttoria   al
                          contribuente). )) 
 
  ((1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n.
212, e' aggiunto il seguente: 
  "5-bis. In caso di esercizio di attivita' istruttorie di  controllo
nei confronti del contribuente del cui  avvio  lo  stesso  sia  stato
informato, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in
forma  semplificata,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla
conclusione  della  procedura  di  controllo,  l'esito  negativo   di
quest'ultima.    L'amministrazione    finanziaria,    con     proprio
provvedimento, individua le modalita' semplificate di  comunicazione,
anche mediante  l'utilizzo  di  messaggistica  di  testo  indirizzata
all'utenza  telefonica   mobile   del   destinatario,   della   posta
elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO'. Con  il
medesimo provvedimento sono definite le modalita'  con  le  quali  il
contribuente fornisce all'amministrazione finanziaria i  propri  dati
al  fine  di  consentire   la   suddetta   comunicazione   in   forma
semplificata. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di
controllo  non  pregiudica  l'esercizio  successivo  dei  poteri   di
controllo dell'amministrazione finanziaria, ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni. Le disposizioni del presente  comma  non  si  applicano
alle liquidazioni  di  cui  agli  articoli  36-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  54-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633". 
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si  provvede
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e   strumentali   previste   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.)) 
                             Art. 6-ter 
 
 
(( (Vendita diretta, su proposta del debitore, di immobili  privi  di
                       rendita catastale). )) 
 
  ((1. Dopo il  comma  2-quater  dell'articolo  52  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' aggiunto il
seguente: 
  "2-quinquies.  Nel  caso  in  cui  il  debitore  intenda  procedere
direttamente, ai sensi del comma  2-bis,  alla  vendita  di  immobili
censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione  di  rendita
catastale, quali  fabbricati  in  corso  di  costruzione,  fabbricati
collabenti, fabbricati in corso di  definizione,  lastrici  solari  e
aree urbane, il medesimo debitore puo'  procedere,  con  il  consenso
dell'agente della riscossione, alla  vendita  del  bene  pignorato  o
ipotecato, al valore  determinato,  in  deroga  al  comma  2-bis,  da
perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate  in  base
agli accordi stipulati con lo  stesso  agente  della  riscossione  ai
sensi dell'articolo 64,  comma  3-bis,  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300,  e  nei  termini  ivi  stabiliti,  su  richiesta
presentata dal debitore all'agente. Il rimborso dei  costi  sostenuti
per l'effettuazione della perizia e' posto a carico del  debitore  ed
e' versato all'agente della riscossione unitamente  al  corrispettivo
della vendita di cui al comma 2-bis, ovvero, in mancanza di  vendita,
entro il termine di novanta  giorni  dalla  consegna  della  perizia.
Decorso  tale  termine  in  assenza  di  pagamento,  l'agente   della
riscossione puo' procedere  alla  riscossione  coattiva  delle  somme
dovute unitamente alle spese esecutive di cui all'articolo 17,  comma
3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112". 
  2. Le disposizioni  del  comma  2-quinquies  dell'articolo  52  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano  anche  ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto)). 

Capo II
Semplificazioni in materia di imposte dirette

                               Art. 7 
 
 
Modifica  della  validita'  dell'attestazione  per  i  contratti   di
                    locazione a canone concordato 
 
  1. L'attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3,
comma  5,  del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti del 16 gennaio  2017,  recante  «Criteri  generali  per  la
realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula
dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone  concordato,  ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.  431,
nonche' dei contratti di locazione  transitori  e  dei  contratti  di
locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5,  commi
1, 2 e 3 della stessa legge», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n.
62 del 15  marzo  2017,  ((puo'  essere  fatta  valere  per  tutti  i
contratti di locazione, stipulati successivamente  al  suo  rilascio,
aventi  il  medesimo  contenuto  del  contratto  per  cui  e'   stata
rilasciata,  fino  ad  eventuali  variazioni  delle   caratteristiche
dell'immobile o dell'accordo territoriale del comune a  cui  essa  si
riferisce)). 
                               Art. 8 
 
Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese
e disposizioni in materia di errori contabili 
 
  1. All'articolo 83, comma 1, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «diversi dalle  micro-imprese  di  cui  all'articolo
2435-ter del codice civile,  che»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del  codice
civile che non hanno optato per la redazione del  bilancio  in  forma
ordinaria, i quali»; 
    b) sono aggiunti in  fine  i  seguenti  periodi:  «I  criteri  di
imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali
anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito  del  processo
di correzione degli errori  contabili.  La  disposizione  di  cui  al
quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i
quali e' scaduto il termine per la presentazione della  dichiarazione
integrativa  di  cui  all'articolo  2,  comma  8,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.». 
  ((1-bis.  Le  poste  contabilizzate  a  seguito  del  processo   di
correzione degli errori contabili effettuato ai  sensi  dell'articolo
83, comma 1, quarto periodo, del testo unico di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma  1,
lettera  b),  del  presente  articolo,   rilevano   anche   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui al titolo I
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.  Il  primo  periodo
del presente comma non si applica ai componenti negativi  del  valore
della produzione netta per i quali  e'  scaduto  il  termine  per  la
presentazione della dichiarazione integrativa prevista  dall'articolo
2, comma 8, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322)). 
  2. Le disposizioni di cui ((ai commi 1 e  1-bis))  si  applicano  a
partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto. 
                               Art. 9 
 
Abrogazione  disciplina  delle  societa'  in  perdita  sistematica  e
  dell'addizionale IRES di cui all'articolo 3 della legge 6  febbraio
  2009, n. 7 
 
  1. All'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
i  commi  36-decies,  36-undecies  e  36-duodecies  sono  abrogati  a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. 
  2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello  in  corso
al 31 dicembre 2020, l'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n.  7,
e' abrogato. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in  17,7  milioni  di
euro per l'anno 2023  e  10,1  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
                               Art. 10 
 
 
          Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP 
 
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.
446, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a): 
      1) al  numero  1),  prima  delle  parole  «i  contributi»  sono
inserite le seguenti: «in relazione a soggetti diversi dai lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato,»; 
      2) i numeri 2) e 4) sono abrogati; 
      ((3) al numero 5), prima delle parole: "le spese relative  agli
apprendisti"  sono  inserite  le  seguenti:  "per  i   soggetti   che
determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli da 5 a
9, in relazione al personale dipendente diverso  da  quello  a  tempo
indeterminato, e per i  soggetti  che  determinano  il  valore  della
produzione ai sensi degli articoli  10,  comma  1,  e  10-bis,  comma
1,")); 
    b)  al  comma  4-bis.1,  dopo  le  parole  «per  ogni  lavoratore
dipendente» sono inserite le seguenti: «diverso  da  quelli  a  tempo
indeterminato»; 
    c) il comma 4-quater e' abrogato; 
    d) il comma 4-septies e' sostituito dal seguente: «4-septies. Per
ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai  commi  1  e
4-bis.1 non puo' comunque eccedere il  limite  massimo  rappresentato
dalla retribuzione e dagli oneri e  spese  a  carico  del  datore  di
lavoro.»; 
    e) il comma 4-octies e' sostituito dal seguente: «4-octies. Per i
soggetti che determinano il valore della produzione  netta  ai  sensi
degli articoli da 5 a 9, e' ammesso in deduzione il costo complessivo
per il personale dipendente con contratto a tempo  indeterminato.  La
deduzione di cui al primo periodo e' altresi' ammessa, nei limiti del
70  per  cento  del  costo  complessivamente  sostenuto,   per   ogni
lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per  due
periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo
stesso datore di lavoro nell'arco temporale di  due  anni  a  partire
dalla cessazione del precedente contratto.». 
  ((2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  partire  dal
periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, ferma restando, per detto periodo, la
possibilita', ove ritenuto piu' agevole, di compilare il modello IRAP
2022 senza considerare le modifiche introdotte)). 
                               Art. 11 
 
 
                Rinvio dei termini per l'approvazione 
                   della modulistica dichiarativa 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22  luglio  1998,  n.
322, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, le parole «entro il 31 gennaio»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio»  e  le  parole
«entro il 15 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il  mese
di febbraio»; 
    b) all'articolo 2, comma 3-bis, le parole «entro il 15  febbraio»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio». 

Capo III
Semplificazioni in materia di imposte indirette

                               Art. 12 
 
 
         Modifica della disciplina in materia di esterometro 
 
  1. L'articolo 1, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  5  agosto
2015, n. 127, e' sostituito dal seguente: «3-bis. I soggetti  passivi
di cui al  comma  3  trasmettono  telematicamente  all'Agenzia  delle
entrate i dati relativi alle operazioni di  cessione  di  beni  e  di
prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti  non
stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per  le  quali  e'
stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali  siano  state
emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalita'  indicate
nel comma 3, nonche' quelle, purche' di importo non superiore ad euro
5.000 per ogni singola operazione, relative ad  acquisti  di  beni  e
servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi
degli articoli da 7 a  7-octies  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  La  trasmissione  telematica  e'
effettuata trimestralmente entro  la  fine  del  mese  successivo  al
trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni  effettuate
a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui  al  primo  periodo  sono
trasmessi telematicamente  utilizzando  il  Sistema  di  interscambio
secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento  alle  medesime
operazioni: 
    a) la trasmissione telematica dei dati relativi  alle  operazioni
svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel  territorio  dello
Stato e' effettuata entro i termini di emissione delle fatture o  dei
documenti che ne certificano i corrispettivi; 
    b) la trasmissione telematica dei dati relativi  alle  operazioni
ricevute da soggetti non stabiliti  nel  territorio  dello  Stato  e'
effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a  quello
di  ricevimento  del  documento   comprovante   l'operazione   o   di
effettuazione dell'operazione.». 
                               Art. 13 
 
Decorrenza  della  misura   sanzionatoria   per   omessa   o   errata
  trasmissione    delle    fatture    relative    alle     operazioni
  transfrontaliere 
 
  1. All'articolo 11, comma  2-quater,  terzo  periodo,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole  «a  partire  dal  1°
gennaio 2022» sono sostituite  dalle  seguenti:  «a  partire  dal  1°
luglio 2022». 
                               Art. 14 
 
 
              Termine per la richiesta di registrazione 
                     degli atti in termine fisso 
 
  1. All'articolo 13, commi 1 e 4, e all'articolo 19,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.  131,  la
parola «venti» e' sostituita dalla seguente: «trenta». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  6,031
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
                               Art. 15 
 
 
                 Ampliamento del servizio telematico 
                 di pagamento dell'imposta di bollo 
 
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  dopo  il
comma 596 e' inserito il seguente:  «596-bis.  Le  modalita'  per  il
pagamento in via telematica dell'imposta di bollo individuate con  il
provvedimento  di  cui  al  comma  596  possono  essere  estese,  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  da  adottare,
d'intesa con il Capo della struttura della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri competente  in  materia  di  innovazione  tecnologica  e
transizione digitale, agli atti, documenti e registri indicati  nella
tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642.». 

Capo IV
Altre misure di semplificazione fiscale

                               Art. 16 
 
Semplificazione  del  monitoraggio  fiscale   sulle   operazioni   di
  trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e  altri
  operatori 
 
  1. All'articolo  1  del  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli  intermediari  bancari  e
finanziari di cui  all'articolo  3,  comma  2,  gli  altri  operatori
finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a)  e  d),  e  gli
operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera  i),
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  che  intervengono,
anche attraverso movimentazione di  conti,  nei  trasferimenti  da  o
verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma  2,
lettera  s),  del  medesimo  decreto  sono   tenuti   a   trasmettere
all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del
menzionato decreto  relativi  alle  predette  operazioni,  effettuate
anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a  5.000  euro,
limitatamente alle operazioni  eseguite  per  conto  o  a  favore  di
persone fisiche, enti  non  commerciali  e  di  societa'  semplici  e
associazioni equiparate ai sensi  dell'articolo  5  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  partire  dalle
comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021. 
                               Art. 17 
 
 
           Semplificazione degli obblighi di segnalazione 
                        in materia di appalti 
 
  1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605, il primo comma e' abrogato. 
                               Art. 18 
 
 
        Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese 
         ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, primo comma, il numero 18) e' sostituito  dal
seguente:  «18)  le  prestazioni  sanitarie  di  diagnosi,   cura   e
riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni  e
arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi  dell'articolo  99  del
testo unico delle leggi sanitarie, approvato  con  regio  decreto  27
luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate  con  decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. L'esenzione si applica anche  se  la  prestazione  sanitaria
costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa
alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli  di  cui  al
numero 19), quando tale soggetto a sua  volta  acquisti  la  suddetta
prestazione  sanitaria  presso  un  terzo  e  per  l'acquisto   trovi
applicazione l'esenzione di cui al  presente  numero;  in  tal  caso,
l'esenzione opera per la  prestazione  di  ricovero  e  cura  fino  a
concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;»; 
    b) alla tabella A, parte terza, il numero 120) e' sostituito  dal
seguente:  «120)  prestazioni  rese  ai  clienti   alloggiati   nelle
strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983,
n. 217; prestazioni di ricovero e cura, comprese  le  prestazioni  di
maggiore comfort alberghiero,  diverse  da  quelle  esenti  ai  sensi
dell'articolo 10, primo comma, numero 18) e numero  19);  prestazioni
di alloggio rese agli accompagnatori  delle  persone  ricoverate  dai
soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19), e  da  case
di  cura  non  convenzionate;   prestazioni   di   maggiore   comfort
alberghiero rese a  persone  ricoverate  presso  i  soggetti  di  cui
all'articolo 10, primo comma, numero 19);». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  12,3
milioni di euro per  l'anno  2022  e  21  milioni  di  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
                               Art. 19 
 
 
                Semplificazione in materia di modelli 
          di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali 
 
  1. All'articolo  1,  comma  770,  primo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160,  la  parola  «Ministro»  e'  sostituita  dalla
seguente «Ministero». 
                               Art. 20 
 
 
Adeguamento delle aliquote  dell'addizionale  comunale  all'IRPEF  ai
                     nuovi scaglioni dell'IRPEF 
 
  1.   Al   fine   di   garantire   la   coerenza   degli   scaglioni
dell'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle  persone
fisiche (IRPEF) stabiliti dall'articolo 1, comma 2,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, il termine di cui  al  comma  7  dello  stesso
articolo 1 e' differito al 31 luglio 2022. In  caso  di  approvazione
della delibera di adeguamento ai  nuovi  scaglioni  o  di  quella  di
determinazione dell'aliquota unica in  data  successiva  all'adozione
del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad  effettuare
le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della
prima variazione utile. 
  2. Per i comuni nei  quali  nel  2021  risultano  vigenti  aliquote
dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate  per  scaglioni  di
reddito e che non adottano la delibera di cui al secondo periodo  del
comma 1 nel rispetto del termine di cui al primo periodo del medesimo
comma, o non la trasmettono entro il termine stabilito  dall'articolo
14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno
2022 l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base dei nuovi
scaglioni dell'IRPEF e  delle  prime  quattro  aliquote  vigenti  nel
comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima. 
                               Art. 21 
 
 
Integrazione logistica tra Agenzia  delle  entrate  e  Agenzia  delle
                         entrate-Riscossione 
 
  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
dopo il comma 5-quater e' inserito il seguente: «((5-quinquies)).  Al
fine di agevolare l'integrazione logistica dell'Agenzia delle entrate
e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione anche attraverso la gestione
congiunta    dei    fabbisogni    immobiliari,    l'Agenzia     delle
entrate-Riscossione puo' avvalersi di tutte le  soluzioni  allocative
individuate per l'Agenzia delle entrate, anche nel caso di  utilizzo,
di immobili demaniali oppure, previo  rimborso  della  corrispondente
quota di  canone,  di  edifici  appartenenti  ai  fondi  pubblici  di
investimento immobiliare o oggetto di acquisto da  parte  degli  enti
previdenziali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4,  del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010,  n.  122.  Ove  richiesto  dall'Agenzia  delle  entrate,
nell'assegnazione di tali  tipologie  di  immobili,  ovvero  ai  fini
dell'attuazione delle previsioni  dell'articolo  8,  comma  4,  sopra
richiamato,  l'Agenzia  del  demanio   considera   congiuntamente   i
fabbisogni espressi dall'Agenzia delle entrate stessa e  dall'Agenzia
delle entrate-Riscossione». 

Capo V
Ulteriori disposizioni fiscali

                               Art. 22 
 
 
           Proroga del meccanismo di inversione contabile 
 
  1. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «30 giugno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». 
                               Art. 23 
 
Disposizioni  in  materia  di  ricerca  e  sviluppo  di   farmaci   e
     certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione 
 
  1. All'articolo  31  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola «nuovi» e' soppressa; 
    b) dopo il comma 2, e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Per  la
definizione delle attivita' di  ricerca  e  sviluppo  ammissibili  al
credito d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Ministro dello  sviluppo
economico 26 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 21 luglio 2020, n. 182.». 
  2. Al fine di favorire l'applicazione  in  condizioni  di  certezza
operativa delle discipline previste dall'articolo 1, commi 200, 201 e
202, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  le  imprese  possono
richiedere una certificazione che  attesti  la  qualificazione  degli
investimenti  effettuati  o  da  effettuare  ai   fini   della   loro
classificazione nell'ambito delle attivita' di ricerca e sviluppo, di
innovazione  tecnologica  e  di   design   e   innovazione   estetica
ammissibili  al  beneficio.  Analoga   certificazione   puo'   essere
richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attivita'  di
innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di
innovazione  digitale  4.0  e  di  transizione  ecologica   ai   fini
dell'applicazione  della  maggiorazione  dell'aliquota  del   credito
d'imposta prevista dal quarto periodo  del  comma  203,  nonche'  dai
commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della  legge
n 160 del 2019. La certificazione di cui al primo e  secondo  periodo
puo'  essere  richiesta  a  condizione  che  le  violazioni  relative
all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle  norme  citate  nei
medesimi periodi non siano state gia' constatate e comunque non siano
iniziati   accessi,   ispezioni,   verifiche   o   altre    attivita'
amministrative di accertamento delle  quali  l'autore  o  i  soggetti
solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati  al
rilascio della certificazione di cui al comma 2, fra i  quali  quelli
idonei a garantire professionalita', onorabilita' e imparzialita'  ed
e' istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero
dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono  stabilite  le
modalita' di vigilanza sulle attivita' esercitate dai  certificatori,
le modalita'  e  condizioni  della  richiesta  della  certificazione,
nonche' i relativi oneri a carico  dei  richiedenti,  parametrati  ai
costi della procedura. ((Tra i soggetti abilitati al  rilascio  della
certificazione di cui al comma 2 sono  compresi,  in  ogni  caso,  le
universita'  statali,   le   universita'   non   statali   legalmente
riconosciute e gli enti pubblici di ricerca)). 
  4. Ferme restando le attivita' di controllo previste dal comma  207
dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, la certificazione di cui
al   comma   2   esplica    effetti    vincolanti    nei    confronti
dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla  base
di una non corretta rappresentazione  dei  fatti,  la  certificazione
venga rilasciata per una attivita' diversa  da  quella  concretamente
realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo, gli  atti,
anche a contenuto impositivo  o  sanzionatorio,  difformi  da  quanto
attestato nelle certificazioni sono nulli. 
  5. La certificazione di cui al comma 2 e' rilasciata  dai  soggetti
abilitati  che  si  attengono,  nel  processo  valutativo,  a  quanto
previsto  da  apposite  linee  guida  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, periodicamente elaborate ed aggiornate. 
  6. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste dai commi  da
2 a 5, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e'  autorizzato  ad
assumere un  dirigente  di  livello  non  generale  e  10  unita'  di
personale non dirigenziale. Il Ministero dello sviluppo economico  e'
autorizzato a conferire l'incarico dirigenziale di  cui  al  presente
comma anche in deroga ai limiti  percentuali  previsti  dall'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  7. Per il reclutamento del personale non dirigenziale il  Ministero
dello sviluppo economico  e'  autorizzato  a  bandire  una  procedura
concorsuale pubblica  e  conseguentemente  ad  assumere  il  predetto
personale con  contratto  di  lavoro  subordinato  in  aggiunta  alle
vigenti facolta' assunzionali e nei limiti  della  vigente  dotazione
organica,  da  inquadrare  nell'Area  Terza  del  Comparto   Funzioni
Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico,
ad acquisire il predetto personale mediante comando,  fuori  ruolo  o
altra  analoga  posizione  prevista   dai   rispettivi   ordinamenti,
proveniente da altre pubbliche  amministrazioni,  ad  esclusione  del
personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
delle istituzioni scolastiche e  del  personale  in  servizio  presso
l'Agenzia  delle  entrate  e  la  Guardia  di  finanza,  nonche'  del
personale delle Forze armate ((e della Polizia di Stato)), ovvero  ad
acquisire personale con professionalita' equivalente  proveniente  da
societa' e organismi in house, previa intesa con  le  amministrazioni
vigilanti, con rimborso dei relativi oneri. 
  8. Per l'attuazione dei commi 6 e 7 e' autorizzata la spesa di euro
307.000 per l'anno 2022 ed euro 614.000 annui a  decorrere  dall'anno
2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico. 
  ((8-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 951,  della  legge
30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 42 del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, destinate a finalita' e interventi per i quali il
Ministero dello  sviluppo  economico  si  avvale,  sulla  base  della
vigente normativa, della Fondazione  Enea  Tech  e  Biomedical,  sono
accreditate su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello
Stato, intestato alla stessa Fondazione. 
  8-ter. E' autorizzata l'apertura di un  conto  corrente  presso  la
Tesoreria centrale dello Stato intestato alla societa' Arexpo S.p.A.,
su cui affluiscono le  risorse  rese  disponibili  in  attuazione  di
accordi e nel quale la medesima societa' e' autorizzata a  effettuare
operazioni  di  versamento  e  di  prelevamento   per   le   medesime
finalita')). 
                               Art. 24 
 
 
Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilita' fiscale 
 
  1. All'articolo 148  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) le parole «2020 e  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«2020, 2021 e 2022»; 
      2) la lettera c) e' abrogata; 
    b) al comma 2, e' aggiunto infine il seguente  periodo:  «Per  il
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche
del  livello  di  affidabilita'  fiscale   piu'   elevato   derivante
dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31
dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Per il  periodo  di  imposta  in
corso al 31 dicembre 2022,  si  tiene  conto  anche  del  livello  di
affidabilita' fiscale piu' elevato derivante dall'applicazione  degli
indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e  al  31
dicembre 2021.». 
  2. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24  aprile  2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
96, il primo e secondo periodo sono  sostituiti  dai  seguenti:  «Gli
indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze entro il mese di marzo del  periodo  d'imposta  successivo  a
quello per il quale sono applicati. Le eventuali  integrazioni  degli
indici, indispensabili per  tenere  conto  di  situazioni  di  natura
straordinaria, anche correlate a modifiche normative e  ad  andamenti
economici e dei  mercati,  con  particolare  riguardo  a  determinate
attivita' economiche o aree territoriali,  sono  approvate  entro  il
mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale
sono applicate.». 
                               Art. 25 
 
        ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 2022, N. 122)) 
                             Art. 25-bis 
 
(( (Modifica all'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117, in  materia  di  trasmigrazione  nel  Registro
               unico nazionale del Terzo settore). )) 
 
  ((1. All'articolo 54, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' aggiunto,  in  fine,
il seguente periodo: "Ai fini del computo  di  tale  termine  non  si
tiene conto del periodo compreso tra  il  1°  luglio  2022  e  il  15
settembre 2022")). 
                               Art. 26 
 
          (( (Disposizioni in materia di Terzo settore). )) 
 
  ((1. Al codice del Terzo settore, di cui al decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 79: 
      1) al comma 2 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "I
costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi  diretti,
tutti quelli imputabili alle attivita' di interesse generale  e,  tra
questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli  finanziari
e tributari"; 
      2) al comma 2-bis, le parole: "5  per  cento"  sono  sostituite
dalle seguenti: "6 per cento" e le  parole:  "e  per  non  oltre  due
periodi d'imposta consecutivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per
non oltre tre periodi d'imposta consecutivi"; 
      3) al comma 4, alinea, le parole: "di  cui  al  comma  5"  sono
sostituite dalle seguenti: "di natura non commerciale  ai  sensi  del
comma 5"; 
      4) al comma  5-bis,  dopo  le  parole:  "le  quote  associative
dell'ente" sono inserite le seguenti: ", i proventi  non  commerciali
di cui agli articoli 84 e 85"; 
      5) al comma 5-ter e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"Per  i  due  periodi  d'imposta  successivi   al   termine   fissato
dall'articolo 104, comma 2, il mutamento di qualifica,  da  ente  del
Terzo settore non commerciale a ente del Terzo settore commerciale  o
da ente del Terzo settore commerciale a ente del  Terzo  settore  non
commerciale, opera a  partire  dal  periodo  d'imposta  successivo  a
quello in cui avviene il mutamento di qualifica"; 
      6) al comma 6: 
        6.1) le parole: "familiari e conviventi", ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "familiari conviventi"; 
        6.2) al terzo periodo sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole:  ",  salvo  che  le  relative  attivita'  siano  svolte  alle
condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis"; 
    b) all'articolo 82: 
      1) al comma 1, le parole: "salvo quanto previsto ai commi  4  e
6" sono sostituite dalle seguenti: "salvo quanto previsto ai commi 3,
4 e 6"; 
      2) al comma 3, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
"Per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le  imprese  sociali,
l'imposta di registro si  applica  in  misura  fissa  agli  atti,  ai
contratti, alle convenzioni e a ogni altro  documento  relativo  alle
attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte in  base
ad accreditamento, contratto o  convenzione  con  le  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  con  l'Unione  europea,  con  amministrazioni
pubbliche  straniere  o  con  altri  organismi  pubblici  di  diritto
internazionale"; 
      3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        "5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti e i  libretti
di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1  sono
esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri, di cui
al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214"; 
    c) all'articolo 83: 
      1) al comma 1,  primo  periodo,  le  parole:  "enti  del  Terzo
settore non  commerciali  di  cui  all'articolo  79,  comma  5"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "enti  del   Terzo   settore   di   cui
all'articolo 82, comma 1"; 
      2) al comma 2: 
        2.1) al primo periodo, le parole: "enti del Terzo settore non
commerciali di cui all'articolo 79, comma 5"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1"; 
        2.2)  il  secondo  periodo  e'   sostituito   dal   seguente:
"L'eventuale eccedenza puo' essere computata in aumento  dell'importo
deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi,
ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare"; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        "3. Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano  a
condizione che le liberalita'  ricevute  siano  utilizzate  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1"; 
      4) il comma 6 e' abrogato; 
    d) all'articolo 84: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        "2. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo
svolgimento   di   attivita'   non   commerciale   da   parte   delle
organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul  reddito
delle societa'"; 
      2) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
        "2-bis. La disposizione di cui al comma 2  si  applica  anche
agli enti filantropici"; 
    e) all'articolo 85: 
      1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "e
delle societa' di mutuo soccorso"; 
      2) al comma 1, le parole: "dei propri associati e dei familiari
conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni
che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto
costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o
nazionale" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "degli  iscritti,  dei
propri associati e dei familiari conviventi degli  stessi,  di  altre
associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attivita'
e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno  parte
di  un'unica  organizzazione  locale  o  nazionale,  dei   rispettivi
associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive  organizzazioni
nazionali"; 
      3) al comma 4: 
        3.1) alla lettera a),  le  parole:  "degli  associati  e  dei
familiari conviventi degli stessi" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"degli stessi soggetti indicati al comma 1"; 
        3.2) alla lettera b), le parole:  "diversi  dagli  associati"
sono sostituite dalle seguenti: "diversi  dai  soggetti  indicati  al
comma 1"; 
      4) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        "7. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo
svolgimento di attivita' non commerciale da parte delle  associazioni
di promozione sociale, sono esenti  dall'imposta  sul  reddito  delle
societa'"; 
      5) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
        "7-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano  anche  alle
societa' di mutuo soccorso"; 
    f) all'articolo 86, comma 10, le  parole:  "all'articolo  19-bis"
sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 19-bis.2"; 
    g) all'articolo 87: 
      1) al comma 1, lettera b), le parole: "di cui agli articoli 5 e
6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 5, 6 e 7"; 
      2) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "ne'
agli obblighi previsti dall'articolo  2  del  decreto  legislativo  5
agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica  dei  dati
dei corrispettivi"; 
    h) all'articolo 88, comma 1, le parole: "all'articolo 82, commi 7
e 8" sono sostituite  dalle  seguenti:  "all'articolo  82,  commi  3,
quarto periodo, 7 e 8," e le  parole:  "e  del  regolamento  (UE)  n.
1408/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti,  'de  minimis'  nel
settore agricolo" sono sostituite dalle  seguenti:  "del  regolamento
(UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore
agricolo, e del regolamento (UE) n. 360/2012 della  Commissione,  del
25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli  107  e  108
del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  di
importanza minore ('de minimis') concessi alle imprese che forniscono
servizi di interesse economico generale"; 
    i) all'articolo 104, comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: "Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a
decorrere dall'operativita' del Registro unico  nazionale  del  Terzo
settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro". 
  2. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16, comma 1, le parole: "possono destinare"  sono
sostituite dalla seguente: "destinano"; 
    b) all'articolo 18, comma 5, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo:   "Fino   al    quinto    periodo    d'imposta    successivo
all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi
3 e 4 si applicano anche alle  somme  investite  nel  capitale  delle
societa'  che  hanno  acquisito  la  qualifica  di  impresa   sociale
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto". 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, a  5,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 1,2 milioni  di
euro per l'anno 2025 e a  3,3  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2026, si provvede: 
    a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,1 milioni di
euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per l'anno 2024,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  215,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
    b) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 1,2 milioni di
euro per l'anno 2025 e a  3,3  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2026, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  per  3,3
milioni di euro a decorrere dall'anno 2024)). 
                             Art. 26-bis 
 
((  (Modifica  all'articolo  101  del  codice  di  cui   al   decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia  di  adeguamento  degli
              statuti degli enti del Terzo settore). )) 
 
  ((1. All'articolo 101, comma 2, primo periodo, del codice del Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  117,  le
parole: "31 maggio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2022")). 

Titolo II
PROCEDURE DI INCASSO E PAGAMENTO PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO ((E DISPOSIZIONI))
IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIALE
Capo I
Ammodernamento delle procedure di incasso e pagamento della Tesoreria
dello Stato

                               Art. 27 
 
 
Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n.  104,  recante  proroga  della
     gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato 
 
  1. Alla legge 28 marzo 1991, n. 104,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) le parole «Ministero del  tesoro»  e  «Ministro  del  tesoro»,
ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle  seguenti:
«Ministero dell'economia e delle finanze» e «Ministro dell'economia e
delle finanze»; 
    b) all'articolo 1: 
      1) al comma 1 la parola «provinciale» e' soppressa; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Banca d'Italia
svolge il servizio di tesoreria dello Stato  con  l'osservanza  delle
disposizioni delle norme di  legge  e  regolamentari,  nonche'  delle
altre disposizioni emanate con decreti del Ministro  dell'economia  e
delle finanze.»; 
    c) all'articolo 2: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  In  relazione  a
particolari esigenze, con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze, sentita la Banca d'Italia, sono determinati  i  servizi,  le
operazioni o gli adempimenti compresi  nell'ambito  del  servizio  di
tesoreria di cui all'articolo 1 che possono essere affidati  a  Poste
Italiane S.p.A. o ad istituti di credito.»; 
      2) il comma 3 e' abrogato; 
    d) all'articolo 3: 
      1) al comma 1, dopo le parole «Cassa depositi e  prestiti»,  e'
aggiunta la sigla: «S.p.A.»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
    e) all'articolo 4: 
      1) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Il  Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a stipulare con la Banca
d'Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti  derivanti
dall'espletamento del servizio di tesoreria dello Stato, ivi comprese
le modalita' di comunicazione dei dati  relativi  alla  gestione  del
servizio stesso.»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
    f) all'articolo 5: 
      1) al comma 1, le parole «alla rendicontazione da  parte  delle
sezioni  di  tesoreria,  anche  mediante   l'impiego   di   strumenti
informatici.»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «alla   relativa
rendicontazione.»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3) dopo il comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente:  «3-bis.  Gli
incassi  e  i   pagamenti   di   somme   per   conto   dello   Stato,
rispettivamente,  ricevuti  o  effettuati   dalla   Banca   d'Italia,
nell'ambito del servizio di tesoreria, avvengono secondo le modalita'
indicate con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  di
cui al comma 1.»; 
    g) nel titolo, la parola «provinciale» e' soppressa. 
                               Art. 28 
 
 
   Unificazione della Tesoreria provinciale e centrale dello Stato 
 
  1. L'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e'
abrogato. 
                               Art. 29 
 
 
Modalita' di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia  della
                 partecipazione alle gare pubbliche 
 
  1. All'articolo 93 del decreto legislativo 18 gennaio 2016, n.  50,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La cauzione e'  costituita
presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria  o  presso  le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore  dell'amministrazione
aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri  strumenti  e
canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si
applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.». 
                               Art. 30 
 
Modifiche alle disposizioni  sull'amministrazione  del  patrimonio  e
sulla contabilita' generale dello Stato di cui al  regio  decreto  18
                       novembre 1923, n. 2440 
 
  1. Al regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16-bis: 
      1) al secondo comma, le parole «del disposto  dell'articolo  55
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  634»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo  57  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»; 
      2) al terzo comma, le parole  «predisposte  dal  Provveditorato
generale dello Stato e approvate con  decreto  del  Ministro  per  il
tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «approvate  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze»; 
      3) il quarto comma e' sostituito  dal  seguente:  «Gli  importi
delle spese di cui al primo comma, nonche' quelle di cui  al  secondo
comma, sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di
stipulazione   del   contratto,   con    imputazione,    a    seconda
dell'amministrazione stipulante, agli appositi capitoli  dello  stato
di Previsione dell'entrata del bilancio dello Stato  o  del  bilancio
delle amministrazioni autonome.»; 
      4) al sesto comma, le parole «sul conto corrente postale»  sono
soppresse; 
    b) all'articolo 16-ter: 
      1) il primo comma e' sostituito  dal  seguente:  «Il  pagamento
delle spese di cui al primo e secondo comma dell'articolo  16-bis  e'
eseguito con le modalita' stabilite dal regolamento.»; 
      2) il quarto comma e' sostituito dal  seguente:  «I  rendiconti
delle spese di cui al primo comma,  riferiti  a  contratti  stipulati
dalle  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,  sono
sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio di  controllo
di regolarita' amministrativa e contabile  e,  secondo  le  modalita'
previste dalla legge, al controllo della Corte dei conti.». 
    c) l'articolo 23 e' abrogato; 
    d) l'articolo 44 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 44 (Attribuzioni dei responsabili degli uffici centrali e
periferici). - 1. I responsabili degli uffici centrali  e  periferici
che hanno competenza in materia di entrate curano, nei  limiti  delle
rispettive   loro   attribuzioni   e   sotto   la   personale    loro
responsabilita', che l'accertamento, la riscossione ed il  versamento
delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.»; 
    e) l'articolo 45 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  45  (Trasmissione  al  Dipartimento   della   Ragioneria
generale dello Stato  del  conto  degli  incassi).  -  1.  L'istituto
incaricato  del  servizio  di  tesoreria  dello  Stato  trasmette  al
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  il  conto  degli
incassi   e   gli   agenti   della   riscossione   comunicano    alle
Amministrazioni da cui dipendono o  da  cui  sono  vigilati  i  conti
debitamente giustificati degli accertamenti, delle riscossioni e  dei
versamenti effettuati alla tesoreria,  con  modalita'  e  tempistiche
definite dal regolamento.»; 
    f) all'articolo 46, primo comma, le  parole  «nelle  casse  dello
Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alla tesoreria dello Stato»; 
    g) l'articolo 47 e' abrogato; 
    h) l'articolo 48 e' abrogato; 
    i) l'articolo 50 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 50 ( Impegno ((della spesa)) ).  -  1.  Quando  l'impegno
della spesa viene accertato all'atto stesso in cui  occorra  disporne
il pagamento, il titolo di pagamento puo' valere altresi'  come  atto
di autorizzazione della spesa.»; 
    l) l'articolo 54 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 54 (Disposizioni di pagamento). - 1. Il  pagamento  delle
spese  dello  Stato  si  effettua  secondo  lo  standard   ordinativo
informatico previsto dall'articolo 14, comma 8-bis, della ((legge  31
dicembre 2009, n. 196)), direttamente a valere sugli stanziamenti  di
bilancio dello Stato o tramite l'utilizzo  di  fondi  disponibili  in
tesoreria. 
      2. Il pagamento a valere sugli  stanziamenti  del  bilancio  e'
effettuato attraverso le seguenti tipologie di disposizione: 
        a) mandati informatici, emessi dagli  ordinatori  primari  di
spesa; 
        b) ordinativi informatici, emessi dagli ordinatori  secondari
di spesa titolari di contabilita' ordinaria sulle aperture di credito
disposte dalle amministrazioni deleganti; 
        c) buoni di prelevamento informatici, a valere sulle  risorse
messe a  disposizione  degli  ordinatori  secondari  ai  sensi  della
lettera b); 
        d)  spese  fisse  telematiche,  per  i   pagamenti   indicati
nell'articolo 62; 
        e) altre disposizioni di  pagamento  informatizzato  previste
dalla legge o dal regolamento. 
      3. Il pagamento tramite l'utilizzo di  risorse  disponibili  in
tesoreria e' effettuato: 
        a) con ordinativi informatici a valere  sulle  disponibilita'
delle contabilita' speciali e dei conti aperti  presso  la  tesoreria
statale; 
        b) con ordinativi informatici a titolo  di  anticipazione  di
tesoreria, nei casi previsti da norme di legge o regolamentari  o  da
autorizzazione  amministrativa  da  parte  del   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato. 
      4.  Le  disposizioni  per  i  pagamenti  del  debito   pubblico
all'interno  e  all'estero,  dei  crediti  documentari,  nonche'  dei
rimborsi fiscali sono stabilite dal regolamento. Sui pagamenti di cui
al presente articolo sono comunque effettuate, in sede di  controllo,
le attivita' di riscontro della Corte dei conti. 
      5. Il  pagamento  di  mutui,  fitti  e  canoni,  e'  effettuato
mediante mandati informatici. 
      6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel  Testo  unico
in materia di spese di giustizia, adottato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.»; 
    m) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 55 (Modalita' di estinzione delle disposizioni di spesa).
- 1. Le disposizioni effettuate ai sensi dell'articolo  54  a  favore
dei creditori non titolari di contabilita' speciale o di altri  conti
aperti presso la tesoreria statale si estinguono,  con  le  modalita'
stabilite con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, mediante accredito sul conto di pagamento indicato  dal
beneficiario e ad esso intestato, con altri  strumenti  di  pagamento
elettronici disponibili nel sistema dei pagamenti, o in contanti  nel
rispetto della normativa vigente. 
      2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono stabiliti
i casi e le modalita' con cui le disposizioni emesse in esecuzione di
provvedimenti giurisdizionali di condanna  dell'Amministrazione  sono
estinte con assegni a copertura garantita, intestati a soggetti per i
quali non sia stato possibile acquisire i riferimenti  del  conto  di
pagamento. Con la consegna al beneficiario dell'assegno  a  copertura
garantita si estingue il debito per cui l'assegno e' stato  emesso  e
al  debito  estinto  si  sostituisce  quello  derivante  dall'assegno
stesso, secondo le disposizioni del regolamento. Sui fondi a garanzia
della copertura degli assegni non sono ammessi atti di sequestro o di
pignoramento presso terzi a pena di  nullita'  rilevabile  d'ufficio.
Gli atti di sequestro o di pignoramento  presso  terzi  eventualmente
notificati non determinano obblighi di accantonamento, ne' sospendono
l'emissione degli assegni. Non e' ammessa l'estinzione dei titoli  di
spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia. 
      3.  Nei   casi   previsti   da   disposizioni   legislative   o
regolamentari, le Amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato
provvedono,  con  mandati   informatici   da   estinguersi   mediante
girofondi, a mettere risorse a disposizione dei  funzionari  delegati
titolari di contabilita' speciale. 
      4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3,  i  pagamenti  a
favore di titolari di contabilita' speciale o di altri  conti  aperti
presso la tesoreria statale  si  estinguono  mediante  operazioni  di
girofondi. 
      5. Le disposizioni con cui si effettuano versamenti all'entrata
del bilancio dello Stato si estinguono  mediante  girofondi,  con  le
modalita' stabilite con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
agosto 1988, n. 400.»; 
    n) all'articolo 56 le parole «Per le spese di cui al  numero  10)
devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto  di
fornitura o lavoro.» sono soppresse; 
    o) all'articolo 57: 
      1) al primo comma, primo  periodo,  le  parole  «soggetti  alla
stessa  procedura  stabilita  per  la  emissione  di  assegni»   sono
soppresse; al secondo periodo,  le  parole  «mediante  assegni»  sono
sostituite dalle seguenti:  «mediante  buoni»  e  le  parole  «dovra'
prelevarsi con assegni a favore dei creditori» sono sostituite  dalle
seguenti: «dovra' essere  utilizzata  con  ordinativi  informatici  a
favore dei creditori»; 
      2) al secondo comma, le parole «L'istituto tiene un unico conto
per tutte le»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'Amministrazione
delegante tiene apposite evidenze contabili di tutte le»; 
    p) all'articolo 58: 
      1) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati; 
      2) al quinto comma le parole «la prelevazione» sono  sostituite
dalle seguenti: «il prelevamento»; 
    q) all'articolo 61: 
      1) al secondo comma le parole «30  settembre»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 marzo»; 
      2) il terzo comma e' sostituito dal  seguente:  «Le  somme  non
erogate  alla  chiusura  del  rendiconto  suppletivo   sono   versate
all'entrata del bilancio dello Stato»; 
      3) il quarto comma e' abrogato; 
    r) all'articolo 62, i commi primo e secondo sono  sostituiti  dai
seguenti: 
      «Il pagamento delle pensioni e  delle  indennita'  a  carattere
ricorrente riconosciute  a  titolo  di  risarcimento,  nonche'  delle
competenze fisse e accessorie al personale dello Stato in servizio e'
effettuato con spese fisse telematiche. Sui predetti  pagamenti  sono
comunque effettuate, in sede di controllo, le attivita' di  riscontro
della Corte dei Conti. 
      La normativa di settore stabilisce i procedimenti  da  seguirsi
per l'ordinazione dei pagamenti delle spese di cui al primo comma, le
modalita' e i limiti dei relativi controlli.»; 
    s) l'articolo 63 e' abrogato; 
    t) l'articolo 65 e' abrogato; 
    u) l'articolo 66 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  66  (Non  trasferibilita'  degli  assegni  a   copertura
garantita).  -  1.  Gli  assegni  a  copertura   garantita   di   cui
all'articolo  55   sono   sempre   emessi   con   clausola   di   non
trasferibilita'.»; 
    v) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 67 (Esigibilita' degli assegni a copertura garantita).  -
1. Gli assegni a copertura garantita  di  cui  all'articolo  55  sono
esigibili secondo le disposizioni del Regolamento e secondo le  norme
che regolano la circolazione di tali  titoli.  Per  gli  aspetti  non
diversamente  trattati,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
prescrizioni sugli assegni  bancari  dettate  dal  Regio  decreto  21
dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni e integrazioni.»; 
    z) l'articolo 68 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  68  (Mancata  consegna  ai  creditori  degli  assegni  a
copertura garantita). - 1. In caso di mancata consegna  al  creditore
degli assegni di cui all'articolo 55, i relativi  fondi  rimangono  a
disposizione, a garanzia del pagamento,  fino  al  verificarsi  della
prescrizione prevista dalle norme in materia di titoli di credito. La
comunicazione di giacenza dell'assegno, notificata al  creditore  con
le modalita' indicate dal regolamento, ha valore di offerta reale  ai
sensi   dell'articolo   1209   del   codice    civile    e    solleva
l'Amministrazione  debitrice  da  qualsiasi  responsabilita'  per  il
mancato incasso. Il regolamento determina le modalita' di riemissione
degli assegni non incassati, fermi restando i termini di prescrizione
del diritto per il quale l'assegno era stato emesso»; 
    aa) l'articolo 68-bis e' abrogato; 
    bb) l'articolo 72 e' abrogato. 
                               Art. 31 
 
 
Abrogazione  della  disciplina  del  vaglia  cambiario  della   Banca
                              d'Italia 
 
  1. Al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, gli articoli da 87 a
97 sono abrogati. 
                               Art. 32 
 
Modifiche alla disciplina dei controlli sui rendiconti amministrativi
  e  sui  conti  giudiziali  e  standardizzazione  informatica  degli
  ordinativi di incasso e pagamento 
 
  1. Al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 11: 
      1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  «a)
rendiconti amministrativi, resi dai funzionari delegati  titolari  di
contabilita' ordinaria e speciale alimentate con fondi di provenienza
dal bilancio dello Stato;»; 
      2) al comma 1, lettera e-bis, le parole «ordini  collettivi  di
pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «spese fisse telematiche»; 
      3) al comma 3-bis, le parole «ordini collettivi  di  pagamento»
sono sostituite dalle seguenti: «spese fisse telematiche»; 
    b) all'articolo 16: 
      1) al comma 3 le parole «e li trasmettono alla Corte dei conti»
sono soppresse; 
      2) dopo  il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si  applicano  anche  ai  conti
giudiziali resi dagli agenti che svolgono l'attivita' di  riscossione
nazionale a mezzo ruolo, i  quali  rendono  il  conto  della  propria
gestione, per  ciascun  ambito  territoriale,  in  via  principale  e
diretta.». 
  2. La trasmissione degli incassi e dei pagamenti  codificati  delle
pubbliche amministrazioni alla banca dati SIOPE di  cui  all'articolo
14, comma 6, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  e'  effettuata
esclusivamente per il  tramite  dell'infrastruttura  SIOPE+,  con  le
modalita' e i tempi definiti con decreto del Ministero  dell'economia
e delle finanze. 

Capo II
Disposizioni in materia economico-finanziaria e sociale

                               Art. 33 
 
 
Semplificazioni degli adempimenti attuativi della  legge  9  dicembre
                            2021, n. 220 
 
  1. ((Alla)) legge 9  dicembre  2021,  n.  220,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) ((all'articolo 3, comma 1, le parole:)) «Entro sei mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, gli  organismi»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «((Entro  il  31  dicembre  2022,   gli
organismi))»; 
    ((b) all'articolo 3, comma 1, il secondo periodo e' soppresso)). 
    ((b-bis) all'articolo 2, comma 1, la  lettera  a)  e'  sostituita
dalla seguente: 
      "a) 'intermediari abilitati': le  societa'  di  intermediazione
mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, i gestori italiani, gli
istituti di moneta elettronica italiani, gli  istituti  di  pagamento
italiani, i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
gli intermediari finanziari iscritti nell'albo  di  cui  all'articolo
106 del medesimo testo unico, ivi compresi  i  confidi,  la  societa'
Poste italiane S.p.A. per  l'attivita'  di  bancoposta,  la  societa'
Cassa depositi e prestiti S.p.A., le succursali insediate in.  Italia
di SIM, gestori, banche, istituti di moneta elettronica e istituti di
pagamento aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione europea  o
in un Paese  terzo,  le  imprese  di  assicurazione,  le  imprese  di
riassicurazione e  le  sedi  secondarie  insediate  in  Italia  delle
imprese di assicurazione e delle imprese  di  riassicurazione  aventi
sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese  dell'Unione
europea o in un Paese terzo, gli agenti di cambio, le  fondazioni  di
origine bancaria e i fondi pensione"; 
    b-ter) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
      "Art. 4 (Compiti degli intermediari). - 1.  Per  assicurare  il
rispetto  del  divieto  di  finanziamento  delle  societa'   di   cui
all'articolo 1, comma 1, gli intermediari abilitati  adottano,  entro
il 31 dicembre 2022, idonei presidi procedurali e  consultano  almeno
gli elenchi pubblicamente disponibili di societa' che producono  mine
antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo"; 
    b-quater) all'articolo  5,  comma  1,  le  parole:  ",  la  Banca
d'Italia puo'" sono sostituite dalle seguenti:  "e  delle  istruzioni
emanate  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  gli  organismi   di
vigilanza, secondo le rispettive competenze, possono"  e  le  parole:
"puo' effettuare verifiche" sono sostituite dalle seguenti:  "possono
effettuare ispezioni"; 
    b-quinquies) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
      "Art. 6 (Sanzioni). - 1. Agli intermediari  abilitati  i  quali
non osservino i divieti di cui all'articolo 1 e le istruzioni emanate
ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  si   applica   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 150.000 a  euro  1.500.000,  per  i
casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.
231. 
      2. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  ai  soggetti  che
svolgono funzioni di amministrazione,  direzione  e  controllo  degli
intermediari abilitati  i  quali  non  osservino  i  divieti  di  cui
all'articolo 1 e le istruzioni  emanate  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 1, si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
50.000 a euro 250.000. 
      3.  L'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie
previste dal presente articolo comporta la cessazione temporanea  dei
requisiti  di  onorabilita'  necessari   a   svolgere   funzioni   di
amministrazione,  direzione  e  controllo  presso  gli   intermediari
abilitati, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore  a
tre anni, nonche', per i revisori e i promotori finanziari  e  per  i
rappresentanti legali di societa' quotate,  l'incapacita'  temporanea
di assumere  incarichi  di  amministrazione,  direzione  e  controllo
nell'ambito  di  societa'  quotate  e  di  societa'  appartenenti  al
medesimo gruppo di societa'. 
      4. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente  articolo
provvedono gli organismi di vigilanza in relazione agli  intermediari
abilitati  da  essi  vigilati,  secondo   le   rispettive   procedure
sanzionatorie. Le sanzioni di competenza della  Banca  d'Italia  sono
irrogate secondo la procedura sanzionatoria di cui  all'articolo  145
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385")). 
                               Art. 34 
 
 
               Commissariamento societa' SOGIN S.p.A. 
 
  1. In considerazione della necessita' e urgenza  di  accelerare  lo
smantellamento degli impianti  nucleari  italiani,  la  gestione  dei
rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale di  cui
al decreto legislativo 15  febbraio  2010,  n.  31,  e'  disposto  il
commissariamento della societa' SOGIN S.p.A.. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del  Ministro
della transizione ecologica, da adottare entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede: 
    a)  alla  nomina  dell'organo  commissariale,  composto   da   un
commissario e due vicecommissari, anche  in  deroga  all'articolo  5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
    b)  alla  definizione  della  durata  del   mandato   dell'organo
commissariale, che puo' essere prorogata con successivo  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  e  del  Ministro  della  transizione
ecologica, in ragione del conseguimento degli  obiettivi  di  cui  al
comma 1; 
    c) all'attribuzione all'organo commissariale di tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione della SOGIN S.p.A., di ogni
eventuale ulteriore potere di gestione della Societa',  ivi  compresi
poteri  di  riorganizzazione  finalizzati   ad   assicurare   maggior
efficienza nella gestione e celerita' nelle attivita' tenendo  conto,
in particolare, dei siti che presentano maggiori criticita',  nonche'
di ogni  altro  ulteriore  potere  di  gestione  anche  in  relazione
all'attivita'   di   direzione   e   coordinamento   delle   societa'
controllate; 
    ((d) alla determinazione  dei  compensi  del  commissario  e  dei
vicecommissari, anche in deroga al limite massimo retributivo di  cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
nonche' alle disposizioni di cui agli articoli 23-bis  e  23-ter  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con oneri a carico della  SOGIN
S.p.A.)). 
  3. Al fine di  esercitare  le  funzioni  individuate  dal  presente
articolo  nonche'  dal  decreto  di  cui   al   comma   2,   l'organo
commissariale opera in deroga ad ogni disposizione di  legge  diversa
da quella penale, fatto salvo  il  rispetto  delle  disposizioni  del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 
  4. Il Consiglio di amministrazione di SOGIN S.p.A. decade alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Non si applica  l'articolo
2383, terzo comma, del codice civile. Il Collegio sindacale,  in  via
transitoria, fino alla nomina dell'organo commissariale, assicura  il
compimento degli atti di  ordinaria  amministrazione,  nonche'  degli
atti urgenti e indifferibili. 
  5. Alla data  di  nomina  dell'organo  commissariale,  decadono  il
Collegio sindacale, nonche'  i  rappresentanti  di  SOGIN  S.p.A.  in
carica negli organi amministrativi  e  di  controllo  delle  societa'
controllate. Non si applica l'articolo 2383, terzo comma, del  codice
civile. 
  6. L'organo commissariale predispone con  cadenza  trimestrale  una
relazione sulle attivita' svolte, sullo stato  di  avanzamento  dello
smantellamento degli impianti nucleari con  particolare  riguardo  ai
siti di prioritaria importanza per ragioni di sicurezza. La relazione
di cui al primo periodo e' inviata al Ministro dell'economia e  delle
finanze  e  al  Ministro  della  transizione  ecologica.  I  Ministri
dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica  possono,
anche autonomamente, segnalare all'organo commissariale  priorita'  e
attivita' ritenute di particolare rilevanza anche  in  ragione  degli
impegni internazionali assunti. 
                               Art. 35 
 
Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di  Stato
COVID-19 nel Registro  nazionale  aiuti,  della  presentazione  della
dichiarazione IMU anno di imposta 2021 e della Commissione consultiva
tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti  presso
l'Agenzia italiana del farmaco ((, nonche' in  materia  di  validita'
dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina
a direttore generale delle aziende sanitarie  locali,  delle  aziende
ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale e  in
materia di durata in  carica  della  Commissione  tecnica  del  Fondo
                     indennizzo risparmiatori)) 
 
  1. Con riferimento agli aiuti  non  subordinati  all'emanazione  di
provvedimenti di  concessione  o  di  autorizzazione  alla  fruizione
comunque   denominati,   ovvero   subordinati    all'emanazione    di
provvedimenti di  concessione  o  di  autorizzazione  alla  fruizione
comunque denominati il cui importo non e' determinabile nei  predetti
provvedimenti,  ma  solo  a   seguito   della   presentazione   della
dichiarazione resa a fini fiscali  nella  quale  sono  dichiarati,  i
termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche  agricole
alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza: 
    a) dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  al  31
dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023; 
    b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono  prorogati  al  31
dicembre 2023. 
  2. La proroga di cui al comma 1 si applica alla  registrazione  nel
Registro nazionale degli aiuti Stato, nonche' nei registri  aiuti  di
Stato SIAN-Sistema  Informativo  Agricolo  Nazionale  e  SIPA-Sistema
Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai
sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della  Commissione
europea del  19  marzo  2020  C(2020)  1863  final,  recante  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni. 
  3. All'articolo 31-octies, comma 1, del  decreto-legge  28  ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre
2020, n. 176, le parole «31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2023». 
  4. Il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta
municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, ((commi 769 e  770)),
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa  all'anno  di  imposta
2021 e' differito al 31 dicembre 2022. 
  5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle  seguenti:  «15
ottobre 2022». 
  ((5-bis. All'articolo 4, comma 3,  del  decreto-legge  30  dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2022, n. 15, le  parole:  "30  giugno  2022"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2022". 
  5-ter. Con riferimento  all'esigenza  di  definire  i  procedimenti
concernenti  le   istanze   di   indennizzo   presentate   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 501, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,
all'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  le
parole: "31 luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2022")). 
                             Art. 35-bis 
 
((   (Contratti   di   collaborazione   coordinata   e   continuativa
               dell'Agenzia italiana del farmaco). )) 
 
  ((1. L'Agenzia italiana del farmaco  puo'  rinnovare,  fino  al  31
dicembre  2022,  i   contratti   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022, nonche' provvedere
affinche' siano  prorogati  o  rinnovati  fino  alla  stessa  data  i
contratti di prestazione di lavoro flessibile ai sensi  dell'articolo
30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza  entro
la predetta data del 31 luglio 2022, fermi restando gli effetti delle
proroghe eventualmente gia' intervenute per le medesime finalita'. Ai
fini di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 760.720 euro
per l'anno 2022. 
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 760.720 euro per  l'anno
2022,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero
della salute. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio)). 
                               Art. 36 
 
 
Disposizioni in materia di indennita' una  tantum  per  i  lavoratori
dipendenti ((e altre  disposizioni  in  materia  di  personale  delle
pubbliche amministrazioni nonche'  di  conferimento  di  incarichi  a
                 personale sanitario in quiescenza)) 
 
  1. Ai  fini  dell'erogazione  dell'indennita'  una  tantum  di  cui
all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.  50,
((convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,))
limitatamente ai dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  i  cui
servizi di pagamento delle retribuzioni del personale  siano  gestiti
dal sistema informatico del Ministero dell'economia e  delle  finanze
di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111,  l'individuazione  dei  beneficiari  avviene  mediante  apposite
comunicazioni tra  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e
l'Istituto nazionale della previdenza  sociale  (INPS)  nel  rispetto
della normativa, europea e nazionale, in materia  di  protezione  dei
dati personali. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni  di  cui
al primo periodo non sono tenuti a rendere la dichiarazione  prevista
dall'ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1. 
  ((1-bis.  Al  fine  di   incrementare   l'importo   dell'indennita'
sostitutiva della  retribuzione  di  risultato  per  i  dirigenti  di
seconda fascia assegnati agli uffici di  diretta  collaborazione  del
Ministro della salute e alla Struttura  tecnica  di  supporto  presso
l'Organismo  indipendente  di  valutazione  della   performance   del
Ministero  della  salute,  la  dotazione  finanziaria  destinata   ai
compensi previsti dall'articolo 9, comma 4, e dall'articolo 11, comma
4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
17 settembre 2013,  n.  138,  e'  incrementata  di  50.180  euro  per
ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 50.180 euro  per  ciascuno  degli  anni  2022,
2023, 2024 e 2025,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio)). 
  2. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari  di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e
all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,
n. 176, in servizio alla data del 30 giugno 2022, e'  prorogata,  con
il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022. 
  3. La durata degli incarichi individuali  a  tempo  determinato  di
livello non dirigenziale  di  Area  terza,  posizione  economica  F1,
profilo professionale di funzionario  tecnico  per  la  biologia,  la
chimica e la fisica, conferiti ai sensi dell'articolo  13,  comma  3,
del  decreto-legge  24  dicembre  2021,  n.  221,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, per il  personale
in servizio alla data del  30  giugno  2022,  e'  prorogata,  con  il
consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022. 
  4. Per l'attuazione dei commi 2 e 3  e'  autorizzata  la  spesa  di
6.298.685 euro  per  l'anno  2022.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1,
comma 467, quarto periodo, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,
trasferite alla contabilita' speciale, di cui all'articolo 122, comma
9,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27,  assegnata  al
direttore dell'Unita' per il completamento della campagna vaccinale e
per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge  24  marzo
2022, n. 24, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19  maggio
2022, n. 52, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  e
restano acquisite all'erario. 
  ((4-bis. L'applicazione  delle  disposizioni  dell'articolo  2-bis,
comma 5, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'  prorogata  fino
al 31 dicembre 2023)). 
                             Art. 36-bis 
 
 
(( (Disposizioni in materia di massimale degli assistiti per i medici
                      di medicina generale). )) 
 
  ((1. Fino al 31 dicembre 2023, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nei cui territori vi siano ambiti  scoperti,  in
ragione  della  situazione  di  temporanea  emergenza  relativa  alla
disponibilita' di medici  di  medicina  generale,  nei  limiti  delle
risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, per  i
medici di medicina generale con incarico a  quota  oraria  del  ruolo
unico di assistenza primaria  di  ventiquattro  ore  settimanali,  la
limitazione del massimale  degli  assistiti  in  carico  fino  a  850
assistiti)). 
                               Art. 37 
 
 
      Termini del programma delle amministrazioni straordinarie 
 
  1. All'articolo  51  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  le
parole «sono prorogati di sei mesi» sono sostituite  dalle  seguenti:
«possono essere prorogati, con decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico,   sulla   base   di   motivata    richiesta    dell'organo
commissariale, e comunque non oltre il termine del 30 novembre  2022.
Analoga  proroga  puo'  essere   concessa   per   le   procedure   di
amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8  luglio
1999, n. 270.». 
                             Art. 37-bis 
 
 
(( (Modifiche all'articolo 25-novies del codice della crisi d'impresa
e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.
                               14). )) 
 
  ((1. All'articolo 25-novies del  codice  della  crisi  d'impresa  e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.
14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      "c) per l'Agenzia  delle  entrate,  l'esistenza  di  un  debito
scaduto e non  versato  relativo  all'imposta  sul  valore  aggiunto,
risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche
di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di
importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al  10  per
cento   dell'ammontare   del   volume   d'affari   risultante   dalla
dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione
e' in ogni caso inviata se il debito e' superiore all'importo di euro
20.000"; 
    b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      "a)   dall'Agenzia   delle   entrate,   contestualmente    alla
comunicazione di irregolarita' di cui all'articolo 54-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque,
non oltre centocinquanta giorni dal termine  di  presentazione  delle
comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78  del
2010"; 
    c) al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      "b) con riferimento all'Agenzia delle entrate, in relazione  ai
debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis  del
decreto-legge n. 78 del  2010  a  decorrere  da  quelle  relative  al
secondo trimestre 2022")). 
                               Art. 38 
Sostegno alle famiglie  con  figli  con  disabilita'  in  materia  di
           assegno unico e universale per i figli a carico 
 
  1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai  nuclei  familiari
con figli con disabilita', al decreto  legislativo  del  29  dicembre
2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera  c)  e'  aggiunta  la
seguente: 
      «c-bis)  se  nuclei  familiari  orfanili,   per   ogni   orfano
maggiorenne a  condizione  che  sia  gia'  titolare  di  pensione  ai
superstiti  e   riconosciuto   con   disabilita'   grave   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.»; 
    b) all'articolo 4: 
      1) al comma 1, dopo le parole «Per  ciascun  figlio  minorenne»
sono aggiunte  le  seguenti:  «e,  limitatamente  all'anno  2022  per
ciascun figlio con disabilita' a carico senza limiti di eta',»; 
      2) al comma 4, dopo la  parola  «minorenne»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e, limitatamente all'anno 2022, anche fino  al  compimento
del ventunesimo anno di eta'»; 
      3) al comma 5, le parole «Per ciascun figlio»  sono  sostituite
dalle seguenti «Dall'anno 2023, per ciascun figlio»; 
      4) al comma 6, le parole «Per ciascun figlio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Dall'anno 2023, per ciascun figlio»; 
    c) all'articolo 5, dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: 
      «9-bis. Nel caso di nuclei con almeno un figlio  a  carico  con
disabilita', gli importi della maggiorazione di cui al comma  1  sono
incrementati di 120 euro al mese per l'anno 2022.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con  riferimento
alle mensilita' spettanti da marzo 2022." 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere b) e c), e dal comma 2
del presente articolo, valutati in  136,2  ((milioni  di  euro))  per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
per le politiche in favore  delle  persone  con  disabilita'  di  cui
all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
                             Art. 38-bis 
 
 
(( (Assegni per situazioni di  famiglia  a  favore  del  personale  a
contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e
         degli istituti italiani di cultura all'estero). )) 
 
  ((1. L'articolo 157-bis del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 157-bis (Assegni  per  situazioni  di  famiglia).  -  1.  A
decorrere dal 1° marzo 2022, al personale di cui al presente  titolo,
per il coniuge a carico o per la parte di unione civile a carico, non
separati legalmente o di fatto, spetta un assegno pari al 4 per cento
della retribuzione annua base stabilita,  conformemente  all'articolo
157, per un impiegato a contratto con  mansioni  esecutive  di  nuova
assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno di
cui al presente comma non e' inferiore a 960 euro ne' e' superiore  a
2.100 euro in ragione d'anno. 
    2. A decorrere dal 1° marzo 2022, al personale di cui al presente
titolo, per ciascun figlio a carico, spetta un assegno pari all'8 per
cento  della  retribuzione  annua   base   stabilita,   conformemente
all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive
di nuova  assunzione  nella  medesima  sede  di  servizio.  L'importo
dell'assegno di cui al presente comma non e' inferiore a 960 euro ne'
e' superiore a 2.100 euro in ragione  d'anno  per  ciascun  figlio  a
carico. L'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti  uguali
a chi esercita la responsabilita' genitoriale. 
    3. Agli effetti del comma 2, per figli si intendono: 
      a) i nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza; 
      b) i figli fino al compimento di diciotto anni di eta'; 
      c) i figli di eta' compresa tra diciotto  e  ventuno  anni  non
compiuti, per i quali ricorre una delle seguenti condizioni: 
        1)  frequentano  un  corso   di   formazione   scolastica   o
professionale ovvero un corso di laurea; 
        2) svolgono un tirocinio o un'attivita'  lavorativa  con  una
retribuzione annua inferiore all'importo di cui al comma 4; 
        3) sono registrati come disoccupati e in cerca di  un  lavoro
presso i servizi pubblici per l'impiego del luogo di residenza; 
        4) svolgono il servizio civile universale in Italia; 
      d) i figli con disabilita', senza limiti di eta'. 
    4. Agli effetti del presente articolo, il coniuge,  la  parte  di
unione civile e i figli sono considerati a carico  quando  possiedono
un reddito complessivo annuo inferiore a un sesto della  retribuzione
annua  base  stabilita,  conformemente  all'articolo  157,   per   un
impiegato a contratto con  mansioni  esecutive  di  nuova  assunzione
nella medesima sede di servizio. 
    5. In alternativa agli assegni di cui ai  commi  1  e  2,  per  i
familiari a carico alla data del 28 febbraio 2022,  in  relazione  ai
quali era in godimento l'assegno  per  il  nucleo  familiare  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988,  n.  69,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, il  dipendente
puo' optare per un assegno ad personam non riassorbibile, di  importo
pari alla misura del predetto beneficio spettante alla medesima data.
L'assegno ad personam spetta a decorrere dal 1° marzo  2022,  per  la
medesima durata e con i medesimi presupposti previsti  per  l'assegno
per il nucleo familiare dalla disciplina vigente  alla  data  del  28
febbraio 2022. Per i familiari non a carico alla data del 28 febbraio
2022, l'opzione di cui al primo periodo non e' consentita. 
    6. Gli assegni di cui ai commi 1, 2 e 5 non sono  cumulabili  con
gli aumenti per situazioni di famiglia di cui  all'articolo  173  del
presente decreto, con l'assegno unico e universale di cui al  decreto
legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, ne' con l'assegno per il nucleo
familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo  1988,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  maggio  1988,  n.
153. 
    7. Gli assegni di cui ai commi 1,  2  e  5  non  concorrono  alla
formazione del reddito complessivo di cui all'articolo  8  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
    8. E' fatta salva l'applicazione della normativa locale, se  piu'
favorevole". 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro  2,6  milioni
per l'anno 2022 e in euro 3,3 milioni  annui  a  decorrere  dall'anno
2023,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al   Ministero   degli   affari   esteri   e    della    cooperazione
internazionale)). 
                               Art. 39 
 
 
Misure per favorire il benessere dei minorenni  e  per  il  contrasto
                       alla poverta' educativa 
 
  1. Al fine di sostenere le famiglie  anche  mediante  l'offerta  di
opportunita' educative rivolte al benessere dei figli,  e'  istituito
presso lo stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, per il successivo trasferimento al bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una  dotazione  di
58 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al finanziamento  delle
iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31  dicembre
2022, anche  in  collaborazione  con  enti  pubblici  e  privati,  di
promozione e di potenziamento di attivita', incluse quelle rivolte  a
contrastare e favorire il recupero rispetto  alle  criticita'  emerse
per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui
percorsi di sviluppo e crescita dei minori ((,  anche  attraverso  la
promozione dell'attivita' sportiva)), nonche' quelle finalizzate alla
promozione, tra i bambini e le bambine, dello  studio  delle  materie
STEM, da svolgere presso i centri estivi,  i  servizi  socioeducativi
territoriali e i centri con funzione educativa  e  ricreativa  per  i
minori. 
  2. Con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza Stato, citta' ed  autonomie  locali,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto,  e'  approvato  l'elenco  dei  Comuni  beneficiari,
comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano,  entro  trenta  giorni
dall'entrata  in   vigore   del   presente   decreto,   espressamente
manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per le politiche della famiglia di non voler aderire  all'iniziativa.
Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai
singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati  ISTAT  relativi  alla
popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della  popolazione
residente  e  sono   individuate   le   modalita'   di   monitoraggio
dell'attuazione degli interventi  finanziati  e  quelle  di  recupero
delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a 58 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 48 milioni
di euro mediante riduzione del Fondo per le politiche della famiglia,
di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, quanto a 2 milioni di euro mediante versamento  all'entrata  del
bilancio ((dello Stato)) a cura della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, a valere sulle risorse trasferite nel  2022  al  pertinente
bilancio autonomo ai sensi del  predetto  articolo  19,  comma  1,  e
quanto a 8 milioni di euro,  mediante  riduzione  del  Fondo  per  le
politiche relative  ai  diritti  e  alle  pari  opportunita'  di  cui
all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
                             Art. 39-bis 
 
 
(( (Disposizioni in materia di svolgimento della  sessione  dell'anno
2022 dell'esame  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio  della
                    professione di avvocato). )) 
 
  ((1.  L'esame  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio  della
professione di avvocato, limitatamente alla sessione  da  indire  per
l'anno  2022,  e'  disciplinato  dalle   disposizioni   di   cui   al
decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 aprile 2021, n. 50. 
  2. Con il decreto  del  Ministro  della  giustizia  che  indice  la
sessione d'esame per l'anno 2022 sono fornite le indicazioni relative
alla data di inizio delle prove,  alle  modalita'  di  sorteggio  per
l'espletamento delle prove orali, alla pubblicita'  delle  sedute  di
esame, all'accesso e  alla  permanenza  nelle  sedi  di  esame,  alle
eventuali prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione
dal rischio del contagio  da  COVID-19,  nonche'  alle  modalita'  di
comunicazione delle materie scelte dal candidato per la  prima  e  la
seconda  prova  orale.  Con  il  medesimo   decreto   sono   altresi'
disciplinate le modalita' di utilizzo di strumenti  compensativi  per
le difficolta' di lettura, di scrittura  e  di  calcolo,  nonche'  la
possibilita' di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per
lo svolgimento delle prove,  da  parte  dei  candidati  con  disturbi
specifici  di  apprendimento.  Non  si  applicano   le   disposizioni
dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13  marzo  2021,  n.  31,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50. 
  3. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma  6,  del
decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da  seguire  per
la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la
valutazione dei candidati, in modo da garantire  l'omogeneita'  e  la
coerenza dei  criteri  di  esame,  sono  stabilite  con  decreto  del
Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita
ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27  novembre  1933,
n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio  1934,
n. 36. 
  4. Per l'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  e'
autorizzata la spesa di  euro  1.820.000  per  l'anno  2023,  cui  si
provvede mediante corrispondente riduzione  del  fondo  istituito  ai
sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio)). 
                               Art. 40 
 
 
Disposizioni in materia di termini del procedimento  di  prenotazione
                        degli incentivi auto 
 
  1. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per  l'acquisto
di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero dello  sviluppo
economico effettuate entro il 31 dicembre  2022,  i  termini  per  la
conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero  di  targa
del veicolo nuovo consegnato nonche' del codice fiscale  dell'impresa
costruttrice   o   importatrice   del   veicolo,   decorrenti   dalla
prenotazione disciplinata dal decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 20 marzo 2019, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  82
del 6 aprile 2019,)) sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle
disposizioni vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto che prevedono termini inferiori. 
                             Art. 40-bis 
 
 
        (( (Contributi per l'acquisto di veicoli elettrici di 
                          categoria L1). )) 
 
  ((1. Per l'anno 2022, le  risorse  assegnate  con  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  113  del  16  maggio  2022,  in   attuazione
dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo  2022,  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,
sono  rimodulate.  Conseguentemente,  le  risorse  destinate  per  il
medesimo anno alla concessione di incentivi per l'acquisto  di  nuovi
veicoli di categoria M1 nella fascia di emissione 21-60 g,  ai  sensi
dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),  del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, sono ridotte di 20 milioni  di
euro al fine di incrementare  del  medesimo  ammontare  la  dotazione
della misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.)) 
                             Art. 40-ter 
 
 
((  (Semplificazione  degli  adempimenti  relativi  ai  recipienti  a
                           pressione). )) 
 
  ((1. La procedura semplificata prevista dall'articolo 64-bis, comma
2,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  per   i
recipienti a pressione con capacita' complessiva superiore a 13 metri
cubi puo' essere svolta dai soggetti abilitati ai sensi  del  decreto
direttoriale dei Ministeri delle attivita' produttive, della salute e
del lavoro e delle politiche sociali 17 gennaio 2005, pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30  del  7  febbraio
2005, per i recipienti con capacita' inferiore a  13  metri  cubi,  a
condizione che il massimale assicurativo per anno e per  sinistro  di
cui  al  punto  17  dell'allegato  II  annesso  al   citato   decreto
direttoriale 17 gennaio 2005 sia di importo non inferiore a 5 milioni
di euro.)) 
                           Art. 40-quater 
 
 
(( (Modifiche alla disciplina dei crediti d'imposta per l'acquisto di
energia elettrica e di gas naturale  e  della  cessione  del  credito
              d'imposta o dello sconto in fattura). )) 
 
  ((1.  Al  fine  di   semplificare   l'erogazione   dei   contributi
straordinari, sotto forma di credito d'imposta,  spettanti  ai  sensi
dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
nonche'  al  fine  di  consentire  la  corretta  applicazione   delle
disposizioni relative alle comunicazioni della prima cessione o dello
sconto in fattura, il comma  3-ter  dell'articolo  2  e  il  comma  3
dell'articolo 57 del medesimo  decreto-legge  n.  50  del  2022  sono
abrogati)). 
                               Art. 41 
 
 
                     Cooperazione internazionale 
 
  1. Al fine di rafforzare  l'azione  dell'Italia  nell'ambito  della
cooperazione internazionale per lo sviluppo, le  risorse  finanziarie
di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della  legge  11  agosto
2014, n. 125, sono incrementate di euro 70 milioni per  l'anno  2022.
Ai relativi oneri pari a 70 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle   somme   versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  ai  sensi  dell'articolo  148,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del  30
maggio 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che
sono acquisite per detto importo all'erario. 
                             Art. 41-bis 
 
 
(( (Semplificazione degli obblighi di comunicazione  e  assicurazione
obbligatoria  per  gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
                         professionali). )) 
 
  ((1. All'articolo 23 della  legge  22  maggio  2017,  n.  81,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore  di  lavoro
comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali i nominativi  dei  lavoratori  e  la  data  di  inizio  e  di
cessazione delle prestazioni di lavoro in modalita' agile, secondo le
modalita' individuate con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali.  I  dati  di  cui  al  primo  periodo  sono  resi
disponibili all'Istituto nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni  sul  lavoro  con  le   modalita'   previste   dal   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82. In caso di mancata comunicazione  secondo  le  modalita'
previste dal decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di cui al primo periodo,  si  applica  la  sanzione  prevista
dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276"; 
    b)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Obblighi   di
comunicazione e assicurazione  obbligatoria  per  gli  infortuni  sul
lavoro e le malattie professionali")). 

Titolo III
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DEL NULLA
OSTA AL LAVORO E DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 30-BIS, COMMA 8,
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394 E
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Capo I
Misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla
osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394

                               Art. 42 
 
 
Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro 
 
  1. Per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  21  dicembre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, adottato per il 2021 ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, del  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, il nulla osta al lavoro subordinato e'  rilasciato  nel
termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per i lavoratori stagionali e' fatto salvo  quanto  previsto
dall'articolo 24, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286  del
1998. 
  2. Il nulla osta e' rilasciato anche nel caso in cui,  nel  termine
indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni  relative
agli elementi ostativi di cui agli  articoli  22  e  24  del  decreto
legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  e  consente  lo  svolgimento
dell'attivita' lavorativa sul territorio nazionale.  Al  sopravvenuto
accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la  revoca  del
nulla osta e del visto di ingresso. 
  3. Il visto d'ingresso in Italia, richiesto sulla  base  dei  nulla
osta al lavoro subordinato e stagionale di cui al presente  articolo,
e' rilasciato entro venti giorni dalla data  di  presentazione  della
domanda. 
  4. A seguito del rilascio del nulla osta e  del  visto  d'ingresso,
ove previsto, lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore
di lavoro e lo straniero  per  la  sottoscrizione  del  contratto  di
soggiorno. Nelle more della sottoscrizione, il datore  di  lavoro  e'
tenuto ad assolvere agli impegni di cui all'articolo 5-bis, comma  1,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si  applicano
le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4  e  5,  si  applicano
anche in relazione alle procedure disciplinate  dal  decreto  di  cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
286, da emanarsi per il 2022.  Per  le  procedure  di  cui  al  primo
periodo, il termine di trenta giorni per il rilascio del  nulla  osta
decorre dalla data di ricezione della domanda. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, si applicano  anche
ai cittadini stranieri  per  i  quali  e'  stata  presentata  domanda
diretta a instaurare in Italia  un  rapporto  di  lavoro  subordinato
nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri adottato per il 2021, di cui al comma  1,  nei
limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul
territorio nazionale alla data del 1° maggio  2022.  A  tal  fine,  i
predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una
delle seguenti condizioni: 
    a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici; 
    b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data,
in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi  della  legge
28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione
di data certa proveniente da organismi pubblici. 
  8. Il datore di lavoro, dopo il rilascio del nulla osta di  cui  al
presente articolo puo' concludere il contratto  di  lavoro  senza  la
necessita' dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 7. Tali
condizioni sono verificate dallo sportello unico  per  l'immigrazione
al momento  della  sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno.  Al
successivo accertamento negativo delle predette condizioni,  consegue
la revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi  titolo  rilasciato,
qualora in corso di validita', nonche' la risoluzione di diritto  del
contratto di lavoro. 
                               Art. 43 
 
 
 Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti 
 
  1. Non sono ammessi alle procedure previste dall'articolo 42, comma
7, i cittadini stranieri: 
    a) nei  confronti  dei  quali  sia  emesso  un  provvedimento  di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2,  lettera  c),  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  dell'articolo  3  del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
    b) che siano segnalati, anche in base ad  accordi  o  convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della  non  ammissione
nel territorio dello Stato; 
    c) che siano  condannati,  anche  con  sentenza  non  definitiva,
compresa quella adottata a seguito  di  applicazione  della  pena  su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,
per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di  procedura
penale o per i delitti contro la  liberta'  personale  ovvero  per  i
reati    inerenti    agli    stupefacenti,     il     favoreggiamento
dell'immigrazione  clandestina  verso  l'Italia  e   dell'emigrazione
clandestina dall'Italia verso altri Stati  o  per  reati  diretti  al
reclutamento di  persone  da  destinare  alla  prostituzione  o  allo
sfruttamento  della  prostituzione  o  di  minori  da  impiegare   in
attivita' illecite; 
      d) che comunque siano considerati  una  minaccia  per  l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi  con  i  quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.  Nella
valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto  anche
di eventuali condanne, anche con sentenza  non  definitiva,  compresa
quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta  ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per  uno  dei
reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale. 
  2. Non sono comunque ammessi alle procedure di cui all'articolo 42,
comma 7, i cittadini stranieri nei confronti dei quali, alla data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sia  stato  emesso   un
provvedimento di espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  2,
lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  o
che alla predetta data risultino condannati, anche con  sentenza  non
definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione  della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura
penale, per uno dei reati  di  cui  all'articolo  10-bis  del  citato
decreto n. 286 del 1998. 
  3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto  fino  alla
conclusione dei procedimenti relativi al  rilascio  del  permesso  di
soggiorno in applicazione dell'articolo 42, comma 7, sono  sospesi  i
procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per
l'ingresso e il soggiorno  illegale  nel  territorio  nazionale,  con
esclusione  degli  illeciti  di  cui  all'articolo  12  del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  4. La sospensione di cui al comma  3  cessa  comunque  in  caso  di
diniego o revoca del nulla  osta  e  del  visto  a  qualsiasi  titolo
rilasciato, ovvero nel caso in cui entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto non sia  rilasciato  il  nulla
osta. 
  5. Nel periodo di sospensione di  cui  al  comma  3,  il  cittadino
straniero non puo' essere espulso, tranne che nei  casi  previsti  ai
commi 1 e 2. 
  6. Il rilascio del permesso di soggiorno determina per il cittadino
straniero l'estinzione dei  reati  e  degli  illeciti  amministrativi
relativi alle violazioni di cui al comma 3. 
                               Art. 44 
 
 
Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma  8,
 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 
 
  1.  In  relazione  agli  ingressi  previsti  dai  decreti  di   cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
286, per le  annualita'  2021  e  2022,  la  verifica  dei  requisiti
concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto  collettivo
di lavoro e la congruita' del numero delle  richieste  presentate  di
cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' demandata, in via  esclusiva  e
fatto salvo quanto previsto al comma  6,  ai  professionisti  di  cui
all'articolo  1  della  legge  11  gennaio  1979,  n.  12,   e   alle
organizzazioni   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale ai  quali  il  datore  di  lavoro
aderisce o conferisce mandato. 
  2. Le verifiche di congruita' di cui al comma 1 tengono anche conto
della capacita' patrimoniale, dell'equilibrio  economico-finanziario,
del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi  compresi  quelli  gia'
richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e
del tipo di attivita' svolta dall'impresa. In caso di esito  positivo
delle verifiche e' rilasciata apposita asseverazione che il datore di
lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore
straniero. 
  3.  Per  le   domande   gia'   proposte   per   l'annualita'   2021
l'asseverazione e' presentata dal datore di lavoro al  momento  della
sottoscrizione del contratto di soggiorno. 
  4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  non  trovano
applicazione con riferimento alle  domande  dell'annualita'  2021  in
relazione alle quali le verifiche di cui al comma 1 sono  gia'  state
effettuate dall'Ispettorato nazionale del lavoro. In tale ultimo caso
i  datori  di  lavoro  richiedenti  non   sono   tenuti   a   munirsi
dell'asseverazione. Resta comunque ferma, per entrambe le  annualita'
di cui al comma 1,  l'applicazione  dell'articolo  30-bis,  comma  8,
ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394. 
  5. L'asseverazione di cui al  presente  articolo  non  e'  comunque
richiesta   con   riferimento   alle   istanze    presentate    dalle
organizzazioni   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale che  hanno  sottoscritto  con  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo
di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte
dei propri associati, dei requisiti  di  cui  al  comma  1.  In  tali
ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo  27,
comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  6. In relazione agli ingressi di cui  al  presente  articolo  resta
ferma  la  possibilita',  da  parte  dell'Ispettorato  nazionale  del
lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di  effettuare
controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure  di
cui al presente articolo. 
                               Art. 45 
 
 
      Rafforzamento delle strutture e disposizioni finanziarie 
 
  1. Per consentire una piu' rapida definizione  delle  procedure  di
cui  agli  articoli  42,  43  e  44,  il  Ministero  dell'interno  e'
autorizzato  ad  utilizzare,  tramite   una   o   piu'   agenzie   di
somministrazione di lavoro,  prestazioni  di  lavoro  a  contratto  a
termine, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e  106  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  nel  limite  massimo  di
spesa di 5.663.768 euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi  di
servizio interessate dalle procedure menzionate. 
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 42,  43
e 44, e' autorizzata la spesa di euro 1.417.485 per l'anno  2022  per
prestazioni   di    lavoro    straordinario    per    il    personale
dell'Amministrazione  civile  del  Ministero  dell'interno;  di  euro
4.069.535 per l'anno 2022 per  prestazioni  di  lavoro  straordinario
eccedente rispetto al monte  ore  previsto  per  il  personale  della
Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile  dell'interno  di  cui
all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile
1981,  n.  121,  in  servizio  presso  l'ufficio  immigrazione  delle
questure e presso la Direzione  centrale  dell'immigrazione  e  della
polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero  dell'interno;  di  euro  818.902  per  l'anno   2022   per
l'utilizzo  di  servizi  di  mediazione  culturale,  anche   mediante
apposite convenzioni con  organizzazioni  di  diritto  internazionale
operanti in ambito migratorio;  di  euro  484.000  per  l'adeguamento
della  piattaforma   informatica   del   Ministero   dell'interno   -
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione. 
  3. Agli oneri derivanti ((dai commi 1 e 2, pari a)) 12.453.690 euro
per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno. 
  ((3-bis. Al fine di semplificare, razionalizzare e  armonizzare  le
procedure di  accertamento  e  di  valutazione  delle  condizioni  di
invalidita', di disabilita',  di  inabilita'  e  di  inidoneita',  le
commissioni mediche di verifica operanti  nell'ambito  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7, comma  25,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse a decorrere dal 1°
gennaio 2023 e tutte le  funzioni  da  esse  svolte  sono  trasferite
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).  A  decorrere
dalla medesima data, l'INPS subentra  al  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  nell'attivita'  di  coordinamento,  organizzazione  e
segreteria delle commissioni  mediche  di  verifica  e  nei  rapporti
giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite. 
  3-ter. Tutti gli accertamenti di idoneita' e inabilita'  lavorativa
di cui all'articolo  71  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli articoli 16 e
56, primo comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
dicembre 1979, n. 761, all'articolo 13 della legge 8 agosto 1991,  n.
274, e all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,
nei confronti del personale delle amministrazioni statali,  anche  ad
ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli  enti
locali, a decorrere dal 1° gennaio 2023,  sono  effettuati  dall'INPS
con le modalita' di accertamento  gia'  in  uso  per  l'assicurazione
generale obbligatoria. Le disposizioni  del  presente  comma  non  si
applicano ai procedimenti in corso alla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, ne' ai  procedimenti
per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di
presentazione della domanda. 
  3-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  e
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare  entro
il 31 dicembre 2022, sono stabilite le norme di  coordinamento  e  le
modalita'  attuative  delle  disposizioni  dei  commi  da   3-bis   a
3-septies, comprese le modalita' di eventuale utilizzo degli immobili
in uso alle Ragionerie territoriali  dello  Stato.  Con  il  medesimo
decreto sono accertate le somme allocate per le finalita' di  cui  ai
commi da 3-bis a 3-septies, a legislazione vigente,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire
all'INPS, a decorrere dall'anno 2023, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  3-quinquies. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni del
comma 3-bis, l'INPS e' autorizzato,  per  il  biennio  2022-2023,  in
aggiunta alle  vigenti  facolta'  assunzionali,  a  bandire  apposite
procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere  con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante
scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici,  nei  limiti
della vigente dotazione organica, un  contingente  di  personale  non
dirigenziale pari a 100 unita' da inquadrare nell'Area  C,  posizione
economica C1, del comparto Funzioni centrali - sezione Enti  pubblici
non economici. 
  3-sexies. Agli oneri  assunzionali  derivanti  dall'attuazione  del
comma 3-quinquies, pari a euro 1.686.970 per l'anno  2022  e  a  euro
5.060.908 annui a decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  3-septies.  L'INPS  comunica  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, entro trenta  giorni  dall'assunzione,  i  dati
concernenti le unita' di personale effettivamente  assunte  ai  sensi
del comma 3-quinquies e i relativi oneri. 
  3-octies. Considerata l'eccezionale situazione  di  turbolenza  nei
mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi  contabili
internazionali, nell'esercizio in  corso  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non  destinati
a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al  loro  valore
di  iscrizione,  come   risultante   dall'ultimo   bilancio   annuale
regolarmente  approvato,  anziche'   al   valore   di   realizzazione
desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite
di carattere durevole. L'applicazione delle  disposizioni  del  primo
periodo, in relazione all'evoluzione della situazione  di  turbolenza
dei  mercati  finanziari,  puo'  essere  prorogata  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  3-novies. Per le imprese di  cui  all'articolo  91,  comma  2,  del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, le modalita' attuative delle disposizioni del
comma 3-octies del presente articolo sono stabilite dall'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni  con  proprio  regolamento,  che  ne
disciplina altresi' le modalita' applicative. Le imprese  di  cui  al
primo periodo applicano le disposizioni  del  comma  3-octies  previa
verifica della coerenza con la  struttura  degli  impegni  finanziari
connessi al proprio portafoglio assicurativo. Per le imprese  diverse
da  quelle  di  cui  all'articolo  91,  comma  2,  del  codice  delle
assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, le modalita' attuative contabili delle disposizioni del
comma   3-octies   sono   stabilite   dall'Organismo   italiano    di
contabilita'. 
  3-decies. Le imprese indicate, al comma 3-novies che  si  avvalgono
della facolta' di cui al  comma  3-octies  destinano  a  una  riserva
indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i
valori  registrati  in  applicazione  delle  disposizioni  dei  commi
3-octies e 3-novies e i valori  di  mercato  rilevati  alla  data  di
chiusura del periodo di riferimento,  al  netto  del  relativo  onere
fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a  quello
della  suddetta  differenza,  la  riserva  e'  integrata  utilizzando
riserve di utili o  altre  riserve  patrimoniali  disponibili  o,  in
mancanza, mediante utili degli esercizi successivi)). 

Capo II
Disposizioni finanziarie e finali

                               Art. 46 
 
 
                  Disposizioni finanziarie e finali 
 
  1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da  a)
a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma  1,  lettera  a)  si  applicano  a
decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  regolamento  di  cui
all'articolo 30, comma 1, lettera m). 
                             Art. 46-bis 
 
 
                  (( (Clausola di salvaguardia). )) 
 
  ((1. Le disposizioni del presente decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali  e  con  le
relative norme di attuazione)). 
                               Art. 47 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 21 giugno 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
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