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Circolare 150 del 6 luglio 1988
Oggetto:
Non computabilità nel reddito familiare dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e delle pensioni di guerra ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia.
Di recente i Ministeri vigilanti hanno precisato che
l'indennita' di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980,
n. 18 - per la sua natura di rimborso forfettario di spese vive
sopportate dal beneficiario - e le pensioni di guerra - in ragione
del carattere risarcitorio loro proprio - devono essere escluse dalla
determinazione reddituale di cui all'art. 23 della legge 28 febbraio
1986, n. 41 (1).
In relazione a quanto sopra, poiche' la normative dell'art.
23 in questione decorre dal periodo di paga in corso al 1' gennaio
1986, gli importi della indennita' di accompagnamento e delle
pensioni di guerra percepiti ad iniziare dall'anno 1985 devono essere
esclusi dal reddito familiare relativo allo stesso anno ed a quelli
successivi del soggetto interessato (richiedente il trattamento di
famiglia o titolare del diritto).
Naturalmente, poiche' l'art. 2 del decreto-legge 13 marzo
1988, n. 69 (2), convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 153 (3), per quanto concerne la determinazione del reddito
familiare riproduce la stessa normativa del predetto art. 23, a
decorrere dal periodo di paga in corso al 1' gennaio 1988
l'esclusione degli importi in discorso riguarda anche i richiedenti
l'assegno per il nucleo familiare.
Di conseguenza, i datori dipendenti e gli altri soggetti
interessati (pensionati, disoccupati, cassaintegrati, coltivatori
diretti, mezzadri e coloni, etc.) che, ai fini della corresponsione
dei trattamenti di famiglia per l'anno 1986 e/o per l'anno 1987 e/o
per l'anno 1988 abbiano presentato a suo tempo al proprio datore di
lavoro, od alla competente Sede dell'istituto, le prescritte
dichiarazioni reddituali, e il cui reddito familiare relativo al 1985
e/o 1986 e/o 1987 sia stato determinato anche sulla base delle
pensioni di guerra e dell'indennita' di accompagnamento in discorso
percepite nel 1985 e/o 1986 e/o 1987 da loro stessi o dai loro
familiari, potranno presentare una apposita dichiarazione
integrativa, come da fac-simile allegato alla presente circolare,
distinta per ciascun anno e prestazione (indennita' di
accompagnamento o pensione di guerra) interessati, allo stesso datore
di lavoro, in duplice copia, o alla stessa Sede dell'Istituto, in
unico esemplare.
I datori di lavoro e le Sedi, ricevute tali dichiarazioni,
procederanno alla nuova determinazione del trattamento di famiglia
per l'anno 1986 e/o per l'anno 1987 e/o per l'anno 1988 detraendo
l'importo della pensione di guerra e/o l'importo dell'indennita' di
accompagnamento dal "reddito familiare" precedentemente dichiarato,
tenendo presente che, se per effetto della detrazione dell'importo
dell'indennita' di accompagnamento e/o dell'importo della pensione di
guerra la somma degli eventuali restanti redditi esenti da imposte e
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva, relativi all'intero nucleo familiare, non superi il
limite di lire due milioni annue, anche tali restanti redditi non
vanno considerati nel "reddito familiare".
I datori di lavoro trasmetteranno alla competente Sede
dell'Istituto la seconda copia delle predette dichiarazioni
integrative debitamente compilata nello spazio riservato alla
determinazione del trattamento di famiglia, firmata e datata in
allegato al relativo modulo riepilogativo di mod. RED/tf-06, entro il
30 settembre 1988, per le pratiche definite entro tale data, e con
periodicita' trimestrale, per quelle definite successivamente.
I lavoratori e gli altri soggetti interessati che non
abbiano a suo tempo presentato la prevista dichiarazione reddituale e
nel cui nucleo familiare siano stati percepiti gli importi in
questione nel 1985 e/o 1986 e/o 1987 potranno presentare ora la
dichiarazione reddituale nonche' le eventuali relative dichiarazioni
di variazione con le previste modalita' (triplice copia per il datore
di lavoro o duplice copia per la Sede dell'istituto) unitamente
all'altra prescritta documentazione, escludendo dal computo dei
redditi le predette indennita' e pensioni.
Entro gli stessi termini sopra indicati i datori di lavoro
dovranno trasmettere alla competente Sede dell'Istituto una copia
delle suddette dichiarazioni reddituali, ferma restando,
naturalmente, la trasmissione immediata di una copia alla stessa Sede
per il successivo inoltro al Comune di residenza del dichiarante.
Si invitano le Sedi ad inviare, con immediatezza, copia
della presente circolare agli Enti di Patronato, alle Organizzazioni
sindacali, alle Associazioni dei datori di lavoro ed ai Consulenti
del Lavoro.
Le Sedi, inoltre, provvederanno a trasmettere, con ogni
possibile urgenza, una circolare ai datori di lavoro contenente le
presenti istruzioni.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V. "Atti ufficiali" 1986, pag. 337.
(2) V. "Atti ufficiali" 1988, pag. 675.
(3) V. "Atti ufficiali" 1988, pag. 1113.
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ALLEGATO
Dichiarazione concernente l'avvenuta percezione nell'anno .... di
indennita' di accompagnamento di cui alla legge 11.02.80, n.
18/pensione di guerra, ai fini della corresponsione dei trattamenti
di famiglia per l'anno .... ... omissis ...