Messaggio 16066 dell'8 agosto 2011
Oggetto: Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta. Legge 27 luglio 2011 n. 125.
Con il presente messaggio si porta a conoscenza delle Direzioni in indirizzo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2011 è stata pubblicata la legge 27 luglio 2011 , n. 125, recante "Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta” (allegato 1).
Il provvedimento entra in vigore il 19 agosto 2011.
Si fa riserva di fornire ulteriori approfondimenti interpretativi della norma in esame con apposita circolare.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Gabriele Uselli)
allegato 1
Messaggio 3487 del 10 febbraio 2011
Oggetto: Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle società del Gruppo FS. Accesso all’assegno straordinario di sostegno al reddito. Adempimenti.
Con riferimento al Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle società del Gruppo FS, in attesa della emanazione della relativa circolare, si anticipano le istruzioni relative alle modalità di accesso alla prestazione straordinaria prevista dall’articolo 10 del Regolamento di funzionamento del Fondo.
1. ADEMPIMENTI A CARICO DELLE AZIENDE
Come per gli analoghi Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, condizione indispensabile perché un’azienda, iscritta al Fondo di solidarietà di settore, possa accedere alla prestazione straordinaria, è l’espletamento delle procedure contrattuali preventive e/o di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ovvero delle procedure concordate a livello aziendale finalizzate all’esodo volontario.
Entrambe le procedure devono concludersi con un accordo sottoscritto dalle parti sociali.
La società esodante presenta il progetto di accesso alla prestazione straordinaria, insieme con la dichiarazione di cui all’allegato 1, alla sede INPS che ha in carico la posizione aziendale (individuata sulla base della matricola dell’azienda).
2. ADEMPIMENTI A CARICO DELLE SEDI INPS
Ai fini dell’individuazione delle aziende esodanti, le relative posizioni contributive devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “2M” che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, assume il nuovo significato di “Azienda destinataria del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato”.
La sede INPS che ha in carico la posizione aziendale, ricevuto l’accordo, procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare che l’azienda, richiedente l’accesso all’assegno straordinario per i propri lavoratori, risulti iscritta al corrispondente Fondo di solidarietà.
Tutta la documentazione deve essere tempestivamente trasmessa alla Direzione centrale pensioni.
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNO STRAORDINARIO
La domanda di assegno straordinario (allegato 2), firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, deve essere presentata dall’azienda alla sede INPS competente per la liquidazione della prestazione (sede individuata sulla base del criterio della residenza, per il lavoratore iscritto all’assicurazione generale obbligatoria; sede “polo”, per il lavoratore iscritto al Fondo speciale FS).
Ricevuta la domanda, la sede INPS verifica i dati comunicati dall’azienda ed accerta il possesso da parte del lavoratore dei requisiti previsti, secondo la normativa vigente, per l’accesso al pensionamento (compresa la cd “finestra”, di cui alla legge n. 122/2010 in tema di nuove decorrenze del trattamento pensionistico), entro il periodo massimo di 48 mesi di permanenza individuale nel Fondo, comunicando tempestivamente all’azienda eventuali discordanze.
Il Direttore generale
Nori
Messaggio 3981 del 16 febbraio 2011
Oggetto: Soci lavoratori subordinati di cooperativa esercente attività di cui al D.P.R. n. 602/1970 con contratto di lavoro intermittente.
A seguito di quesiti, si ritiene necessario fornire chiarimenti in relazione all’applicazione della tutela assistenziale riguardante l’assicurazione contro la disoccupazione ai soci lavoratori di cooperativa esercente attività disciplinata dal D.P.R. n. 602/1970 con contratto di lavoro intermittente ex artt. 33 – 40 del decreto legislativo n. 276/2003.
Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 142/2001 – recante disposizioni per la revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore – il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, di tipo subordinato o autonomo ovvero in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e, per effetto di quanto previsto dalla stessa norma, dall'instaurazione dello stesso derivano i relativi effetti di natura previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla stessa legge.
Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato si inquadra peraltro anche il lavoro intermittente, che può quindi essere utilizzato per regolare il rapporto di lavoro tra la società cooperativa ed il socio lavoratore, sempre che ricorrano le condizioni previste dall’articolo 34 del citato D.Lgs. 276/2003. In tali casi la disciplina previdenziale applicabile va ovviamente desunta dal quadro giuridico complessivo.
A tal proposito giova rammentare che, nell’ambito del generale disegno di riforma di cui alla legge n. 142 del 2001, l’art. 4 co. 3 ha delegato il Governo ad emanare, sentite le parti sociali interessate, uno o più decreti legislativi mirati a riformare la disciplina recata dal D.P.R. n. 602 del 1970, e successive modificazioni.
Con il D.Lgs. 6.11.2001, n. 423, pubblicato in G.U. 283 del 5.12.2001 è stata data attuazione alla suddetta delega. Tale decreto legislativo ha disciplinato un meccanismo di graduale superamento dello speciale regime basato sulle retribuzioni “convenzionali” fissato ai fini dell’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali da parte delle cooperative esercenti le attività di cui al citato D.P.R. n. 602/70.
Tenuto conto che la finalità del decreto legislativo n. 423/2001 è limitata al superamento dello speciale regime di imponibile previdenziale basato su retribuzioni convenzionali, come si evince chiaramente dalla relazione al decreto legislativo, le forme assicurative in essere per i soci lavoratori interessati restano quelle fissate dal predetto D.P.R. n. 602/70.
Come precisato in circolare n. 33/2002, le forme assicurative interessate dall’applicazione delle nuove disposizioni sono quelle già previste dal D.P.R. n. 602 del 1970 e cioè: assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per l’assegno per il nucleo familiare, per le prestazioni economiche di malattia e maternità, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Pertanto, i lavoratori soci delle cooperative in trattazione, anche se operanti in base ad un contratto di lavoro intermittente, rimangono esclusi dal campo di applicazione dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Tale esclusione permane non solo con riferimento ai periodi di lavoro, ma anche per quelli coperti da eventuale indennità di disponibilità.
MODALITA’ OPERATIVE – Flusso UNIEMENS
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens Individuale, i lavoratori soci intermittenti dovranno essere indicati con i consueti codici previsti per le diverse qualifiche (operaio, impiegato, ecc.) e i nuovi codici tipo contribuzione sotto riportati:
· “G1” Lavoratore socio con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato. (Circ. n.17 del 8/3/2006).
· “H1” Lavoratore socio con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato. (Circ. n. 17 del 8/3/2006).
Per l’esposizione dell’indennità di disponibilità, riferita ai lavoratori soci intermittenti a tempo indeterminato, dovrà continuare ad essere validato l’elemento <DispIntermittenti> del flusso UniEmens.
Il Direttore Generale
Nori
Messaggio 20275 del 26 ottobre 2011
Oggetto: prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili - azione di rivalsa.
Come è noto, la legge n. 183 del 4 novembre 2010, all’articolo 41, comma 1, ha stabilito che le prestazioni assistenziali (pensioni, assegni e indennità) in favore degli invalidi civili, se corrisposte in conseguenza di fatti illeciti di terzi, sono recuperate dall’Istituto nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazione.
Con messaggio n. 8363 del 7 aprile 2011, in attesa della definizione dell’intero iter procedurale, della procedura informatica, della modulistica, nonché delle tabelle ministeriali per la quantificazione del valore capitale della prestazione erogata, come previsto al comma 2 del predetto articolo, è stata rilasciata in produzione la nuova versione del certificato medico on-line, che avvia la richiesta delle predette prestazioni, con la segnalazione, da parte del medico certificatore dell’eventuale responsabilità di terzi nell’evento.
Inoltre, con il predetto messaggio sono state fornite le prime disposizioni operative ai Dirigenti medici nonché è stato rilasciato il questionario -modello AS1invciv- da consegnare e far compilare all’interessato in sede di visita diretta, ove si riscontrasse che lo stato invalidante per il quale si chiede la prestazione è determinato, in tutto o in parte, da fatti illeciti di terzi.
In attesa della definizione dell’intero iter procedurale telematico, si rende necessario impartire urgenti disposizioni per interrompere i termini di prescrizione che, nei casi più frequenti – incidenti stradali-, sono di due anni dall’evento di danno.
Per le finalità di cui sopra, ovvero interruzione dei termini prescrizionali, è stata predisposta la comunicazione di preavviso, secondo l’allegato modello, da inoltrare a mezzo raccomandata con A/R, a cura dell’Unità organizzativa che presiede alla Funzione “Controllo Prestazioni”, al terzo responsabile e all’impresa assicuratrice.
Giova ricordare che la disposizione normativa in parola si applica ad eventi dannosi con responsabilità di terzi a decorrere dal 24 novembre 2010.
Il Direttore Generale
Mauro Nori
Messaggio 14490 del 12 luglio 2011
Oggetto: novità legislative introdotte dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
Si forniscono le prime indicazioni utili per lo svolgimento dell’attività professionale, con riserva di ulteriori approfondimenti.
Interventi in materia previdenziale (art. 18)
I. L’articolo 18, comma 5, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 stabilisce, per le pensioni di reversibilità aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012, una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, “nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore aventi anni”. La riduzione è stata stabilita nella misura pari al 10 per cento “in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci”. Resta fermo il regime di cumulabilità di cui all’art.1, comma 41, della legge n. 335 del 1995.
II. Le disposizioni di cui all’art. 18, commi 6, 7, 8 e 9 del citato decreto 98/2011 sono di particolare interesse perché destinate a spiegare efficacia immediata nelle controversie innanzi alla Corte dei Conti aventi ad oggetto la individuazione della base di calcolo per determinare le variazioni dell’indennità integrativa speciale, al compimento dell’età pensionabile, nell’ipotesi di pensioni liquidate con anzianità di servizio inferiore a quella massima sulle quali, quindi, l’indennità integrativa speciale è stata liquidata in percentuale proporzionale al numero degli anni di servizio.
Anzitutto il comma 6 chiarisce che la questione non è regolata dall’articolo 10, quarto comma, del decreto legge 29 gennaio 1983,n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, in quanto tale norma si intende abrogata implicitamente dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.
A sua volta il comma 7 detta l’interpretazione autentica del citato art. 21 a tenore del quale si deve intendere che «le percentuali di incremento dell’indennità integrativa speciale ivi previste vanno corrisposte nell’aliquota massima, calcolata sulla quota dell’indennità medesima effettivamente spettante in proporzione all’anzianità conseguita alla data di cessazione dal servizio».
Ai sensi del comma 8 è fatta esplicitamente salva la disciplina dell’attribuzione dell’indennità integrativa speciale stabilita dall’articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1933, n. 79, ad eccezione del comma quarto del predetto articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983, per cui resta ferma l’attribuzione dell’indennità integrativa speciale in misura proporzionale agli anni di servizio prestati.
Il comma 9 detta una norma di salvaguardia che, per quanto riguarda le prestazioni erogate dall’Istituto, allo stato fa salvi i trattamenti pensionistici liquidati in senso favorevole agli istanti a seguito di sentenza passata in autorità di cosa giudicata.
In virtù dell’art. 18, commi 6,7,8 e 9 risulta dunque superato l’orientamento delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti che, con sentenza n. 10/2011/QM del 1° giugno 2011, avevano sancito il principio di diritto per cui «Dopo l’entrata in vigore dell’articolo 21 della legge n. 730/83 continua a trovare applicazione l’articolo 10 del decreto legge n. 17/83, nel testo sostituito dalla legge di conversione n. 79/83, ivi compreso il quarto comma, con la conseguenza che, per quanti siano stati collocati a riposo anticipatamente, le variazioni periodiche all’indennità integrativa speciale debbono essere quantificate in misura intera dalla data del raggiungimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia, prendendo come base di calcolo l’intero importo della stessa indennità che sarebbe spettato se non fossero state applicate le decurtazioni di proporzionalità al servizio».
III. Con l’articolo 18, comma 10, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 è stata introdotta una norma di natura interpretativa e di immediata efficacia nei giudizi in corso, destinata ad applicarsi nelle controversie relative ai trattamenti pensionistici già a carico delle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti esclusive o esonerative previste per i lavoratori dipendenti dagli enti creditizi pubblici nelle quali si discute, ai fini di quantificare l’obbligo della Gestione Speciale di cui al decreto legislativo n. 357/1990, sulla corretta determinazione del “trattamento in essere” alla data del 31 dicembre 1990, nell’ipotesi in cui parte del trattamento pensionistico sia stato erogato in capitale
L’art. 18 comma 10, ha autenticamente interpretato l’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 357/1990 (il quale prevede che «la gestione speciale assume a proprio carico, per ciascun titolare di trattamento pensionistico in essere all'entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, una quota del trattamento stesso determinata secondo le misure percentuali indicate nella tabella allegata al presente decreto») nel senso che la quota del trattamento va «determinata con esclusivo riferimento all'importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale».
IV. Il comma dodicesimo, interpretando autenticamente la disposizione dettata dall’art. 2.26 della legge n. 335 del 1995, prevede l’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo e il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero le cui attività non sono soggette al versamento contributivo agli enti di diritto privato disciplinati dai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.
Lo stesso comma, all’ultimo periodo, fa salvi i versamenti effettuati antecedentemente al momento di entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica; e, al precedente periodo, tiene ferma la disposizione che affida agli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi il compito di deliberare l’inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria prevista e disciplinata dall’art. 2.26 l. cit.
V. Il comma sedicesimo, lett. a, introduce il comma 1-bis nell’art. 20 del decreto legge n. 112 del 2008, così prevedendo, a decorrere dall’1 maggio 2011, l’obbligo della contribuzione di malattia anche per quei datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia; lo stesso comma, ma alla lett. b), modifica altresì il testo del primo comma dell’art. 20 l. cit., facendo salvo il versamento della contribuzione di malattia fatto dai datori di lavoro come retro individuati sino all’1 maggio 2011.
VI. Con l’art. 18, comma 18, è stata introdotta la norma di interpretazione autentica dell’art. 4 del d.Lgs. n. 146/1997 e dell’art. 1, comma 5°, del d.l. n. 2/2006, conv. in l. n. 81/2006, in virtù della quale la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fin rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva. La norma in sostanza recepisce l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione espresso con le sentenze nn. 201/2011, 202/2011, e numerose altre conformi, oggetto di messaggio n. 1246 del 19.1.2011 del Coordinamento generale legale;
VII. Il comma ventesimo prevede che il finanziamento al “Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti” possa avvenire anche delegando il centro servizi o l’azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale al predetto Fondo dell’importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati per il tramite di moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri di vendita convenzionati; le modalità attuative di tale regola sono affidate all’Inps.
Norme in materia tributaria (art. 23)
Il comma 37 dell’art. 23 del citato decreto 98/2011 ha modificato parzialmente l'articolo 2752 del codice civile (crediti per tributi diretti dello Stato per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali); il comma 38 ha abrogato l'articolo 2771 del codice civile (crediti per le imposte sui redditi immobiliari)
Il comma 43 dell’art. 23 del D.L. 98/2011 consente l’accesso da parte degli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza alle procedure di cui agli articoli 182-bis (accordi di ristrutturazione dei debiti) e 182-ter (transazione fiscale) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (come modificato da ultimo dall'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).
Il comma 50 del citato art. 23 prevede poi che in tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio.
Contrattazione aziendale (art. 26)
Si prevede, per l’anno 2012, uno sgravio dei contributi dovuti sia dal datore di lavoro, sia dal lavoratore per tutte quelle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell’accordo interconfederale del 28.6.2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl.
Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie (art. 37)
I. Il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 ha previsto all’art. 37 diverse modifiche alle norme in materia di contributo unificato. Le disposizioni in questione si applicano alle controversie instaurate, nonché ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 98/2011 (cioè dal 6 luglio 2011).
II. All’art. 9 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è inserito il comma 1-bis, a tenor del quale «nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore al doppio dell’importo previsto dall’articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13,comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e’ dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1».
III. All’articolo 13, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma-1 bis, peri procedimenti di cui all’articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all’articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898”».
IV. All’articolo 13 del citato d.P.R., dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà» (norma valida anche per i processi amministrativo e tributario per effetto del richiamo contenuto nell’art. 38, comma 6 del decreto 98/2011.
V. Il comma 6 lett. s) e ss. dell’art. 38 del citato decreto 98/2011 introduce modifiche in relazione all’importo del contributo unificato per le controversie promosse innanzi al giudice amministrativo e tributario.
Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale (art. 38)
I. Sono introdotte, tra le altre, le seguenti disposizioni “al fine di realizzare una maggiore economicità dell’azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché dilazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848”:
I.I. Il comma I, lett. a) dell’art. 38 prevede per i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'I.N.P.S. pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010 e il cui valore non superi complessivamente euro 500,00 l’estinzione ope legis, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L'estinzione e' dichiarata con decreto dal giudice, anche d'ufficio. Per le spese del processo si applica l'articolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile.
I.II. Il comma I lett b) del menzionato art. 38 introduce nel codice di procedura civile l’art. 445-bis che prevede l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio (a pena di improcedibilità, rilevabile anche d’ufficio) per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché pensione di inabilità e assegno di invalidità.
Si evidenzia che la norma citata fissa, ex art. 442 c.p.c., la competenza territoriale del tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede il ricorrente (le eventuali eccezioni di incompetenza territoriale potranno essere sollevate con la memoria di costituzione tempestivamente depositata).
Le sentenze pronunciate nei giudizi di accertamento tecnico preventivo sono inappellabili. Si richiama inoltre l’attenzione sul disposto del comma 7 del citato articolo 38 che prevede la sanzione processuale della nullità (rilevabile anche d’ufficio) per il caso di mancata allegazione alla relazione peritale della prova dell’avvenuta comunicazione, anche in via telematica, al Direttore della Sede provinciale dell’I.N.P.S..
I.III. Ed inoltre all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, e' aggiunto l’obbligo per la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, di formulare apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo (per la disciplina transitoria cfr. 3 e 4 comma dell’art. 38 del D.L. 98/2011).
I.IV. Viene poi aggiunto all’art. 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 35 quinquies che prevede l’obbligo per gli enti previdenziali di provvedere al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il procuratore della parte e' tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla struttura territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione;
II. Con l’articolo 38, comma 1, lett. d), numero 1) è stato introdotto un nuovo comma all’art.47 del d.P.R. n. 639 del 1970, che prevede l’applicazione della decadenza dall’azione giudiziaria alle controversie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito con decorrenza dal riconoscimento parziale della prestazione o dal pagamento della sorte.
La questione della applicabilità o meno della decadenza alle controversie in tema di riliquidazione delle prestazioni previdenziali non ha trovato ancora definizione nella giurisprudenza di legittimità.
Difatti, successivamente alla sentenza n. 12720/2009 delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, che ha sancito il principio di diritto per cui «la decadenza di cui al D.P.R. n. 39 del 1970, art. 47, - come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito nella L. 1 giugno 1991, n. 166 - non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l'adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l'Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale», la Sezione Lavoro ha ritenuto non convincente l’indirizzo sopra sintetizzato, auspicandone la rimeditazione. Ne è conseguita una nuova remissione della questione alle Sezioni Unite (con ordinanze nn. 1069, 1070 e 1071 del 18 gennaio 2011). Ad oggi non risulta ancora fissata l’udienza.
Si invitano pertanto gli uffici legali a coltivare i giudizi sul punto in attesa di una compiuta valutazione dei profili coinvolti dall’art. 38, comma 1, lettera d) numero 2, valutazione per la quale è opportuno attendere di conoscere il testo della norma che sarà licenziato in sede di conversione. Il testo attuale prevede espressamente:
“Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n.639, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 1) all’art. 47 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”
III. L’art 38, comma 1, lett. d), numero 2) ha introdotto norme in tema di trattamenti pensionistici, e segnatamente con riferimento alla prescrizione delle prestazioni della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n.88.
La disposizione introduce la prescrizione nel termine di cinque anni per i ratei dei trattamenti pensionistici, delle prestazioni della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n.88, e delle differenze dovute a seguito di riliquidazioni, “ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto”.
IV. Il quarto comma, sopprimendo con efficacia immediata la voce n. 2529 dell’all.to A del d.l. n. 112 del 2008, conv.to con modif.ni dalla l. n. 133 del 2008, fa rivivere dal 6 luglio 2011 la legge n. 83 dell’11 marzo 1970 di conversione con modificazioni del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7 recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli. Il successivo quinto comma introduce l’articolo 12-bis nel testo del regio decreto n. 1949 del 1940, prevedendo che gli elenchi nominati annuali dei lavoratori dell’agricoltura - operai agricoli a tempo determinato, compartecipanti familiari, piccoli coloni –, per le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall’INPS nel proprio sito internet entro i mese di marzo dell’anno successivo.
Sempre con riguardo al settore agricolo e all’accertamento delle giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato, il successivo sesto comma prevede la soppressione dal 6 luglio 2011 degli elenchi nominativi trimestrali. Il medesimo comma prevede altresì, nel successivo periodo e in ipotesi di riconoscimento o disconoscimento di giornate lavorative avvenuti successivamente alla pubblicazione degli elenchi nominativi annuali, l’obbligo in capo all’I.N.P.S. di notificare ai lavoratori interessati, sempre utilizzando le modalità telematiche, un elenco trimestrale di variazione.
DL_98-2011_gu.pdf
Per una compiuta valutazione dei profili coinvolti è opportuno attendere di conoscere il testo della norma che sarà licenziato in sede di conversione.
Il Coordinatore Generale
Avv. Alessandro Riccio