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Circolare 172 del 22 novembre 2017
OGGETTO:
Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 recante “disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”.
SOMMARIO:
Con la presente circolare s’illustra la misura di contrasto alla povertà, introdotta dal D.Lgs n. 147 del 15 settembre 2017, denominata Reddito di inclusione (ReI). Viene, inoltre, illustrato il riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà, operato dal decreto medesimo e la conseguente rideterminazione del Fondo povertà a decorrere dall’anno 2018.
Indice
Premessa e quadro normativo
1. Destinatari e requisiti
1.1.Requisiti di residenza e di soggiorno.
1.2.Requisiti familiari.
1.3.Requisiti economici.
2. Decorrenza e durata.
3. Misura.
4. Modalità di presentazione della domanda.
4.1.Punti per l’accesso.
5. Riconoscimento del ReI.
6. Erogazione del ReI.
6.1. Assegni per nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni.
6.2.Agevolazioni alle famiglie economicamente svantaggiate.
7. Valutazione multidimensionale del bisogno.
8. Progetto personalizzato.
9. Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa.
10. Sanzioni: decurtazioni, sospensioni e decadenza.
10.1.Sanzioni per mancata presentazione alle convocazioni o agli appuntamenti previsti dal progetto personalizzato.
10.2.Sanzioni per violazioni del patto di servizio personalizzato sottoscritto presso il centro per l’impiego.
10.3.Sospensione per mancato rispetto del progetto personalizzato.
10.4.Sanzioni a seguito di dichiarazioni mendaci in sede di DSU.
10.5.Irrogazione delle sanzioni e recupero dell’indebito.
11. Regime fiscale
12. Disposizioni finanziarie e monitoraggio della spesa.
12.1 Disposizioni finanziarie per le amministrazioni pubbliche.
13. Regime transitorio.
14. Riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà.
14.1. SIA
14.2. ASDI.
14.3. Carta acquisti.
Il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 (d’ora in poi decreto legislativo) ”recante disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” (allegato 1), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 240 del 13 ottobre del 2017, ed emanato in attuazione della legge delega 15 marzo 2017, n. 33, contenente “norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”, ha istituito, a decorrere dall’1 gennaio 2018, il Reddito di inclusione (d’ora in poi ReI).
Il ReI è una misura di contrasto alla povertà ed all’esclusione sociale. Ha carattere universale ed è condizionata alla valutazione della situazione economica (c.d. prova dei mezzi) ed all’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà.
Il ReI viene concesso ai nuclei familiari in condizioni di povertà ed è composto da:
a) un beneficio economico;
b) una componente di servizi alla persona, identificata nel progetto personalizzato, a seguito di una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare o, nelle ipotesi in cui la situazione di povertà è esclusivamente connessa alla situazione lavorativa, dal patto di servizio, di cui all’articolo 20 del D.lgs n. 150/2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all’art. 23 del medesimo decreto legislativo.
Il ReI, ai sensi dell’art. 117, secondo comma lett. m) della Costituzione, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo Povertà, costituisce livello essenziale delle prestazioni. Lo stesso è erogato dall’INPS mediante l’utilizzo di una carta di pagamento elettronica, denominata “Carta ReI”, previa presentazione di apposita domanda e della dichiarazione DSU dalla quale sia rilevabile la situazione economica di bisogno.
Il Piano nazionale per la lotta alla povertà ed all’inclusione sociale disciplina l’estensione della platea del beneficiari ed il graduale incremento dell’entità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente stanziate sullo stesso Fondo povertà.
La situazione economica di bisogno, ai fini del riconoscimento del ReI, viene dichiarata mediante DSU, presentata non oltre la data della domanda di ReI.
Il ReI è compatibile, entro determinati limiti, con lo svolgimento di attività lavorativa.
Il nucleo familiare beneficiario del ReI deve attenersi a quanto previsto nel progetto personalizzato, pena l’applicazione delle sanzioni stabilite dallo stesso decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017.
Ulteriori sanzioni sono previste anche in caso di dichiarazioni mendaci in sede di presentazione della DSU, volte a percepire in maniera illegittima la prestazione o ad aumentare l’importo della stessa.
Responsabile per l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione del ReI è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Per agevolare l’attuazione del ReI, nonché per promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio, l’articolo 16 del decreto legislativo istituisce un Comitato per la lotta alla povertà, che riunisce i diversi livelli di governo e un Osservatorio sulle povertà, che, oltre alle istituzioni competenti, riunisce rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti.
Le regioni e le province autonome, nell’ambito delle loro competenze, adottano specifici atti di programmazione per l’attuazione del ReI con riferimento ai servizi territoriali, anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà, di cui all’articolo 14 del decreto legislativo. Inoltre, le medesime regioni e province autonome possono anche rafforzare la stessa prestazione per i propri residenti, ampliando la platea dei beneficiari o incrementando l’ammontare del beneficio economico, mediante l’utilizzo di risorse proprie.
L’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo, stabilisce che il ReI è riconosciuto, previa presentazione di apposita domanda, ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, siano in possesso, congiuntamente, di specifici requisiti afferenti la residenza ed il soggiorno, la composizione del nucleo familiare, nonché di ulteriori requisiti concernenti la condizione economica del nucleo familiare del richiedente.
1.1. Requisiti di residenza e di soggiorno.
Con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, l’articolo 3 del decreto legislativo precisa che il richiedente la misura deve essere, congiuntamente:
1) cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);
2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.
1.2. Requisiti familiari.
Per quanto concerne i requisiti familiari, il successivo comma 2, del citato articolo 3, stabilisce che, in sede di prima applicazione, ai fini dell’accesso al ReI, il nucleo familiare, con riferimento alla sua composizione come risultante nella DSU, deve trovarsi, al momento della domanda, in una delle seguenti condizioni:
A -presenza di un componente di età minore di anni 18;
B - presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore, ovvero di un suo tutore;
C - presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
D - presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.
Quanto alla documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto (requisito sub c), si precisa che la stessa deve essere rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta del beneficio, che può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto.
In merito al requisito sub d), inoltre, si precisa che ai fini della concessione del ReI, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponda ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (rispettivamente, 8.000 e 4.800 euro).
Infine, va precisato che il ReI è incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria[1].
1.3. Requisiti economici.
Per quanto concerne i requisiti di carattere economico, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. b), del decreto legislativo, il nucleo familiare del richiedente deve essere, per l’intera durata del beneficio, e congiuntamente, in possesso di:
1) un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
2) un valore dell’ISRE ai fini ReI[2] non superiore ad euro 3.000;
3) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;
4) un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000;
5) un valore non superiore alle soglie di cui ai precedenti numeri 1 e 2 relativamente all’ISEE e all’ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata qualora si sia verificata una variazione dell’indicatore della situazione reddituale (ISR) ovvero della situazione lavorativa. In quest’ultimo caso, si precisa che l’aggiornamento della situazione reddituale, all’atto della domanda, derivante dallo svolgimento di attività lavorative, avviene attraverso la compilazione della sezione ReI-Com del modello di domanda (cfr. paragrafo 9).
Ai fini della verifica dei predetti requisiti economici, sarà presa in considerazione l’attestazione ISEE in corso di validità: se nel nucleo è presente un componente di età inferiore ad anni 18, sarà considerato l’ISEE minorenni; in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l’ISEE ordinario; in presenza di ISEE corrente (che aggiorna l’ISEE ordinario o l’ISEE minorenni) sarà comunque considerato quest’ultimo. In caso di presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni che non abbiamo entrambi i genitori in comune, verrà considerato il più favorevole tra gli eventuali differenti indicatori ISEE Minori. In presenza di una attestazione ISEE con omissioni o difformità, l’Istituto si avvarrà del diritto, riconosciuto agli enti erogatori dal D.P.C.M. n. 159/2013, di richiedere idonea documentazione volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Qualora tale documentazione non pervenga nel termine di 30 giorni dalla richiesta, la domanda sarà respinta.
L’ISEE deve essere rinnovato alla scadenza per evitare la sospensione del beneficio.
Infine, con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve essere, congiuntamente, nelle seguenti condizioni:
1) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
Il ReI è concesso a decorrere dall’1 gennaio 2018. Il beneficio economico è concesso per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. In caso di trasformazione del SIA in ReI la durata del beneficio economico del ReI è corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali si è goduto del SIA. La durata del SIA eventualmente percepito viene sempre dedotta da quella del ReI, anche laddove la domanda di ReI intervenga dopo il termine della erogazione del SIA, come meglio specificato nel successivo paragrafo 14.1.
Superato il limite dei diciotto mesi, può essere rinnovato, per non più di dodici mesi, solo dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione.
Tuttavia, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, anche a seguito di valutazioni sull’efficacia del ReI, in termini di fuoriuscita dall’area della povertà in relazione alla durata del beneficio, potrà prevedere la possibilità di rinnovare ulteriormente il beneficio per le durate e con le sospensioni definite dal Piano medesimo, ferma restando la durata massima di dodici mesi per ciascun rinnovo e la previsione di un periodo di sospensione antecedente al rinnovo stesso.
Il beneficio economico del ReI, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo, è pari, su base annua, al valore di euro 3.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013[3], nonché per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al 75 per cento.
La misura è soggetta, in sede di prima applicazione, ad un tetto massimo di erogazione, in quanto l’importo del beneficio non può essere superiore all’ammontare annuo dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 (pari per il 2017 a 5.824,80 euro).
Il ReI è erogato mensilmente, per un importo pari ad un dodicesimo del valore su base annua.
Gli importi così determinati, ai sensi dei successivi commi 2, 3 e 4, del citato articolo 4, sono suscettibili di riduzioni nei seguenti casi:
in caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte di componenti il nucleo familiare, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi, il valore mensile del ReI è ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti. I trattamenti assistenziali considerati sono soggetti all’obbligo di trasmissione al Casellario dell’Assistenza da parte dei singoli enti erogatori, ivi compreso l’Istituto (art. 4, comma 2, del decreto legislativo).
Si precisa che in caso di erogazioni con periodicità diversa da quella mensile, l’ammontare dei trattamenti considerati viene calcolato posteriormente all’erogazione, rapportandolo al numero di mesi cui lo stesso si riferisce.
Nel caso, invece, di erogazioni in un’unica soluzione, incluse le mensilità aggiuntive erogate ai titolari di trattamenti con periodicità mensile, tali trattamenti sono considerati in ciascuno dei dodici mesi successivi all’erogazione per un dodicesimo del loro valore.
Non sono comprese nel valore mensile dei trattamenti assistenziali che incidono sull’importo della prestazione:
a) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
b) le indennità per i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all’accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
c) le specifiche misure di sostegno economico, aggiuntive al beneficio economico del ReI, individuate nell’ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell’ambito territoriale;
d) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
e) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
Infine, l’articolo 25, comma 4, del decreto legislativo prevede che, ai fini della detrazione dei trattamenti assistenziali di cui all’articolo 4, comma 2, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti beneficiari dell’assegno di natalità di cui all’articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, viene dedotto dal ReI il solo incremento dell’assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE non superiore a 7.000 euro annui, pari ad 80 euro mensili.
in caso di percezione di redditi da parte dei componenti il nucleo familiare, il beneficio economico del ReI è ridotto dell’ISR del nucleo familiare, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nel medesimo indicatore. Infine, i redditi eventualmente non già compresi nell’ISR sono dichiarati all’atto della richiesta del beneficio secondo le modalità di comunicazione per la variazione della situazione lavorativa di uno dei componenti il nucleo familiare, così come specificate nel successivo paragrafo 9.
In sostanza, il soddisfacimento dei requisiti per il diritto al ReI non necessariamente comporta il diritto al beneficio economico, in quanto questo è condizionato anche dall’eventuale fruizione di altri trattamenti assistenziali e dalla condizione reddituale rappresentata dall’indicatore della situazione reddituale (ISR), al netto dei trattamenti assistenziali in esso considerati.
L’indicatore della situazione reddituale (ISR) viene calcolato sottraendo ai redditi del nucleo le eventuali spese per l’affitto (fino ad un massimo di 7.000 euro annui, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo) e il 20% degli eventuali redditi annui da lavoro dipendente (fino ad un massimo di 3.000 euro). L’ammontare del beneficio economico del ReI viene, quindi, determinato integrando, fino alla soglia corrispondente al numero di componenti il nucleo familiare, le risorse a disposizione delle famiglie[4].
4. Modalità di presentazione della domanda.
Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo, la domanda di ReI deve essere presentata, nel rispetto dei termini temporali indicati nel successivo paragrafo 13, presso i comuni o altri punti di accesso, identificati dai comuni stessi, sulla base dell’apposito modello di domanda predisposto dall’Inps, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allegato alla presente circolare (allegato 2), e disponibile altresì sul sito dell’Inps e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4.1.Punti per l’accesso.
Ai senti dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, sulla base degli atti di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, di cui all’articolo 14, comma 1, del medesimo decreto, i punti per l’accesso sono concretamente indentificati dai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale.
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del citato decreto legislativo, l’elenco di tali punti deve essere comunicato da ciascun ambito territoriale all’INPS, alla regione di competenza e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne darà diffusione sul proprio sito istituzionale.
I comuni, eventualmente per il tramite degli ambiti territoriali cui appartengono, comunicano all’INPS, entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta del ReI e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, attraverso le modalità telematiche predisposte dall’Istituto, le informazioni contenute nel modulo di domanda del ReI, inclusive del codice fiscale del richiedente.
Gli ambiti territoriali e i comuni verificano, altresì, i requisiti di residenza e di soggiorno di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, comunicandone l’esito, attraverso le medesime modalità di trasmissione delle domande, non oltre i quindici giorni lavorativi dalla richiesta del ReI.
Gli ambiti territoriali e i comuni verificano anche, in caso sia stata indicata in sede di domanda, la sussistenza del requisito familiare di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, relativo alla presenza di una donna in condizione di gravidanza accertata, come risultante da idonea documentazione medica rilasciata da Struttura pubblica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
L’INPS, a sua volta, verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione della domanda, il possesso dei requisiti per l’accesso al ReI, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate.
Il possesso dei requisiti, anche ai fini della determinazione del beneficio, è verificato dall’INPS con cadenza trimestrale, ove non diversamente specificato, ferma restando la necessità di aggiornare l’ISEE alla scadenza del periodo di validità dell’indicatore.
In caso di esito positivo delle verifiche di competenza dei comuni e degli ambiti territoriali, nonché delle verifiche effettuate dall’Istituto, il ReI è riconosciuto dall’INPS condizionatamente alla sottoscrizione del progetto personalizzato di cui all’articolo 6, eventualmente nelle forme del patto di servizio o del programma di ricerca intensiva di occupazione ai sensi dell’articolo 5, comma 5 del decreto legislativo. Il riconoscimento condizionato del beneficio è comunicato dall’INPS agli ambiti territoriali e ai comuni interessati entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione delle informazioni contenute nel modulo di domanda di ReI da parte dei Comuni o degli ambiti territoriali.
Il versamento del beneficio è disposto dall’INPS successivamente alla comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, fatto salvo quanto previsto in sede di prima applicazione all’articolo 25, comma 2 (cfr. paragrafo 13) e decorre dal mese successivo alla richiesta del beneficio. Le erogazioni sono disposte mensilmente.
Il beneficio economico è erogato per il tramite della carta acquisti, ridenominata Carta ReI.
La Carta ReI consente la possibilità di prelievi di contante, entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile, secondo quanto stabilito dall’articolo 9, comma 7, del decreto legislativo. La Carta è inoltre utilizzabile per l’acquisto dei generi già previsti per la Carta acquisti.
In esito al monitoraggio e alla valutazione del ReI, tale limite mensile di prelievo di contante potrà essere rideterminato dal Piano nazionale per la lotta alla povertà.
Alla Carta ReI, inoltre, possono essere associate specifici servizi ed agevolazioni, definiti mediante convenzioni con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.
La suddetta carta viene emessa dal concessionario del servizio, ovvero Poste Italiane S.p.a. – Servizio Banco Posta. L’Istituto, al termine della verifica positiva dei requisiti, emetterà contestualmente al provvedimento di accoglimento del ReI la disposizione di emissione della Carta ReI al concessionario. Quest’ultimo invierà al beneficiario apposita comunicazione, tramite lettera, di avvenuta emissione della Carta ReI.
Successivamente, l’interessato dovrà recarsi presso uno degli Uffici Postali abilitati a rilasciare la Carta ReI, presentando il proprio documento di identità. Si precisa che il ritiro potrà avvenire anche senza la presentazione della comunicazione di emissione della carta, previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Prima di poter utilizzare la Carta ReI il titolare dovrà attendere la ricezione del PIN. In ottemperanza della normativa che regola il settore bancario, il PIN verrà inviato in busta chiusa, presso l’indirizzo di domicilio indicato in domanda.
Poste Italiane è il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all’articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008. L’utilizzo della carta per i prelievi di contante presso gli ATM dei circuiti bancari, comporta l’applicazione di una commissione pari a euro 1,75, mentre l’utilizzo presso gli ATM di Poste Italiane S.p.a., prevede l’applicazione di una commissione pari a euro 1.
Il saldo e la lista movimenti sono verificabili presso gli ATM di Poste Italiane S.p.a..
Ulteriori informazioni relative all’utilizzo della carta saranno disponibili sul sito internet di Poste Italiane.
6.1. Assegni per nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del decreto legislativo, i beneficiari del ReI accedono all’assegno per i nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla rispettiva disciplina, compilando l’apposita dichiarazione di responsabilità prevista al quadro E della domanda. La compilazione del quadro E equivale alla presentazione della domanda al Comune. In tal caso, pertanto, il Comune dovrà istruire la richiesta utilizzando le medesime procedure in uso per la domanda di assegno per nuclei familiari con tre o più figli minori attualmente in uso. I nuclei familiari che risulteranno soddisfare i requisiti richiesti per l’accesso all’assegno al nucleo con tre o più figli minori accederanno direttamente alla misura, la cui liquidazione avverrà con le modalità attualmente in vigore.
6.2. Agevolazioni alle famiglie economicamente svantaggiate.
L’articolo 9, comma 11, del decreto legislativo, prevede, inoltre, che le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all’articolo 1, comma 375, della legge n. 266 del 2005, e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, che sono state estese ai medesimi soggetti dall’articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, siano attivate in favore dei beneficiari del ReI secondo le stesse modalità previste per i beneficiari della Carta acquisti.
A questi ultimi è estesa l’agevolazione per la fornitura di gas naturale.
D’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le predette agevolazioni potranno essere richieste, in sede di domanda di ReI, subordinatamente all’adozione di un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
7. Valutazione multidimensionale del bisogno.
In base a quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo, ai servizi alla persona previsti dal ReI si accede previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, valutazione che tiene conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché dei fattori ambientali e di sostegno presenti.
L’analisi è volta ad approfondire le sotto elencate tematiche:
a) le condizioni e funzionamenti personali e sociali;
b) la situazione economica;
c) la situazione lavorativa e profilo di occupabilità;
d) l’educazione, istruzione e formazione;
e) la condizione abitativa;
f) le reti familiari, di prossimità e sociali.
A tale fine, in caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, il comune programma un’analisi preliminare, entro il termine di 25 giorni dalla presentazione della domanda di ReI.
Tale analisi preliminare ha l’obiettivo di orientare, mediante colloquio con il nucleo familiare, le scelte successive che porteranno alla definizione del progetto personalizzato ed è effettuata da operatori sociali appositamente identificati dai servizi competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Laddove, in esito all’analisi preliminare, la situazione di povertà emerga come connessa in via esclusiva alla sola dimensione della situazione lavorativa, l’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo prevede che il progetto personalizzato sia sostituito dal patto di servizio, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo[5].
In tali casi, a norma del successivo comma 6 del succitato articolo, il comune, responsabile dell’analisi preliminare, verifica l’esistenza del patto o del programma e, in mancanza, contatta tempestivamente il competente centro per l’impiego, affinché gli interessati siano convocati e il patto di servizio venga redatto entro il termine di venti giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’analisi preliminare. Entro il medesimo termine, il patto è comunicato ai competenti servizi dell’ambito territoriale per le successive comunicazioni all’INPS ai fini della erogazione del beneficio economico del ReI.
Laddove, in esito all’analisi preliminare, emerga invece la necessità di sviluppare un quadro di analisi approfondito, viene costituita una équipe multidisciplinare, composta da un operatore sociale identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori, sempre afferenti alla rete dei servizi territoriali, a loro volta identificati dal servizio sociale a seconda dei bisogni del nucleo più rilevanti, emersi a seguito dell’analisi preliminare, con particolare riferimento ai servizi per l’impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l’istruzione.
L’équipe multidisciplinare acquisisce anche eventuali valutazioni e progetti preesistenti relativi ai membri del nucleo.
Si precisa che l’équipe multidisciplinare non viene formata, oltre che nei casi di cui al citato comma 5, anche laddove, in esito all’analisi preliminare e all’assenza di bisogni complessi, non ne emerga la necessità.
In tal caso, il servizio sociale competente provvede a redigere il progetto personalizzato, eventualmente in versione semplificata.
L’articolo 6 del decreto legislativo prevede che l’erogazione del ReI sia condizionata alla sottoscrizione del progetto personalizzato, fatta salva la norma transitoria di cui all’articolo 25, comma 2.
Pertanto, a seguito della valutazione multidimensionale del bisogno, viene definito un progetto personalizzato, sottoscritto dai componenti il nucleo familiare, entro venti giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’analisi preliminare. Entro il medesimo termine, la sottoscrizione del progetto, eventualmente nelle forme del patto di servizio o del programma di ricerca intensiva, è comunicata dagli ambiti territoriali all’INPS ai fini dell’erogazione del beneficio economico del ReI.
In assenza di sottoscrizione del progetto, il ReI non può essere erogato, fatto salvo quanto previsto per il regime transitorio (cfr. paragrafo 13).
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, il progetto individua, sulla base dei fabbisogni del nucleo familiare, come emersi nell’ambito della valutazione multidimensionale, alcuni elementi:
a) gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della condizione di povertà, all’inserimento o reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale[6];
b) i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico connesso al ReI[7];
c) gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare[8].
Si precisa, inoltre, che i beneficiari del ReI possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all’assegno di ricollocazione, di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
La definizione del progetto, anche nella sua durata, avviene secondo principi di proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza rispetto alle necessità di sostegno del nucleo rilevate in sede di valutazione multidimensionale, nel rispetto delle risorse disponibili. La durata del progetto può anche eccedere la durata del beneficio economico.
Il progetto personalizzato è definito attraverso la partecipazione del nucleo familiare, che deve essere coinvolto anche nel monitoraggio e nella valutazione del progetto.
Il progetto prevede l’individuazione, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente, di una figura di riferimento, che ha il compito di curarne la realizzazione e il monitoraggio, attraverso attività di coordinamento e di impulso dei diversi soggetti coinvolti.
Inoltre, nel progetto sono definite le metodologie di monitoraggio, di verifica periodica e di eventuale revisione, tenendo conto della soddisfazione e delle preferenze espresse dai componenti il nucleo familiare.
Nell’ipotesi in cui uno o più componenti il nucleo familiare siano già stati valutati dai competenti servizi territoriali e dispongano di un progetto per finalità diverse da quelle di cui al decreto in trattazione, si provvede ad integrare la valutazione e la progettazione secondo i principi e con gli interventi e i servizi di cui all’articolo 6 del decreto.
9. Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa.
L’articolo 11 del decreto legislativo disciplina la compatibilità del ReI con lo svolgimento di attività lavorativa.
Secondo il dettato della norma, quindi, il ReI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nel rispetto dei parametri relativi alla condizione del nucleo familiare del richiedente la prestazione, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, così come dettagliati nel precedente paragrafo 1.3
I componenti del nucleo percettore del ReI, in caso di variazione della situazione lavorativa, sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all’INPS il reddito annuo previsto derivante da tale attività.
Tali comunicazioni devono essere veicolate, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, tramite il modello ReI–Com, allegato alla presente circolare (allegato 3).
Esclusivamente ai fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), il valore dell’ISEE e dell’ISRE, è aggiornato dall’INPS, sostituendo il reddito annuo previsto, oggetto della comunicazione, a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell’ISEE in via ordinaria.
Laddove, invece, a seguito dell’avvio dell’attività lavorativa si riscontri la mancanza del predetto requisito della condizione economica di bisogno, la prestazione viene posta in decadenza, a far data dal mese successivo alla rioccupazione o all’avvio dell’attività autonoma che ha determinato la variazione dell’ISEE.
Le predette comunicazioni ReI-Com sono effettuate anche all’atto della richiesta del beneficio, nelle ipotesi in cui i componenti il nucleo familiare siano in possesso di redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’ISEE, in corso di validità ed utilizzato ai fini dell’accesso alla prestazione.
Precisamente, dovrà essere compilata l’apposita sezione ReI-Com della domanda, contestualmente alla presentazione della stessa, qualora nel quadro D sia stata selezionata l’opzione “uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa, avviata successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento dei redditi dichiarati in ISEE (ad esempio per l’ISEE 2017, l’attività deve essere iniziata dopo l’1.1.2015; per l’ISEE 2018, l’attività deve essere iniziata dopo l’1.1.2016): in tali situazioni per ciascun componente occorre compilare la sezione ReI–Com della presente domanda.”
Diversamente, non occorrerà compilare la sezione ReI–Com laddove nessun componente del nucleo familiare svolga attività lavorativa, ovvero le attività lavorative svolte da uno o più componenti del nucleo familiare siano state avviate tutte prima del 1° gennaio dell’anno di riferimento dei redditi presenti in ISEE (ad esempio per l’ISEE 2017, l’anno di riferimento è il 2015; per l’ISEE 2018, l’anno di riferimento è il 2016).
I dati contenuti nella sezione ReI-Com della domanda verranno utilizzati per aggiornare i valori ISEE ed ISRE, ai fini della verifica della sussistenza del diritto e, in caso affermativo, della misura del beneficio.
10. Sanzioni: decurtazioni, sospensioni e decadenza.
L’articolo 12 del decreto legislativo disciplina in primo luogo le sanzioni, nonché la sospensione e decadenza dal ReI nelle ipotesi di mancato rispetto degli obblighi di condizionalità assunti dal lavoratore con la sottoscrizione del Progetto personalizzato.
Inoltre, il medesimo articolo 12 prevede ulteriori ipotesi sanzionatorie nei casi di percezione del ReI a seguito di dichiarazione mendace in sede di DSU.
10.1. Sanzioni per mancata presentazione alle convocazioni o agli appuntamenti previsti dal progetto personalizzato.
Il comma 1, del citato articolo 12, stabilisce che i componenti del nucleo familiare debbano attenersi ai comportamenti previsti nel progetto personalizzato.
I componenti in età attiva del nucleo familiare possono essere convocati, oltre che secondo il calendario previsto nel progetto, anche nei giorni feriali con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo le modalità concordate nel medesimo progetto personalizzato.
Pertanto, nelle ipotesi di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti nel progetto, da parte anche di un solo componente del nucleo familiare beneficiario, si applicano le seguenti sanzioni:
la decurtazione di un quarto di una mensilità del beneficio economico, in caso di prima mancata presentazione;
la decurtazione di una mensilità del beneficio economico, in caso di seconda mancata presentazione;
la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
Nelle citate ipotesi di decadenza dal beneficio, il ReI può essere richiesto solo decorsi 6 mesi dalla data del provvedimento di decadenza.
10.2. Sanzioni per violazioni del patto di servizio personalizzato sottoscritto presso il centro per l’impiego.
L’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo, stabilisce che, nelle ipotesi di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente del nucleo familiare beneficiario, si applicano le seguenti sanzioni:
• la decurtazione di una mensilità del beneficio economico, in caso di prima mancata presentazione;
• la decadenza dalla prestazione, nonché la decadenza dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
Infine, il successivo comma 5 stabilisce la decadenza dal beneficio in parola e, per gli interessati, la decadenza dallo stato di disoccupazione nelle ipotesi in cui, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, in assenza di giustificato motivo, si verifichi una mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad ogni altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all’articolo 20, comma 3, lettera b) e all’articolo 23, comma 5, lettera e) del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero la mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, definita ai sensi dell’articolo 25 del medesimo decreto legislativo.
Anche per le ipotesi di decadenza dal beneficio sopra riportate, il ReI può essere richiesto solo decorsi 6 mesi dalla data del provvedimento di decadenza.
10.3. Sospensione per mancato rispetto del progetto personalizzato.
In caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del progetto personalizzato, di cui all’articolo 6, comma 5, lettere c) e d) del decreto legislativo, ovvero degli altri impegni specificati nel progetto personalizzato, in assenza di giustificato motivo, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, la figura di riferimento del progetto di cui all’articolo 6, comma 9, richiama formalmente il nucleo familiare al rispetto degli impegni medesimi.
Nelle ipotesi in cui il richiamo non produca la rinnovata adesione agli impegni previsti, la figura di riferimento effettua un nuovo richiamo in cui si esplicitano puntualmente gli impegni e i tempi in cui adeguarsi, a pena di sospensione dal beneficio.
In caso sia adottato il provvedimento di sospensione, nello stesso sono specificati gli impegni necessari e i tempi per il ripristino del beneficio per la durata residua prevista al momento della sospensione. In caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli impegni richiamati, successivi al provvedimento di sospensione, è disposta la decadenza dal beneficio.
In caso di decadenza dal beneficio, il ReI può essere richiesto solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di decadenza.
10.4. Sanzioni a seguito di dichiarazioni mendaci in sede di DSU.
Ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo, nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del ReI in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso, non si applica la sanzione di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ma si applicano le seguenti sanzioni:
la decurtazione di una mensilità, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un incremento del beneficio su base mensile inferiore a 100 euro;
la decurtazione di due mensilità, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un incremento del beneficio su base mensile da 100 euro a meno di 200 euro;
la decadenza dal beneficio, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un incremento del beneficio su base mensile pari o superiore a 200 euro.
In caso di decadenza dal beneficio, il ReI può essere richiesto solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di decadenza.
Ai sensi del successivo comma 8, nel caso in cui, invece, il beneficio economico del ReI sia stato fruito per intero illegittimamente, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU, in assenza della quale il nucleo non sarebbe risultato beneficiario, ferma restando la restituzione dell’indebito e la decadenza dal beneficio, la sanzione di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto legge n. 78 del 2010, si applica con le seguenti modalità:
nella misura minima (pari a 500 euro), in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un beneficio su base mensile inferiore a 100 euro;
nella misura di 1.000 euro, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un beneficio su base mensile da 100 euro a meno di 200 euro;
nella misura di 2.000 euro, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un beneficio su base mensile da 200 euro a meno di 300 euro;
nella misura di 3.000 euro, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un incremento del beneficio su base mensile pari a 300 euro o superiore.
La sanzione è comunque applicata nella misura massima (pari a 5.000 euro) nel caso in cui i valori dell’ISEE, o delle sue componenti reddituali o patrimoniali accertate, siano pari o superiori a due volte le soglie indicate all’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo.
In caso di decadenza dal beneficio, il ReI può essere richiesto solo decorso un anno dalla data del provvedimento di decadenza.
Si precisa, infine, che in caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall’evento una dichiarazione ISEE aggiornata. Nel caso la mancata presentazione di una nuova DSU da parte del nucleo dia luogo ad una indebita percezione del beneficio economico del ReI ovvero alla percezione del beneficio economico in misura maggiore rispetto a quanto sarebbe spettato, oltre al recupero di quanto illegittimamente percepito, è prevista l’erogazione delle sanzioni di cui all’articolo 12, commi 7 e 8, sopra richiamate, in ragione dell’ammontare del beneficio su base mensile indebitamente percepito.
Fatta salva l’ipotesi di nascita o decesso di un componente del nucleo, affinché il nucleo modificato o ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione possano continuare a beneficiare della prestazione, è necessario presentare anche una nuova domanda di ReI. Tale domanda può essere presentata senza la necessità di un intervallo temporale minimo. In tale caso la durata residua del beneficio si applica al nucleo modificato ovvero a ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione.
10.5.Irrogazione delle sanzioni e recupero dell’indebito.
L’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo, nonché il recupero dell’indebito derivante da dichiarazione mendace, di cui ai suesposti commi 7 e 8, avviene ad opera dell’INPS.
Gli indebiti recuperati e le sanzioni irrogate nelle modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto legge n. 78 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversate dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo Povertà.
L’INPS dispone, inoltre, in caso di decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta ReI.
I servizi di volta in volta competenti comunicano, nelle modalità stabilite dall’INPS, i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui ai commi da 3 a 6 dell’articolo 12 del decreto legislativo (mancato rispetto del progetto personalizzato o del patto di servizio). Tali comunicazioni devono avvenire entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento da sanzionare e, comunque, in tempo utile ad evitare il versamento della mensilità successiva. L’INPS rende noto agli ambiti territoriali gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.
Si precisa, in ultimo, che la mancata comunicazione dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Il beneficio economico del ReI ha carattere assistenziale, per cui è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 34, comma 3 del DPR n. 601 del 1973.
12. Disposizioni finanziarie e monitoraggio della spesa.
L’articolo 18 del decreto legislativo ha previsto che, a far data dal 1° gennaio 2018, l’ASDI non è più riconosciuto, fatti salvi gli aventi diritto che entro la medesima data hanno maturato i requisiti richiesti. Ugualmente, il successivo articolo 19 ha statuito che a far data dal 1° gennaio 2018, ai nuclei familiari con componenti minorenni beneficiari della carta acquisti che abbiano fatto richiesta del ReI, il beneficio economico connesso al ReI è erogato sulla medesima carta, assorbendo integralmente il beneficio della carta acquisti eventualmente già riconosciuto.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo, la dotazione del Fondo Povertà è rideterminata in 1.759 milioni di euro nel 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, necessari a garantire la copertura dell’ASDI, ed in 1.845 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
Di conseguenza, ai fini dell’erogazione del beneficio economico del ReI, i limiti di spesa sono determinati in 1.482 milioni di euro nel 2018, fatto salvo l’eventuale disaccantonamento delle somme di cui all’articolo 18, comma 3, e in 1.568 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 (art. 20, c. 1, secondo periodo).
Ai fini del rispetto dei predetti limiti di spesa annuali, ai sensi del successivo comma 2, l’INPS accantona, alla concessione di ogni beneficio economico del ReI, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell’anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato.
Si precisa che, in caso di esaurimento delle risorse disponibili per l’esercizio di riferimento ai sensi del predetto comma 1, secondo periodo e non accantonate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall’esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell’ammontare del beneficio. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al periodo precedente, l’acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell’ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all’esaurimento delle risorse non accantonate.
Il monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del ReI è curato dall’INPS, che invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri, entro il giorno 10 di ogni mese, la relativa rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 2.
In ogni caso l’INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze il raggiungimento, da parte dell’ammontare di accantonamenti disposti ai sensi del comma 2, del novanta per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1, secondo periodo.
Le risorse afferenti al Fondo Povertà eventualmente non impegnate nell’esercizio di competenza, possono esserlo in quello successivo, con priorità rispetto a quelle impegnabili nel medesimo esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1.
12.1 Disposizioni finanziarie per le amministrazioni pubbliche.
L’articolo 25 del decreto legislativo stabilisce che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano alle attività previste dallo stesso decreto, con esclusione di quanto stabilito ai sensi dell’articolo 7, commi 2, 3 e 8, in materia di servizi sociali e all’articolo 20, comma 1, relativo alla Carta ReI, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo, il ReI può essere richiesto, secondo le modalità indicate nel paragrafo 4 della presente circolare, a far data dal 1° dicembre 2017. Si precisa che coloro che effettuano la richiesta del ReI nel mese di dicembre 2017, e non sono già beneficiari di SIA, in caso di accoglimento della stessa, devono aggiornare l’ISEE entro il termine del primo trimestre 2018, per evitare la sospensione del beneficio.
Si precisa altresì che coloro che presentano la domanda di ReI a far data dal primo gennaio 2018, devono essere comunque in possesso, all’atto della presentazione della domanda, dell’attestazione ISEE 2018.
Per l’anno 2018, inoltre, in fase di avvio del REI, in deroga a quanto previsto all’articolo 9, comma 6 del decreto legislativo, l’INPS dispone il versamento del beneficio economico pur in assenza della comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato.
Il beneficio resta, comunque, sospeso qualora la predetta comunicazione non intervenga entro sei mesi dal mese di prima erogazione.
Il Piano per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, sulla base del monitoraggio dei flussi informativi tra INPS, ambiti territoriali e centri per l’impiego e dei tempi di definizione dei progetti, nonché dei patti di servizio, può rideterminare il periodo per cui è prevista la deroga alle previsioni di cui all’articolo 9, comma 6, nonché prevedere un periodo più breve decorso il quale, in assenza di comunicazione, il beneficio è sospeso.
A coloro che hanno esaurito la fruizione del SIA alla data del 1° dicembre 2017, e che siano in possesso dei requisiti per la richiesta del ReI, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, l’INPS dispone il versamento di un bimestre aggiuntivo, al fine di permettere ai medesimi soggetti la richiesta del ReI senza soluzione di continuità nelle erogazioni.
L’intero periodo di fruizione del SIA deve essere, in ogni caso, dedotto dalla durata del ReI, pari a 18 mesi, come stabilito dall’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo.
14. Riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà.
14.1. SIA.
Con il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 si è provveduto a riordinare le prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 17 del medesimo decreto, a far data dal 1° gennaio 2018, il SIA non è più riconosciuto. Poiché il riconoscimento del beneficio decorre dal bimestre successivo a quello di presentazione della domanda, successivamente al 31 ottobre 2017 le domande di SIA non potranno più essere presentate.
Per coloro che hanno presentato domanda di SIA entro il 31 ottobre 2017, per i quali, quindi, il beneficio sia stato riconosciuto in data anteriore al 1° gennaio 2018, la prestazione SIA continua ad essere erogata per la durata e secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all’articolo 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, come modificato dal decreto di cui all’articolo 1, comma 239, della legge n. 232 del 2016.
Peraltro, i predetti percettori del SIA, se in possesso dei requisiti per la richiesta del ReI ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo, possono richiedere la trasformazione del SIA in ReI secondo le modalità esposte nel paragrafo 4 della presente circolare, fatta salva la fruizione del beneficio maggiore.
In tal caso, la durata del beneficio economico del ReI prevista dall’articolo 4, comma 5, è corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali si è goduto del SIA, resta salvo l’adeguamento del progetto personalizzato secondo le modalità di cui all’articolo 6, ove necessario.
Per l’anno 2018 è posta a carico del Fondo Povertà esclusivamente l’eventuale integrazione del beneficio economico nella trasformazione del SIA in ReI.
Nei casi in cui, diversamente, non sia stata richiesta la trasformazione del SIA in ReI nel corso di fruizione del beneficio, il ReI può comunque essere richiesto senza soluzione di continuità nell’erogazione, ove ricorrano i requisiti di cui all’articolo 3, ma in ogni caso non prima della data del 1° dicembre 2017.
L’intero periodo di fruizione del SIA è, anche in questo caso, dedotto dalla durata del ReI come definita dall’articolo 4, comma 5. Anche quando la richiesta di ReI avvenga dopo il termine della erogazione del SIA, la durata del SIA eventualmente percepito viene sempre dedotta da quella del ReI.
14.2. ASDI.
Ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo, a far data dal 1° gennaio 2018 l’ASDI non è più riconosciuto. Sono fatti salvi coloro che hanno maturato i requisiti richiesti entro la stessa data.
Pertanto, l’autorizzazione di spesa per l’ASDI, di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, e successive modificazioni e integrazioni, confluisce integralmente nel Fondo Povertà a decorrere dal 2019.
Per l’anno 2018, al fine di garantire la prestazione in favore di coloro che hanno maturato il diritto alla data del 1° gennaio 2018, è accantonata una quota di 15 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Povertà.
In relazione all’effettivo utilizzo di tali risorse, a seguito di comunicazione dell’INPS dell’esaurimento delle erogazioni, nonché dell’ammontare complessivamente erogato, la quota non utilizzata è disaccantonata. Ogni altro accantonamento, disposto sulle risorse del Fondo Povertà a legislazione vigente, è rimosso a partire dall’anno 2018.
14.3. Carta Acquisti.
Ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo, a far data dal 1° gennaio 2018, ai nuclei familiari con componenti minorenni beneficiari della carta acquisti che abbiano fatto richiesta del ReI, il beneficio economico connesso al ReI è erogato sulla medesima carta, assorbendo integralmente il beneficio della carta acquisti eventualmente già riconosciuto.
Di conseguenza, i risparmi a valere sulle risorse attribuite al Fondo carta acquisti dall’articolo 1, comma 156, della legge n. 190 del 2014, confluiscono nel Fondo Povertà, che è conseguentemente integrato per 55 milioni di euro nel 2018 e per 93 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Al momento della pubblicazione della presente circolare, gli ammortizzatori sociali che vengono erogati in presenza di situazioni di disoccupazione involontaria, oltre alla NASpI, sono i seguenti: ASDI, Mobilità (ordinaria o in deroga), Trattamenti speciali edili, ASpI, MiniASpI, Dis-coll, disoccupazione agricola.
[2] L’indicatore della situazione reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni.
[3] I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, sono i seguenti:
NUMERO COMPONENTI |
PARAMETRO |
---|---|
1 |
1,00 |
2 |
1,57 |
3 |
2,04 |
4 |
2,46 |
5 |
2,85 |
Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare. Tuttavia, l’applicazione del tetto massimo di importo annuale comporta l’abbattimento dell’importo massimo annuo erogabile ad un nucleo di 5 componenti, nella misura di 5.284,80 euro, e l’effettiva mancata applicazione dell’incremento di 0,35 per ciascun ulteriore componente.
Numero componenti |
Soglia di riferimento in sede di prima applicazione |
Beneficio massimo mensile |
---|---|---|
1 |
2.250,00 € |
187,50 € |
2 |
3.532,50 € |
294,38 € |
3 |
4.590,00 € |
382,50 € |
4 |
5.535,00 € |
461,25 € |
5 o più |
5.824,80 € |
485,40 € |
[5] Tali progetti o programmi devono essere redatti per ciascun membro del nucleo familiare che sia abile al lavoro e non occupato.
[6] Gli obiettivi generali ed i risultati specifici sono definiti nel progetto personalizzato e devono:
a) esprimere in maniera specifica e concreta i cambiamenti che si intendono perseguire come effetto dei sostegni attivati;
b) costituire l’esito di un processo di negoziazione con i beneficiari, di cui si favorisce la piena condivisione evitando espressioni tecniche, generiche e astratte;
c) essere individuati coerentemente con quanto emerso in sede di valutazione, con l’indicazione dei tempi attesi di realizzazione.
[7] I sostegni, caratterizzati da specifici interventi e servizi, includono gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, nonché gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, e delle altre aree di intervento eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione, a cui i beneficiari possono accedere ai sensi della legislazione vigente.
[8] Gli impegni a svolgere le specifiche attività sono dettagliati nel progetto personalizzato, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:
a) frequenza di contatti con i competenti servizi responsabili del progetto, di norma a carattere mensile, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato, in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario o delle modalità organizzative dell’ufficio;
b) atti di ricerca attiva di lavoro e disponibilità alle attività di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015. A tal fine il progetto personalizzato rimanda al patto di servizio stipulato ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015 ovvero al programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all’articolo 23 del medesimo decreto e, in caso si rendano opportune integrazioni, è redatto in accordo con i competenti centri per l’impiego;
c) frequenza e impegno scolastico;
d) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari.
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3