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Circolare 48 del 31 Marzo 2009
OGGETTO:
Contratti di solidarietà stipulati successivamente al 14.6.1995. Riduzione contributiva ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 28.11.1996, n. 608.
SOMMARIO:
Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste per i contratti di solidarietà successivi al 31/12/2003, in ogni caso stipulati entro il 31/12/2005
L'art. 6, comma 4, del D.L. 1/10/1996 n. 510, convertito nella legge 28/11/1996, n. 608 (allegato n. 1), prevede, come noto, una riduzione contributiva inerente ai contratti di solidarietà difensivi stipulati successivamente al 14/6/1995.
La materia è stata più volte trattata dall’Istituto, da ultimo, con le circolare n. 38 del 28 marzo 2008, nella quale, in particolare, sono state fornite istruzioni con riferimento allo sblocco di benefici per tutti gli accordi di solidarietà, successivi al 31/12/2002, comunque stipulati entro il 31/12/2003.
Si ricorda, infatti, che la misura agevolativa trova applicazione nei limiti delle disponibilità allo scopo preordinate.
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione - con specifica nota[1], ha autorizzato un nuovo sblocco concernente tutti gli accordi di solidarietà, successivi al 31/12/2003, in ogni caso stipulati entro il 31/12/2005.
In merito all'applicazione della riduzione contributiva, si forniscono le seguenti precisazioni.
1. Ambito soggettivo di applicazione della riduzione contributiva.
Destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà dopo il 14/6/1995, con intervento della Cassa Integrazione guadagni straordinaria disposto con apposito decreto ministeriale.
Come espressamente stabilito dalla norma, la riduzione non è prevista per i contratti di solidarietà stipulati dai datori di lavoro di cui all'art. 5, commi 5, 7, 8 del D.L. 20/5/1993, n. 148, convertito nella legge 19/7/1993, n. 236.
Stante il significativo arco temporale interessato, nell’ipotesi di aziende cessate, la riduzione contributiva potrà essere riconosciuta anche in favore dell’impresa subentrante a seguito di operazioni societarie.
2. Modalità di applicazione della riduzione contributiva.
Si richiamano preliminarmente le disposizioni ed i criteri dettati con le precedenti circolari [2] che, per comodità, di seguito si riassumono.
La riduzione è prevista per la durata del contratto con il limite massimo di 24 mesi e compete per ogni lavoratore interessato dall'abbattimento di orario in misura superiore al 20 per cento con erogazione dell'integrazione salariale straordinaria.
La misura della riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale è del 25 per cento ed è elevata al 35 per cento nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento.
Conseguentemente, per ogni mese, i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 25 per cento ovvero del 35 per cento sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto periodo, abbia avuto un orario ridotto rispettivamente più del 20 per cento ovvero del 30 per cento rispetto a quello contrattuale.
Eventuali erogazioni ultramensili, a carico del datore di lavoro, seguiranno la sorte contributiva legata all'orario di lavoro effettuato nel mese di corresponsione di dette competenze secondo previsione contrattuale.
Per le imprese operanti nella aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi dell’obiettivo 1 del regolamento n. 1260/1999[3], tali riduzioni sono elevate rispettivamente al 30 per cento e 40 per cento.
Si ricorda, da ultimo, che la riduzione è alternativa al beneficio degli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno e ad altre forme di riduzioni contributive previste a qualunque altro titolo nell'ordinamento.
3. Adempimenti delle Sedi e dei datori di lavoro.
Come più volte precisato, la procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro interessato.
La Sede competente - accertata sulla base della documentazione in proprio possesso, eventualmente integrata da quella fornita dall'impresa, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva nel rispetto dei criteri di cui in premessa - provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il previsto codice di autorizzazione "7K" avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà successivamente al 14 giugno 1995 ammessa al conguaglio delle riduzioni contributive di cui all'art. 6, c. 4, della L. 28 novembre 1996, n. 608".
Giacché il periodo di ammissione al beneficio é già scaduto, il predetto codice sarà attribuito limitatamente al periodo di paga cui si riferisce la denuncia DM10 con la quale viene operato il conguaglio relativo ai mesi pregressi.
Più ampio periodo di validità potrà essere attribuito in presenza di recuperi effettuati tramite la procedura delle regolarizzazioni contributive.
3.1 Compilazione delle denunce contributive DM10.
L'importo delle riduzioni contributive, spettanti per i periodi di paga già scaduti, per i quali dovrà essere fornito dal datore di lavoro apposito prospetto di determinazione, dovrà essere riportato su un separato campo del quadro "D" del DM10 preceduto dal previsto codice "L508" .
L'importo da restituire a titolo di sgravi per Mezzogiorno - ovvero di altre agevolazioni contributive, alternative con i predetti benefici - sarà indicato nel quadro "B-C" preceduto dai seguenti codici:
Codici
Significato
M207
REST. SGR TOTALE TRIENNALE ex art. 44, L. 448/2001 (assunti anno 2002)
M186
DIFFERENZE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
Le operazioni di conguaglio sul DM10 dovranno essere effettuate dai datori di lavoro con una delle denunce contributive aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare[4].
Per le predette operazioni i datori di lavoro potranno, altresì, avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive, che, peraltro, dovrà essere necessariamente utilizzata per il recupero relativo ad aziende cessate.
Al fine di attivare da parte delle Sedi eventuali controlli sulle somme poste a conguaglio, la procedura di gestione delle denunce DM10 provvederà a memorizzare, nell'archivio delle segnalazioni, le denunce che presentano il codice“L508" per la relativa consultazione.
Il Direttore generale
Crecco
1 Nota protocollo 14/0014668 del 29/10/2008
2 Circolare n. 148 del 5/7/1993, circolare n. 195 del 11/8/1993, circolare n. 192 del 23/6/1994, circolare n. 87 del 7/4/1997, circolare n. 163 del 27/9/2000, circolare n. 56 del 13 aprile 2006, circolare n. 104 del 5 ottobre 2006, circolare n. 104 del 5 ottobre 2006 e circolare n. 38 del 28 marzo 2008.
3 Il Regolamento 21/6/1999 n. 1260 è stato pubblicato sulla G.U.C.E. n. L161 e ha definito le arre cui si applica l'Obiettivo 1 dei fondi strutturali comunitari. Per l’Italia, si tratta delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
4 Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.
Allegato 1
D.L. 1.10.1996, n. 510, convertito nella legge 28.11.1996, n. 608 – stralcio -
G.U. 30 novembre 1996, n. 281
art. 6, comma 4
"4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, c. 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento".
Circolare 68 del 5 Maggio 2009
OGGETTO:
Legge 9 aprile 2009, n. 33, articolo 7 ter, comma 14: salvaguardia del diritto alla prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all’amianto ai sensi dell’articolo 13, comma 8, legge n. 257/1992
SOMMARIO:
Le prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all’amianto ai sensi dell’articolo 13, comma 8, legge n. 257/1992 restano valide ed efficaci qualora siano state liquidate con provvedimento emesso in data anteriore al 12 aprile 2009
1. Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 febbraio 2009, Supplemento ordinario n. 49 è stata pubblicata la legge 9 aprile 2009, 33, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”.
L’articolo 7 ter, comma 14 della citata legge prevede: “Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti compiuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.”
La disposizione sopra richiamata è entrata in vigore il giorno 12 aprile 2009.
2. Salvaguardia del diritto a pensione
Per effetto del richiamato articolo 7 ter, comma 14, della legge 9 aprile 2009, n. 33, le prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all’amianto, ai sensi dell’articolo 13, comma 8 legge n. 257/1992, con provvedimento emesso in data anteriore al 12 aprile 2009 restano valide ed efficaci.
3. Quadro normativo di riferimento
Rimane ferma la normativa di carattere generale ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico con esposizione all’amianto ai sensi dell’articolo 13, comma 8, legge n. 257 del 1992, nonché dell’articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e gli adempimenti dalle stesse disposizioni previsti a carico dell’INAIL.
La salvaguardia del diritto a pensione di cui al precedente punto 2 non si applica qualora venga accertato il dolo del pensionato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato.
Le istruzioni impartite con il messaggio n. 28542 del 24 dicembre 2008 devono intendersi superate per le parti in contrasto con le nuove disposizioni introdotte con la norma in argomento.
Il Direttore generale
Crecco
Circolare 45 del 25 marzo 2009
SOMMARIO:
Contributi volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli dovuti per l’anno 2009
Contributi volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
Chiarimenti
Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
1) Contributi volontari dovuti dai lavoratori dipendenti non agricoli, da versare per l’anno 2009
L’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi fra il periodo gennaio 2007 - dicembre 2007 ed il periodo gennaio 2008 – dicembre 2008 è risultata pari al 3,20%.
Le retribuzioni medie settimanali su cui calcolare i contributi volontari per l’anno 2009 subiscono pertanto lo stesso aumento percentuale, salvo quanto disposto dall’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 184/1997, in base al quale l’importo minimo settimanale della retribuzione da prendere a riferimento per quantificare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge n. 638/1983 e successive modificazioni.
Per effetto della variazione dell’indice ISTAT, pertanto, la contribuzione volontaria dovuta per l’anno 2009 viene calcolata tenendo presenti i seguenti parametri:
- la retribuzione minima settimanale è pari a € 183,10;
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva del 1% (art. 3, L. 438/92) è di € 42.069,00;
- il massimale di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione solo successiva al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo è di € 91.507,00.
L’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria da decorrenza compresa entro il 31/12/1995, è confermata pari al 27,87%.
Come previsto dall'art. 27, comma 2bis, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, i lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD da decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, sono interessati dall’incremento dello 0,50%. Ne consegue che, con effetto dal 1 gennaio 2009, l’aliquota contributiva a loro carico è pari al 31,37%.
Nella tabella che segue si riportano - per anno solare, dal 2009 al 1997 - i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (tetto pensionabile), i massimali di cui all’art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995 e le aliquote contributive IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31/12/1995.
Anno |
Retr. minima settimanale |
Prima fascia retribuzione annua |
Massimale art. 2 co. 18, L. 335/95 |
Aliquota IVS |
2009 |
€ 183,10 |
€ 42.069,00 |
€ 91.507,00 |
31,37% |
2008 |
€ 177,42 |
€ 40.765,00 |
€ 88.669,00 |
30,87% |
2007 |
€ 174,46 |
€ 40.083,00 |
€ 87.187,00 |
“ |
2006 |
€ 171,03 |
€ 39.297,00 |
€ 85.478,00 |
30,07% |
2005 |
€ 168,17 |
€ 38.641,00 |
€ 84.049,00 |
“ |
2004 |
€ 164,87 |
€ 37.883,00 |
€ 82.401,00 |
29,57% |
2003 |
€ 160,85 |
€ 36.959,00 |
€ 80.391,00 |
“ |
2002 |
€ 157,08 |
€ 36.093,00 |
€ 78.507,00 |
29,07% |
2001 |
£ 296.140 |
£ 68.048.000 |
£ 148.014.000 |
“ |
2000 |
£ 288.640 |
£ 66.324.000 |
£ 144.263.000 |
28,57% |
1999 |
£ 284.100 |
£ 65.280.000 |
£ 141.991.000 |
“ |
1998 |
£ 279.080 |
£ 64.126.000 |
£ 139.480.000 |
28,17% |
1997 |
£ 274.420 |
£ 63.054.000 |
£ 137.148.000 |
28,37% |
2) Contributi volontari dovuti dagli iscritti nell’evidenza contabile separata del FPLD e dagli iscritti al Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
Gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotramvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33,00 %.
Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità maturata complessivamente, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai fondi complementari:
- per i soggetti iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31/12/1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva se non hanno aderito ai fondi complementari, si conferma l’aliquota del 40,82%;
- per i soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, che hanno aderito ai Fondi complementari, l’aliquota da applicare è pari al 37,70% (a seguito della riduzione prevista dall’art. 1 del D.Lgs. 164/1997);
- per i soggetti iscritti al Fondo dopo il 31/12/1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione, l’aliquota contributiva da applicare è quella prevista per gli iscritti obbligatori del FPLD (32,70%) maggiorata del contributo addizionale previsto dall’art. 1, comma 7, del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164 (5%), pari al 37,70%.
Per individuare l’aliquota dovuta al Fondo Volo si deve fare riferimento al codice “tipo lavoratore” indicato nelle denunce annuali e/o mensili:
X3 = aliquota IVS del 40,82%
Y3 = aliquota IVS del 37,70%
Z3 = aliquota IVS del 37,70%
3) Chiarimenti
A chiarimento dei quesiti pervenuti da più Sedi si ritiene opportuno precisare alcuni concetti di massima.
3.1.) Lavoratori stagionali, temporanei (saltuari) o discontinui
Il D.Lgs. n. 184/1997 (art. 5, comma 2) conferma il requisito di anzianità contributiva ridotta (un anno nel quinquennio precedente la domanda), già previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. 16.9.1996, n. 564, per gli iscritti all'AGO e alle forme di previdenza sostitutive o esclusive, che svolgono attività dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua.
Mentre la qualifica di lavoratore “stagionale” è chiaramente rilevabile dalla CUD, da Hydra e/o da EMens (terzo carattere del codice “qualifica” uguale a "S"), più complesso appare invece individuare i soggetti che prestano attività "saltuaria o discontinua", non essendo previsto uno specifico codice. In proposito si deve tuttavia ritenere come “attività saltuaria o discontinua” quella prestata con contratto a termine (terzo carattere del codice “qualifica” uguale a "D").
Con l’occasione si precisa che la verifica del requisito contributivo ridotto, richiesto per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria di tali categorie di assicurati, deve essere effettuata secondo i criteri generali. Si farà quindi riferimento al lavoro svolto precedentemente alla domanda, tenendo presente che tale requisito deve intendersi perfezionato con il concorso di tutti i periodi contributivi, ancorché maturati con qualifica diversa da quella di "lavoratore stagionale" o di lavoratore con contratto “a termine”.
Anche il calcolo dell'importo contributivo dovuto dai prosecutori volontari in esame deve essere effettuato secondo le norme di carattere generale.
L’articolo 7 del DLgs. n. 564/1996, sopra richiamato, stabilisce – al comma 3 – che l’interessato deve provare il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui chiede la copertura mediante contribuzione volontaria.
In proposito si precisa che, secondo la previsione dell'articolo 2, comma 5, del DLgs. n. 181/2000, come modificato dal DLgs. 19 dicembre 2002, n. 297, per dimostrare lo stato di disoccupazione a Pubbliche Amministrazioni, concessionari e gestori di pubblici servizi è sufficiente una autocertificazione, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
3.2.) Lavoratori intermittenti
Con circolare n. 17 dell’8 febbraio 2006 è stata illustrata la disciplina previdenziale del rapporto di lavoro intermittente.
Il contratto di lavoro intermittente, come definito dagli articoli da 33 a 40 del DLgs. 10 settembre 2003, n. 276, è uno speciale tipo di contratto di lavoro subordinato al quale si applica, per quanto compatibile, il complesso delle discipline stabilite per il rapporto di lavoro subordinato - limitatamente ai periodi nei quali il lavoratore svolge effettivamente la prestazione lavorativa oggetto del contratto – comprese le disposizioni vigenti in materia di minimale contrattuale e giornaliero (art. 7, c. 1, secondo periodo, legge n. 638/1983 e art. 1, c. 1, legge n. 389/1989). Non trova invece applicazione, neppure per analogia, la disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale.
I lavoratori intermittenti sono identificabili dai codici “GO” (lavoratore intermittente a tempo indeterminato) e “HO” (lavoratore intermittente a tempo determinato), riportati nelle denunce mensili EMens, alla casella “tipo contribuzione”.
Qualora l’attività svolta dal lavoratore intermittente sia stata di durata inferiore a quella contrattualmente prevista per i lavoratori a tempo pieno, occupati presso la stessa azienda, il numero delle settimane loro riconoscibili come coperte da contribuzione deve essere riproporzionato in relazione alla durata effettiva della prestazione lavorativa, con un procedimento analogo a quello previsto per i lavoratori a tempo parziale.
I periodi di contribuzione maturata per lavoro intermittente vengono esposti in estratto conto come “normali” periodi di lavoro dipendente e non come periodi di lavoro part-time, anche se in corrispondenza degli stessi vengono indicate le “settimane utili”, pari al rapporto ottenuto dividendo il totale delle ore retribuite nel periodo per l’orario contrattuale settimanale del corrispettivo lavoratore a tempo pieno.
Poiché, come detto, al lavoro intermittente non si applica, neppure per analogia, la disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale, i lavoratori occupati con tale tipo di contratto non possono avvalersi dell’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n. 564/1996 per integrare volontariamente i periodi in argomento.
Va peraltro precisato che a tali lavoratori è riconosciuta la possibilità di integrare la contribuzione obbligatoria fino alla concorrenza di una “retribuzione convenzionale”, il cui valore settimanale corrisponde al minimale di retribuzione previsto per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi e determinato annualmente in applicazione dell’articolo 7, comma 1, della legge n. 638/1983 e successive modificazioni.
Le modalità di esercizio di tale facoltà saranno oggetto di apposita circolare.
3.3.) Compatibilità VV part-time e contribuzione obbligatoria altra gestione
Come indicato nella circolare n. 29/2006 – che illustra le modalità di autorizzazione ai versamenti volontari in concomitanza di periodi di lavoro a tempo parziale – la possibilità di effettuare versamenti volontari è riconosciuta dall’articolo 8 del DLgs. n. 564/1996, nel testo integrato dal DLgs. n. 278/1998, a tutti i lavoratori occupati a tempo parziale, a prescindere dalla tipologia del contratto che disciplina le modalità di svolgimento della relativa prestazione.
Con la medesima circolare - nell’evidenziare che l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del DLgs. n. 564/1996 è finalizzata unicamente alla copertura dei periodi di attività a part-time e che ha perciò validità limitata - sono state previste apposite condizioni e modalità di esercizio della facoltà e fissati termini di decadenza.
È stato inoltre precisato che in presenza dei requisiti previsti per la prosecuzione volontaria (cessata attività lavorativa, requisiti contributivi di tre anni nel quinquennio o di cinque anni della vita assicurativa ed assenza di cause ostative), deve essere concessa apposita e diversa autorizzazione, efficace a tempo indeterminato e soggetta ai limiti da ultimo previsti dall’articolo 6, comma 2, del DLgs. n. 184/1997 (“La contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza.”).
La diversa valenza dell’autorizzazione ai versamenti volontari concomitanti a periodi di lavoro part-time rispetto a quella della “normale” autorizzazione alla prosecuzione volontaria è stata ribadita con messaggio n. 4486 del 22 febbraio 2008.
In merito a quanto precede si fa presente che l’autorizzazione ai versamenti volontari integrativi dei periodi di lavoro part-time, in quanto speciale autorizzazione, non deve ritenersi soggetta alle limitazioni stabilite dal richiamato articolo 6, comma 2, del DLgs. n. 184/1997.
Detta autorizzazione può essere pertanto utilizzata in relazione a tutti i periodi di lavoro a tempo parziale successivi al 31 dicembre 1996, ancorché contestuali ad altri periodi di contribuzione ovvero a periodi di lavoro part-time successivi alla decorrenza di una prestazione pensionistica.
3.4.) Requisito contributivo per l’autorizzazione ai versamenti volontari correlati a rapporti di lavoro part-time
L’articolo 8 del DLgs. n. 564/1996, al comma 2, stabilisce che possono essere autorizzati ai versamenti volontari per i periodi di occupazione a tempo parziale successivi al 31 dicembre 1996, i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l’IVS ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive che facciano valere almeno un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente la data della relativa domanda.
In merito va osservato che la previsione di tale requisito minimo ha la finalità di facilitare l’accesso degli interessati alla facoltà disciplinata dalla norma sopra richiamata.
Ne consegue che possono accedere ai versamenti volontari integrativi dei periodi di lavoro part-time coloro che, pur non potendo far valere il predetto requisito nel quinquennio precedente la data della relativa domanda, abbiano invece maturato il requisito di anzianità contributiva richiesto per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria dall’articolo 5, comma 2bis, del DLgs. n. 184/1997 ("L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è altresì concessa in presenza dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 47"), vale a dire cinque anni di contribuzione effettiva, a qualunque epoca riferita.
Con l’occasione si ritiene utile richiamare l’attenzione in merito alla necessità di una attenta verifica dei requisiti contributivi in tutti i casi in cui, contestualmente all’autorizzazione ai versamenti volontari per periodi di part-time, venisse richiesta anche l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
In dette ipotesi potrà essere rilasciata tale ultima autorizzazione solo se, alla data della relativa domanda, risulteranno perfezionate le condizioni richieste dalle norme di carattere generale, di cui all’articolo 5, commi 2 (tre anni nei cinque precedenti la domanda) e 2bis (5 anni nella vita assicurativa) e dall’articolo 6, comma 2 (cause ostative alla prosecuzione volontaria), del più volte citato DLgs. n. 184/1997.
In difetto e, ovviamente, in presenza del requisito minimo richiesto dall’articolo 8, comma 2, del DLgs. n. 564/1997 (un anno nel quinquennio precedente), potrà essere concessa la sola autorizzazione ai versamenti volontari integrativi dei periodi di lavoro part-time.
4) Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
Si riportano di seguito le tabelle di ripartizione dei contributi volontari versati nell’anno 2009, relative ai soggetti - distinti per categoria – autorizzati da decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995 ovvero da decorrenza successiva a tale data.
Coefficienti di riparto
CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati entro il 31 dicembre 1995)
decorrenza 1° gennaio 2009
CATEGORIE |
ALIQUOTE % COEF. RIPARTO |
BASE |
QUOTA PENSIONE |
TOTALE IVS |
LAVORATORI DIPENDENTI non agricoli (esclusi domestici) |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,003947 |
27,76% 0,996053 |
27,87% 1,000000 |
LAVORATORI DIPENDENTI Agricoli |
Aliquota Coefficienti |
0,11 % 0,004109 |
26,66 % 0,995891 |
26,77 % 1,000000 |
PESCATORI soggetti alla legge 250/58 |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,010506 |
10,36% 0,989494 |
10,47% 1,000000 |
LAVORATORI occupati in CANTIERI DI LAVORO |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,010055 |
10,83% 0,989945 |
10,94% 1,000000 |
DOMESTICI |
Aliquota Coefficienti |
0,1375% 0,010579 |
12,86% 0,989421 |
12,9975% 1,000000 |
Coefficienti di riparto
CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati dopo il 31 dicembre 1995)
decorrenza 1° gennaio 2009
CATEGORIE |
ALIQUOTE % COEF. RIPARTO |
BASE |
QUOTA PENSIONE |
TOTALE IVS |
LAVORATORI DIPENDENTI non agricoli (esclusi domestici) |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,003507 |
31,26% 0,996437 |
31,37% 1,000000 |
LAVORATORI DIPENDENTI Agricoli |
Aliquota Coefficienti |
0,11 % 0,004089 |
26,79 % 0,995911 |
26,90 % 1,000000 |
PESCATORI soggetti alla legge 250/58 |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,007874 |
13,86% 0,992126 |
13,97% 1,000000 |
LAVORATORI occupati in CANTIERI DI LAVORO |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,007618 |
14,33% 0,992382 |
14,44% 1,000000 |
DOMESTICI |
Aliquota Coefficienti |
0,1375% 0,008335 |
16,36% 0,991665 |
16,4975% 1,000000 |
Il Direttore generale
Crecco
Allegato n. 1
Classi di contribuzione e retribuzione media settimanale
imponibile, valida ai fini della contribuzione volontaria
Decorrenza 1° gennaio 2009
Classi di contribuzione |
RETRIBUZIONE SETTIMANALE |
Retribuzione media settimanale imponibile |
||||||
18 |
fino a € |
183,18 |
183,10 |
|||||
19 |
oltre € |
183,18 |
" " |
195,30 |
189,35 |
|||
20 |
" " |
195,30 |
" " |
208,40 |
201,97 |
|||
21 |
" " |
208,40 |
" " |
222,87 |
215,73 |
|||
22 |
" " |
222,87 |
" " |
239,33 |
230,98 |
|||
23 |
" " |
239,33 |
" " |
257,10 |
248,06 |
|||
24 |
" " |
257,10 |
" " |
274,80 |
265,97 |
|||
25 |
" " |
274,80 |
" " |
295,21 |
285,00 |
|||
26 |
" " |
295,21 |
" " |
318,89 |
307,24 |
|||
27 |
" " |
318,89 |
" " |
342,69 |
330,96 |
|||
28 |
" " |
342,69 |
" " |
366,11 |
354,58 |
|||
29 |
" " |
366,11 |
" " |
390,04 |
378,28 |
|||
30 |
" " |
390,04 |
" " |
413,16 |
401,79 |
|||
31 |
" " |
413,16 |
" " |
439,68 |
426,73 |
|||
32 |
" " |
439,68 |
" " |
466,04 |
453,04 |
|||
33 |
" " |
466,04 |
" " |
492,31 |
479,16 |
|||
34 |
" " |
492,31 |
" " |
518,75 |
505,51 |
|||
35 |
" " |
518,75 |
" " |
544,97 |
531,71 |
|||
36 |
" " |
544,97 |
" " |
571,12 |
558,11 |
|||
37 |
" " |
571,12 |
" " |
597,28 |
584,26 |
|||
38 |
" " |
597,28 |
" " |
623,77 |
610,62 |
|||
39 |
" " |
623,77 |
" " |
650,30 |
636,85 |
|||
40 |
" " |
650,30 |
" " |
676,21 |
663,24 |
|||
41 |
" " |
676,21 |
" " |
702,62 |
689,44 |
|||
42 |
" " |
702,62 |
" " |
729,20 |
715,98 |
|||
43 |
" " |
729,20 |
" " |
755,67 |
742,30 |
|||
44 |
" " |
755,67 |
" " |
782,18 |
768,84 |
|||
45 |
" " |
782,18 |
" " |
808,59 |
795,32 |
|||
46 |
ed oltre € |
808,59 |
809,02 |
|||||
Circolare 75 del 26 Maggio 2009
OGGETTO: Ammortizzatori sociali in deroga - anno 2009.
SOMMARIO:
1.Premessa - Quadro normativo
2.Disciplina ammortizzatori sociali in deroga
2.1 Anticipazione, in via sperimentale per il periodo 2009-2010, dei trattamenti di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione regionali
2.2 Estensione agli ammortizzatori in deroga dei requisiti soggettivi già previsti per CIGS e mobilità
2.3 Eliminazione dell’obbligo del previo esperimento della sospensione per le impreseche intendono richiedere interventi di integrazione salariale in deroga
2.4 Compatibilità delle integrazioni salariali e di altre prestazioni di sostegno del reddito con le prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di 3000 euro per l’anno 2009
2.5 Istruzioni contabili
1. Premessa - Quadro normativo.
L’applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2009 e seguenti trova riscontro normativo nell’art. 2, comma 36, della legge n. 203/2008 nell’art. 19 della L. 2/2009 e nell’art. 7-ter della L. 33/2009.
L'articolo 2, comma 36, della legge n. 203/2008, stabilisce che “nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione (…) il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali”.
L’articolo 19, comma 9-bis, della L. 2/2009 ha previsto che, in sede di prima assegnazione delle risorse di cui alla finanziaria 2008, “nelle more della definizione degli accordi con le Regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle Regioni ed eventualmente alle province”.
In data 12 febbraio 2009 il Governo, le Regioni e le Province autonome hanno concluso un Accordo per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga nel biennio 2009-2010. A tal fine lo Stato ha stanziato risorse nazionali per 5,35 miliardi (di cui 1,4 dal fondo per l’occupazione e 3,95 dal fondo per le aree sottoutilizzate), mentre le Regioni contribuiranno per 2,65 miliardi, a valere sui programmi regionali FSE.
Sulla base di questo Accordo sono stati stipulati gli accordi tra il Ministero del Lavoro e le singole Regioni, nell’ambito dei quali si è definito che alla Regione spetterà il finanziamento del 30% dell’importo erogato, fermo restando l’onere a carico dei fondi nazionali per quanto riguarda il restante 70%, nonché l’intero costo legato alla contribuzione figurativa.
2. Disciplina ammortizzatori sociali in deroga
In base all’articolo 19, comma 8, della L.2/2009, “le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa (…) possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione”.
Contrariamente agli anni scorsi, non è previsto alcun termine per la stipula degli intese territoriali e per il loro recepimento in sede governativa: il termine inizialmente previsto dall’art. 2, comma 36, della legge n. 203/2008 è stato infatti eliminato dall'articolo 7-ter, comma 4, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5.
Il comma 9 del medesimo articolo prevede che possano essere finanziate proroghe, per periodi non superiori a 12 mesi, di ammortizzatori in deroga già concessi a valere sulle risorse dell’anno 2008, con l’osservanza di “abbattimenti” delle prestazioni e con l’obbligo di frequenza di programmi di reimpiego.
Il comma 10-bis dell’articolo 19 prevede che, “ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247”.
Il trattamento, erogabile in caso di licenziamento, si applica ai soli lavoratori non destinatari del trattamento di mobilità concesso per le vie ordinarie, è pari all’indennità di mobilità e la relativa durata è fissata con il provvedimento di concessione. La contribuzione figurativa – prevista nei soli casi in cui il lavoratore avrebbe avuto diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria – avrà la durata e la valenza (ai fini della misura del trattamento di pensione) di quella prevista per l’indennità di disoccupazione ordinaria.
Il comma 10 del medesimo articolo 19, sancisce che il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ivi compresi quelli “in deroga”, “è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale”. Le modalità di applicazione di tale comma saranno precisate con il decreto interministeriale previsto dal comma 3 dello stesso art. 19 in corso di registrazione.
Pertanto, l’autorizzazione della concessione dell’ammortizzatore in deroga è in capo alla Regione o, per le Regioni Liguria, Puglia, Marche, Abruzzo, Sardegna alla rispettiva Direzione Regionale del Lavoro, che decide sulle domande presentate dalle aziende.
In attuazione del comma 3 dell’articolo 7 ter della legge 33/2009, la Regione trasmette all’Inps, in via telematica, le informazioni relative alle autorizzazioni concesse, comprensive dell’indicazione dell’utilizzo del fondo regionale a livello di singola impresa.
Alla ricezione del provvedimento autorizzatorio, l’Inps procede al pagamento della prestazione, in relazione alla disponibilità dei Fondi, previa acquisizione mensile dalle imprese dei dati retributivi necessari per la liquidazione del trattamento. Le imprese devono inviare tali dati all’Inps esclusivamente in via telematica sulla base dell’apposita procedura Inps.
Ai sensi del comma 10 dell’art.19 della legge 2/2009 e succ. modifiche, il pagamento della prestazione può avvenire solo previa sottoscrizione da parte dei beneficiari della dichiarazione di immediata disponibilità -sulla base di una modulistica definita dall’Inps -, a partecipare a progetti di riqualificazione o, per coloro che non sono in costanza di rapporto di lavoro, ad accettare un’offerta lavorativa congrua.
Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dai lavoratori con la modulistica che le aziende inviano all’Inps con le informazioni necessarie al pagamento della prestazione del primo mese (All. 3 SR41).
2.1 Anticipazione in via sperimentale, per il periodo 2009-2010, dei trattamenti di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione regionali.
L’articolo 7-ter prevede, al comma 3, che, “in via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell’elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere presentata all’INPS dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica all’INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l’elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità di attuazione, di gestione dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.”
Due le importanti novità:
Ø il pagamento anticipato che Inps può effettuare prima del provvedimento di autorizzazione, previa presentazione on line della domanda da parte del datore di lavoro all’Istituto;
Ø l’invio telematico da parte delle Regioni dei provvedimenti di autorizzazione.
L’arco temporale di applicazione della normativa sopra citata è determinato dagli eventi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro compresi tra il 1° gennaio 2009ed il 31 dicembre 2010.
La norma si riferisce alle domande relative a trattamenti di integrazione salariale in deroga, con pagamento diretto ai lavoratori interessati.
L’impresa interessata dovrà quindi:
Ø presentare telematicamente domanda all’Istituto, corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali (verbale di consultazione sindacale) e dall’elenco dei beneficiari secondo la procedura resa disponibile dall’Istituto all’indirizzo www.inps.it à Servizi OnLine à Per tipologia di utente à aziende consulenti e professionisti à servizi per le aziende e consulenti à invio domande CIGS. L’applicazione sarà accessibile mediante PIN agli utenti Aziende e consulenti.
Ø presentare contestualmente anche alla Regione (o, a seconda della competenza, al Ministero del Lavoro) la domanda per la relativa autorizzazione corredata come sopra.
La sede INPS competente, cui la domanda sarà destinata per il tramite della procedura informatizzata, verificherà i seguenti requisiti:
Ø requisiti formali della domanda ;
Ø esistenza di adeguata capienza nell’ambito dello stanziamento assegnato alla Regione ai sensi dei decreti interministeriali;
Ø per le domande relative a sospensioni successive alla data del 1° aprile 2009, rispetto del termine di presentazione della domanda alla Regione previsto dal comma 2 dell’articolo 7-ter (venti giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro).
Ø i requisiti soggettivi.
Verificato quanto sopra la sede darà luogo all’anticipazione delle relative prestazioni, con pagamento diretto della stessa ai lavoratori coinvolti dalla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
A fini cautelativi per evitare eventuali indebiti, l’Istituto effettuerà l’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale per un periodo massimo di quattro mesi dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Decorsi quattro mesi senza che sia intervenuto alcun provvedimento autorizzatorio, o in caso di reiezione del provvedimento stesso, la sede procede, dandone comunicazione alla regione, al recupero delle prestazioni anticipate, presso l’azienda, mancando i prescritti requisiti.
Così come dispone il comma 3 della norma citata le Regioni devono trasmettere all’INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori e l’elenco dei lavoratori. Tale trasmissione deve essere effettuata in via telematica e secondo le modalità definite in apposita convenzione tra INPS e singola Regione.
A tal riguardo si richiama l’accordo stipulato fra Stato e Regioni il 12.2.2009 che ha rinviato ad apposita convenzione le modalità attuative, gestionali e dei flussi informativi tra l’INPS e le Regioni ai fini e con l’obiettivo di salvaguardare la regolare erogazione del sostegno al lavoratore.
Alla ricezione dei provvedimenti di autorizzazione regionali, la sede competente provvederà a mutare la natura dell’autorizzazione, da provvisoria in definitiva.
Nel caso in cui il provvedimento autorizzatorio non contempli il pagamento diretto la sede muterà le modalità di pagamento e, a decorrere dalla mensilità successiva a quella di emanazione del suddetto provvedimento, la prestazione sarà anticipata dall’impresa e successivamente conguagliata in sede di dichiarazione e versamento degli oneri contributivi.
2.2. Estensione agli ammortizzatori in deroga dei requisiti soggettivi già previsti per CIGS e mobilità.
Il comma 6 del medesimo articolo 7-ter prevede che “al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito”, si applichino anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, le norme relative ai requisiti soggettivi di accesso già previste per le medesime prestazioni concesse in via ordinaria.
Si applicherà dunque anche alle integrazioni salariali concesse in deroga alla normativa vigente l’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, secondo cui “l'ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria è subordinata al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento” (circolare n. 171 del 4 agosto 1988, punto n. 4).
Si applicherà, invece, alle indennità di mobilità concesse in deroga alla normativa vigente, il requisito relativo all’ “anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni”, previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991.
Si ritiene che non si estenda alle indennità di mobilità in deroga, l’altro requisito previsto nell’articolo 16, comma 1, riguardante la sussistenza di un rapporto di lavoro di carattere continuativo e comunque non a termine; tale interpretazione si impone in quanto, con riferimento agli stessi ammortizzatori sociali in deroga, vale il principio speciale – contenuto nell’articolo 19, comma 8 del decreto legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009 – secondo cui “le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa (…) possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione”.
Nel computo complessivo dei requisiti di anzianità contributiva, in entrambi i casi sopra descritti, il secondo periodo della norma prevede che, con esclusivo riferimento ai lavoratori che fruiscono di prestazioni “in deroga”, l’anzianità aziendale va computata tenendo conto anche delle eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sempre che ricorrano le seguenti condizioni: che non si tratti di redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni; che il lavoratore operi in regime di monocommittenza; che il reddito conseguito nelle mensilità computabili sia complessivamente superiore a 5.000 euro (anche se relativo a più di un anno solare).
I suddetti criteri si applicano a decorrere dal 11 aprile 2009, data di entrata in vigore della norma, facendo riferimento:
Ø per l’indennità di mobilità, alla data del licenziamento;
Ø per le integrazioni salariali, alla data di presentazione della domanda.
2.3. Eliminazione dell’obbligo del previo esperimento della sospensione per le imprese che intendono richiedere interventi di integrazione salariale in deroga
Il comma 9 dell’articolo 7 ter, integrando e modificando l’articolo 19 del decreto legge n. 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009 dispone:
Ø la lettera a) elimina la possibilità – prevista dal testo previgente fino alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione del comma 3 – di concedere gli interventi di tutela previsti dal citato articolo 19, comma 1, lettere a) e b) (indennità di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti in caso di sospensione dell’attività lavorativa) in assenza dell'intervento integrativo degli enti bilaterali.
Ø il nuovo comma 1bis dell’articolo 19 -modificato dal comma 9, lett. b) dell’articolo 7 ter - stabilisce che in assenza dell’intervento integrativo degli Enti Bilaterali i periodi di tutela si considerano esauriti ed i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente. Quindi, laddove non vi sia intervento degli enti bilaterali, è consentito un provvedimento in deroga, in forza del quale i lavoratori potranno fruire dell’integrazione salariale (ovvero, in caso di licenziamento, di mobilità).
Ø il comma 9 lettera c) dell’art. 7 ter, infine, prevede – in via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010 – la possibilità che ai lavoratori interessati da sospensione ex art. 19, comma 1 (lavoratori sospesi e apprendisti sospesi o licenziati), possa essere concesso, a valere sulle medesime risorse previste dal comma 1, un trattamento equivalente a quello previsto per gli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa.
2.4. Compatibilità delle integrazioni salariali e di altre prestazioni di sostegno del reddito con le prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di 3000 euro per l’anno 2009.
L’art. 7-ter, comma 12, lettera b), nel modificare l’art. 70 del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 sul lavoro accessorio, aggiunge il comma 1-bis: «in via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».
La suddetta norma – con efficacia limitata al solo anno 2009 – ha una duplice portata:
da una parte amplia l’ambito soggettivo di applicabilità del “lavoro accessorio”, che potrà quindi essere reso, in qualsiasi settore produttivo, da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito;
dall’altra consente di cumulare le prestazioni integrative del salario e le altre prestazioni di sostegno del reddito con i redditi derivanti da lavori accessori entro il limite di 3.000 euro per anno solare,
Quindi la norma consente ai lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ovvero di prestazioni di sostegno del reddito di effettuare lavoro accessorio, con il limite massimo di 3.000 euro per anno solare.
Il limite dei 3.000 euro è riferito al singolo lavoratore, pertanto va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell’anno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro accessorio.
Ovviamente la norma non esclude la possibilità dei lavoratori in questione di svolgere, a titolo di lavoro accessorio, ulteriori attività, qualora ricorra una delle fattispecie previste nel primo comma dell’articolo 70 del D.Lgs. 276/2003.
Le remunerazioni che superino il limite dei 3.000 euro non danno luogo, tuttavia, a cumulabilità totale, bensì all’applicazione della disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale di tali remunerazioni con le integrazioni salariali e le altre prestazioni di tutela del reddito, per le quali si rimanda ad istruzioni impartite in precedenza (per le integrazioni salariali si vedano le circolari n. 171 del 4.8.1988, n. 179 del 12.12.2002 e n. 75 del 12.4.07; per la disoccupazione ordinaria la circ. n. 3-275 Prs del 03.10.1957, punto XI; per la mobilità la circ. n. 16 del 23 gennaio 1997).
Destinatari della disposizione sono i percettori di prestazioni di integrazione salariale o sostegno al reddito. In tale seconda accezione, quindi, si fanno rientrare le indennità direttamente connesse con uno stato di disoccupazione, quali le prestazioni di disoccupazione ordinaria, di mobilità, nonché i trattamenti speciali di disoccupazione edili. Non rientrano invece le prestazioni pagate “a consuntivo” sulla base del numero di giornate lavorate nel corso dell’anno precedente (quali le indennità di disoccupazione in agricoltura e quella non agricola con requisiti ridotti), per le quali il problema di compatibilità e cumulabilità con remunerazione da attività di lavoro subordinato o autonomo non si pone.
Per quanto concerne la cumulabilità, il lavoratore che percepisce emolumenti da lavoro accessorio nel limite dei 3.000 euro annui, potrà continuare a percepire l’integrazione salariale o l’altra prestazione a sostegno del reddito, per l’intero spettante, senza che questa venga sospesa o ridotta.
Nel caso della mobilità, in particolare non si applicherà l’istituto della sospensione dell’indennità di cui all’articolo 8, comma 7, della legge n. 223/1991.
Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrano nel limite dei 3.000 euro annui l’interessato non sarà obbligato a dare alcuna comunicazione all’Istituto.
Laddove fosse superato il limite dei 3.000 euro ad anno solare, il lavoratore ha l’obbligo di presentare preventiva comunicazione all’istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno 2009 e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà fatta, eventualmente, prima che il compenso determini eccedenza e superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato ad altri redditi per lavoro accessorio.
Con apposito messaggio saranno date, a cura della Direzione Centrale Bilanci e servizi fiscali, istruzioni relative al recupero di indebiti sia per il caso di mancata concessione del trattamento sia per quello di decadenza per mancato rispetto della dichiarazione di disponibilità.
Il Direttore generale
Crecco
Circolare 82 del 16 giugno 2009
OGGETTO:
Chiarimenti sull’indennità di malattia durante periodi di integrazione salariale
SOMMARIO:
1. Cassa Integrazione Straordinaria e indennità di malattia
2. Cassa Integrazione Ordinaria e indennità di malattia
Con la presente circolare si intende fornire un riassunto dei criteri, derivanti dalla legge e dagli orientamenti giurisprudenziali, che regolano il concorso tra indennità di malattia e integrazioni salariali.
Sull’argomento le circolari emanate in passato dall’Istituto – la n. 50943 del 8.2.1973 (punto C), la n. 134362 AGO-84 del 22.4.1980, la n. 134368 AGO-14 del 28.1.1981 – appaiono superate in alcuni punti da una costante giurisprudenza.
1) Cassa Integrazione Straordinaria e indennità di malattia
Per quanto riguarda le integrazioni salariali straordinarie si confermano le istruzioni già dettate al punto C della circ. 50943 del 8.2.1973, recentemente riprese nel messaggio n. 28449 del 23.12.2008.
L’art. 3 della legge n. 464/1972 prevede che la CIGS «sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera a carico degli enti gestori dell’assicurazione contro le malattie». Tale disposizione si applica ai lavoratori, operai o impiegati, sospesi dal lavoro.
Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali straordinarie: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa e non vi è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.
Qualora lo stato di malattia sia antecedente all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa per CIGS si avranno due casi:
- se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIGS dalla data di inizio della stessa;
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
Si ricorda inoltre che gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali danno diritto alle relative indennità a carico dei relativi enti assicuratori ed esulano pertanto dal concetto di malattia di cui alla presente trattazione.
2) Cassa Integrazione Ordinaria e indennità di malattia
Per quanto riguarda invece la CIGO, le circolari n. 134362 AGO-84 del 22.4.1980 e 134368 AGO-14 del 28.1.1981, stabilivano che in caso di malattia coincidente con un periodo di cassa integrazione ordinaria, sia ai lavoratori sospesi che ai lavoranti ad orario ridotto spetta esclusivamente l’indennità di malattia. Tale criterio si fondava sull’art. 3 del D.Lgs.Lgt. n. 788/45 secondo cui “l'integrazione non è dovuta agli operai lavoranti ad orario ridotto per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione”.
Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza in numerose e concordi sentenze (v. Cass. nn. 917/1984, 4937/1984, 91/1986, 5219/1987), «le indiscutibili differenze tra cassa integrazione straordinaria e ordinaria non escludono infatti, che quando la attività produttiva è già totalmente sospesa per intervento della cassa integrazione, sia ordinaria che straordinaria, ed il lavoratore usufruisce del relativo trattamento, la malattia non può determinare quella sospensione del rapporto (art. 2110 cod. civ.) cui la indennità di malattia è correlata; mentre, nel caso inverso, e cioè in quello di malattia in atto alla data d'intervento della cassa integrazione (se ovviamente richiesta anche per il lavoratore ammalato), la sostituzione dell'integrazione salariale alla indennità giornaliera contrattualmente integrata è pienamente giustificata dal principio che, a norma dell'art. 2110 cod. civ., non può competere al lavoratore ammalato più di quanto è riconosciuto al lavoratore in servizio» (v. sent. 23 aprile 1982, n. 2522).
Nonostante l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 464 (che, come sopra accennato, dispone che il trattamento di integrazione salariale sostituisce la indennità giornaliera di malattia) si riferisca esplicitamente alla sola cassa integrazione straordinaria, la costante giurisprudenza della Suprema Corte ha evidenziato che «quando l'intervento ordinario della cassa sia relativo alla sospensione della attività produttiva (non già alla mera contrazione della stessa attività), sussiste una piena identità di ratio, che consente di estendere a questa ultima ipotesi la regola stabilita per la cassa integrazione straordinaria e cioè quella che il trattamento di integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista» (Cass. civ. sez. lav. n. 5219 del 13.6.1987).
Pertanto si applicheranno, anche in caso di malattia durante un periodo di Cassa integrazione ordinaria, gli stessi criteri descritti al punto 1 della presente circolare, che di seguito si riepilogano.
Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali ordinarie: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.
Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa per CIGO si avranno due casi:
- se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIGO dalla data di inizio della stessa;
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
IL Direttore generale
Crecco