Eureka Previdenza

Circolare n. 271 del 27 novembre 1991

Oggetto:

Gestione speciale CD/CM. Accreditamento dei con- tributi figurativi per servizio militare. Chiarimenti ai fini dell'istruttoria e della definizione delle domande di riscatto dei contributi obbligatori 1957/61.

1 - Accreditamento dei contributi figurativi per servizio
    militare nella Gestione speciale CD/CM e loro computo ai
    fini del calcolo dell'onere di riscatto.
     E'  stato  segnalato che alcuni assicurati, nel presen-
tare la domanda di riscatto,  hanno  chiesto  contemporanea-
mente  anche  l'accreditamento dei contributi figurativi per
periodi di servizio militare.
     In  relazione  a  cio'  e' stato posto il quesito se ai
fini della determinazione  dell'onere  di  riscatto  debbano
essere computati anche i contributi figurativi predetti.
     Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni.
     Le richieste di accreditamento figurativo devono essere
sempre definite prima della lavorazione  delle  pratiche  di
riscatto.
     Le Sedi, in base alla posizione fatta  valere  dall'as-
sicurato,  devono  verificare  se l'accreditamento richiesto
debba essere effettuato o meno nella Gestione  speciale  dei
CD/CM.
     Al riguardo si  rammenta  che,  se  il  richiedente  e'
iscritto  anche  nell'assicurazione  generale  obbligatoria,
l'accreditamento deve essere sempre effettuato in  quest'ul-
tima assicurazione.
     Se  l'assicurato  non  risulta  titolare  di  posizione
nell'assicurazione      generale  obbligatoria,  ma  risulta
iscritto oltre che nella Gestione speciale  CD/CM  anche  in
altra Gestione speciale dei lavoratori autonomi, la gestione
in cui deve essere effettuato l'accreditamento dovra' essere
individuata applicando le disposizioni  di  cui  all'art.  8
della legge n. 23 aprile 1981, n. 155 (1).
     Di conseguenza, il servizio militare sara'  accreditato
nella  Gestione  speciale  in  cui  l'assicurato,  nell'anno
solare in cui si colloca il servizio militare, risulta  aver
versato  i  contributi  obbligatori ovvero, non esistendo in
detto anno alcun  contributo  obbligatorio,  nella  Gestione
speciale  in  cui,  risalendo  a ritroso, risulta versata da
ultimo  una  contribuzione  obbligatoria.  Se  il   servizio
militare   si   colloca   in  periodi  anteriori  all'inizio
dell'assicurazione, la Gestione speciale in cui deve  essere
effettuato  l'accreditamento  e' ovviamente quella in cui ha
inizio l'assicurazione medesima.
     Se  i  contributi  figurativi devono essere accreditati
nell'assicurazione generale obbligatoria o in  una  gestione
speciale  diversa  da quella dei CD/CM, i contributi stessi,
in conformita' con quanto precisato al punto 2 della  circo-
lare  n. 223 del 16 settembre 1991, non devono essere compu-
tati per il calcolo dell'incremento della quota di  pensione
annua derivante dall'operazione di riscatto.
     Se invece  i  contributi  figurativi  sono  accreditati
nella  Gestione  speciale  CD/CM essi devono essere presi in
considerazione ai fini del calcolo suddetto.
     Per  quanto  concerne  il  contributo  base e il valore
reddituale da attribuire  a  ciascuna  settimana  figurativa
accreditata  nella  Gestione si fa rinvio a quanto precisato
rispettivamente al paragrafo  IV  della  circolare  n.  6306
R.C.V. - n.60077 A.G.O. - n. 11750 O./173 del 24 luglio 1982
(3) e al punto 3 della circolare n. 242 del 10 ottobre 1991.
     Chiarito quanto sopra si avvertono le Sedi che, ai fini
di un corretto calcolo  dell'onere  di  riscatto,  si  rende
necessario  invitare  gli  interessati  che non abbiano gia'
chiesto, anteriormente o  contestualmente  alla  domanda  di
riscatto,  l'accreditamento dei contributi figurativi, a far
conoscere se  possono  far  valere  periodi  da  accreditare
figurativamente  e,  in  caso  affermativo,  a presentare la
relativa domanda debitamente documentata.
2 - Soggetti iscritti negli elenchi CD/CM per periodi
    anteriori al compimento del 14  anno di eta'.
     In occasione dell'esame  di  domande  di  riscatto  dei
contributi  CD/CM  relativi  al  periodo  1957/61 sono stati
rilevati, da  parte  di  alcune  Sedi,  casi  di  assicurati
iscritti  negli  elenchi di categoria per l'anno intero, pur
avendo compiuto l'eta' minima per l'assoggettamento  all'ob-
bligo assicurativo (14 anni) nel corso dell'anno medesimo.
     Al riguardo si osserva  che  tali  situazioni  sono  da
porsi  in  relazione  alla norma di cui all'art. 5, comma 5,
della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (2), secondo  la  quale
gli  accreditamenti  dei contributi ai CD/CM dovevano essere
effettuati, all'epoca, sulla base della  composizione  della
famiglia quale risultava al  31  dicembre  dell'anno  cui  i
contributi si riferivano.
     Si fa presente  peraltro  che  l'applicazione  di  tale
norma trova un limite nel principio di carattere generale in
base al quale l'obbligo assicurativo non puo' sorgere  prima
della data di compimento del 14  anno di eta'.
     Pertanto  nei  confronti  dei  CD/CM  che,  durante  il
periodo  di vigenza della citata disposizione della legge n.
1047, risultano iscritti negli elenchi per l'intero anno nel
corso  del  quale  hanno compiuto l'eta' minima prevista per
l'assoggettamento  all'obbligo  assicurativo,  deve   essere
accreditato un numero di contributi proporzionato al periodo
intercorrente fra la data di compimento del 14  anno di eta'
e il 31 dicembre.
     Come  ulteriore  conseguenza,  nei  casi  predetti,  il
numero di giornate da ammettere a riscatto non potra' essere
ovviamente quello che l'assicurato ha richiesto per l'intero
anno,  bensi'  quello  risultante  dalla  riduzione  di tale
numero in misura proporzionale al periodo  compreso  tra  la
data  del compimento del 14  anno di eta' e la fine dell'an-
no.
                                IL DIRETTORE GENERALE
                                    F.TO BILLIA
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(1) V. "Atti Ufficiali" 1981, pag. 794.
(2) V. "Atti Ufficiali" 1957, pag. 877.
(3) V. "Atti Ufficiali" 1982, pag. 2395.

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