Eureka Previdenza

Circolare 145 del 28 giugno 1993

All. 1
OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia. Questioni varie.
1)   Lavoratori ricoverati in luogo di cura
     Sono  stati  chiesti  chiarimenti  in  ordine  alla  misura  con   cui
liquidare  l'indennita' di malattia ad un assicurato ricoverato in ospedale
tenuto all'abituale mantenimento dei  figli  congiuntamente  al  coniuge  -
anch'egli  lavoratore dipendente - il quale risulta percettore dell'assegno
per nucleo familiare.
     Sull'argomento e' noto che la nuova disciplina in tema di  trattamenti
di  famiglia (legge n. 153/1988), che prescinde dal requisito della vivenza
a carico  ai  fini  del  riconoscimento  della  relativa  prestazione,  non
comporta   la   cessazione   di   altri   diritti   o  benefici  dipendenti
dall'esistenza del requisito suddetto, tra i quali, per quanto concerne  la
materia   delle   prestazioni  economiche  di  malattia,  il  diritto  alla
corrispondente indennita' nella normale misura intera in caso  di  ricovero
(vds. anche circ. n. 263/1988).
     Cio'  posto,  va  considerato  che,  alla  luce  del  quadro normativo
attuale, improntato sul principio dell'uguaglianza tra coniugi  (artt.  147
e  148  c.c.,  nel testo di cui alla legge n. 151/1975, legge n. 903/1977 e
sentenza Corte Costituzionale  n.  105/1980,  secondo  cui  il  trattamento
familiare  spettante  per  i  figli  a  carico  puo' essere corrisposto "in
alternativa alla donna lavoratrice alle stesse condizioni e con gli  stessi
limiti   previsti   per   il   lavoratore"),   gli   effetti   connessi  al
riconoscimento  del  requisito  del  carico  familiare  devono   intendersi
operanti  nei  confronti  dei singoli soggetti che risultano aver titolo al
riconoscimento in questione.
     In  relazione  a  quanto  precede,  poiche'  ai  sensi della normativa
concernente gli assegni familiari (T.U. approvato con  D.P.R.  30.5.1955  e
successive  modificazioni  ed integrazioni), cui deve, pertanto, continuare
ad aversi riguardo ai fini erogativi di interesse, il  carico  familiare  -
sussistendo,  beninteso  le condizioni reddituali dei figli unitamente agli
altri requisiti previsti se non trattasi di figli minori - e'  attribuibile
ad   entrambi   i  coniugi,  anche  indipendentemente,  come  detto,  dalla
effettiva percezione  del  relativo  trattamento  economico  previdenziale,
nella   fattispecie   rappresentata   la   indennita'   di  malattia  sara'
corrisposta in misura intera.
2)   Certificazioni particolari.
a) Prestazioni di pronto soccorso.
     Secondo i criteri in atto  (v.  circ.  n.  11/1991,  nota  n.  8),  il
referto  di  pronto  soccorso  non  e'  valido,  di  per  se', ad attestare
l'incapacita' al lavoro.
     Sulla questione, circa la quale sono pervenuti specifici  quesiti,  si
precisa quanto segue.
     Come  noto,  il  diritto  alla  indennita' di malattia presuppone, tra
l'altro,  la  sussistenza  dell'incapacita'  lavorativa,  che  deve  essere
certificata  dal  medico  curante sul previsto modulario (legge n. 33/1980,
art. 2, c. 1).
     Al riguardo, premesso che l'Istituto,  sia  pure  in  casi  del  tutto
eccezionali,  riconosce  validita'  alla  certificazione  di incapacita' al
lavoro rilasciata su ricettario privato (v.  circ.  n.  134368  AGO/14  del
28.1.1981),  purche',  ovviamente,  dalla  stessa  siano  rilevabili i dati
richiesti dalla normativa vigente, si  osserva  che  i  referti  di  pronto
soccorso  ne  sono  spesso carenti, mancando talvolta perfino l'indicazione
della prognosi.
     Va  precisato,  altresi',  che,  allorche'  questa  e'  indicata,   e'
generalmente   da  intendersi  di  natura  strettamente  "clinica",  salvo,
ovviamente, diversa precisazione (che renderebbe il referto valido ai  fini
previdenziali).
     Istanze  di  lavoratori  che abbiano omesso, in buona fede, di inviare
regolare certificato di malattia, ovvero l'abbiano  trasmesso  in  ritardo,
essendosi  limitati ad inviare il referto di pronto soccorso contenente una
prognosi clinica, potranno, comunque,  essere  considerate  favorevolmente,
previo conforme giudizio sanitario.
     Eventuali  ritardi  nell'invio  del  referto di pronto soccorso di cui
trattasi saranno considerati secondo le  disposizioni  generali,  anche  ai
fini della giustificabilita' dei motivi addotti.
b) Trattamenti di fisiochinesi terapia.
     Si  ricorda  che  la  mera prescrizione di trattamenti di fisiochinesi
terapia non da'  titolo,  di  per  se',  all'erogazione  delle  prestazioni
economiche  di  malattia,  non  potendosi  a  tale attestato riconoscere la
dignita' di "certificato di malattia"  in  quanto  carente  dell'essenziale
requisito  della  incapacita'  al  lavoro  in  relazione  alla diagnosi. In
presenza di casi del genere la sussistenza del  rischio  assicurato  verra'
valutata   dal   sanitario   di   Sede,  sulla  base  della  certificazione
integrativa che dovra' essere  prodotta,  secondo  quanto  stabilito  dalla
circ.  n.  48/1993  (parte  II,  par.  A,  punto  2,  lett. e), verificando
altresi'  l'osservanza  degli  adempimenti  previsti  nell'eventualita'  di
temporaneo   allontanamento   dal   proprio   domicilio,   con  particolare
riferimento ad  eventuali  controindicazioni  sul  decorso  della  malattia
(circ. n. 38 PMMC/1987).
     Si  raccomanda  inoltre  di  seguire con particolare attenzione quelle
situazioni che, anche a  prescindere  da  trattamenti  di  terapia  fisica,
potrebbero  sottendere  soluzioni  alternative a fruizioni di cure termali,
con elusione della relativa normativa.
3)   Aderenti alle organizzazioni  di  volontariato.  Legge  11.8.1991,  n.
     266.
     Si  fa riferimento alla legge in epigrafe, la quale ha stabilito (art.
4) che le organizzazioni di  volontariato  di  cui  all'art.  3  (1)  della
medesima  legge  devono assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e
le  malattie  connessi  allo  svolgimento  dell'attivita'  di  volontariato
stesso  nonche'  per  la  responsabilita'  contro  terzi,  ed ai successivi
decreti ministeriali  del  14.2.1992  e  del  16.11.1992.  Ai  sensi  della
richiamata  normativa  l'obbligo  assicurativo di cui trattasi e' adempiuto
per il tramite di assicurazioni private.
     Cio' premesso, per quanto di  interesse,  si  chiarisce  innanzitutto,
come   del   resto  ovvio,  che  la  semplice  qualita'  di  aderente  alle
organizzazioni   in   questione   non   e'   prevista   come   titolo   per
l'assicurazione  di malattia all'Istituto ai fini del diritto alla relativa
indennita' economica giornaliera.
     Qualora, peraltro, i soggetti in questione risultino aver diritto,  in
dipendenza    dell'attivita'    svolta    in   altro   ambito   lavorativo,
all'indennita' di malattia da  parte  dell'INPS,  deve,  invece,  ritenersi
sussistente  l'obbligo  per  l'Istituto,  con  applicazione  delle consuete
regole,  di  corrispondere  l'indennita'  stessa,  pure  se  l'evento   sia
riconducibile all'attivita' di volontariato suddetta.
     Resta  inteso  che,  in relazione alla obbligatorieta', prevista dalla
legge, di detta garanzia assicurativa, qualora  nelle  polizze  stesse  sia
prevista  la  corresponsione di una somma giornaliera (o anche complessiva,
ma che non si riferisca soltanto ai danni fisici  subiti  bensi',  pure  se
indirettamente,  alla temporanea incapacita' allo svolgimento della normale
attivita'),  fara'  carico  all'Istituto  soltanto  la  differneza  tra   i
trattamenti  erogati, fino alla concorrenza dell'importo dovuto a titolo di
indennita' di malattia.
     Cio' in applicazione  del  principio  di  carattere  generale  di  cui
all'art.  6  della  legge 11.1.1943, n. 138, che esclude la possibilita' di
cumulo  tra  l'indennita'  di  malattia  ed  altro  trattamento  economico,
riferito  allo  stesso  evento da tutelare, corrisposto da terzi. Eventuali
somme corrisposte in piu' al lavoratore dovranno  essere,  di  conseguenza,
recuperate  per  il  tramite  del  datore  di  lavoro,  ovvero  dalle  Sedi
interessate nei casi di pagamento diretto.
     L'individuazione, anche ai fini suddetti,  della  casistica  in  esame
potra'  avvenire  attraverso  il verbale della dichiarazione del lavoratore
che, qualora dalla certificazione si evidenzi la possibilita' di un  evento
morboso  imputabile  a  responsabilita'  di terzi o dovuto a infortunio sul
lavoro  o   a   malattia   professionale,   viene   inviato,   come   noto,
all'interessato.  L'adempimento, analogamente a quanto gia' previsto per la
rilevazione di situazioni morbose addebitabili  a  malattia  professionale,
dovra'   essere   curato,   pure  per  la  conoscenza  piu'  precisa  delle
circostanze che hanno determinato l'insorgenza dell'affezione, in  presenza
di  malattie  (ad  es.  AIDS)  che  potrebbero  essere  state  contratte in
dipendenza dell'attivita' di volontariato svolta.
4)   Invito a visita medica di controllo ambulatoriale.
     Tenuto  conto  che  la   contestazione   dell'assenza   al   controllo
domiciliare  e'  in genere effettuata dal medico all'atto della riscontrata
assenza  mediante  rilascio  di  invito  a  visita  medica   di   controllo
ambulatoriale,  in  relazione  alla  rilevanza,  ai  fini  di  un  corretto
rapporto con l'utenza, di una adeguata  informativa  agli  interessati,  e'
stato  predisposto  un  nuovo  modello  di  invito,  secondo  il fac-simile
allegato 1.
     Alla stampa di detto modello, che sostituisce i modelli  all.  2  e  3
alla  circolare n. 166/1988 (con gli aggiornamenti di cui alla circolare n.
65/1989), provvederanno, come di consueto, le Sedi.
5)   Lavoratori agricoli a tempo determinato. Massimo indennizzabile.
     Con circolare n. 220 dell'11.9.1992, sono state  impartite  istruzioni
nel  senso che puo' essere considerata utile ai fini del raggiungimento del
numero di giornate (51) necessario,  per  i  lavoratori  agricoli  a  tempo
determinato,  per  il  diritto  alle  prestazioni  economiche  di malattia,
l'attivita'   svolta   nell'anno   precedente    nel    medesimo    settore
agricolo, ma a tempo indeterminato.
     Al  riguardo,  in  relazione  a  quesiti  posti,  si  precisa  che  la
disposizione  impartita  con  la  sopracitata circolare rileva ai soli fini
del raggiungimento  del  suddetto  requisito  occupazionale  minimo,  ferma
restando,  sul piano erogativo, l'applicazione della specifica normativa in
essere per i lavoratori  agricoli  a  tempo  determinato  (ad  es.  computo
dell'indennita'   sulla  retribuzione  convenzionale;  massimo  assistibile
previsto dalla circolare n. 134420 AGO/157 del 16.7.1984 per  l'ipotesi  di
primo anno di lavoro).
     Resta  inteso  che,  nel  caso  evidenziato  nella citata circolare n.
220/1992, di lavoratore  avente  diritto  all'indennita'  per  entrambe  le
attivita'  lavorative in questione, l'eventuale prestazione da erogare - se
piu' favorevole - in dipendenza del lavoro agricolo a tempo  indeterminato,
sara'  corrisposta  sulla  base  delle  norme  applicabili  a  quest'ultimo
settore.
6)   Malattia a cavaliere di due anni solari.
     In esito a  richieste  di  chiarimenti  sullo  specifico  aspetto,  si
ritiene  utile precisare in via generale che, nel caso di malattia iniziata
in un anno che si protrae ininterrottamente nell'anno seguente, il  diritto
alle    prestazioni    puo'    essere   riconosciuto   soltanto   nell'anno
immediatamente successivo a quello di  inizio  della  malattia  stessa;  di
conseguenza,   l'erogazione   dell'indennita',   negli  anni  seguenti,  e'
subordinata  alla  ripresa  dell'attivita'  lavorativa,  ovviamente   anche
presso   diverso   datore  di  lavoro,  con  applicazione  delle  ordinarie
disposizioni in tema di "copertura assicurativa".
     Si ribadisce comunque che, per l'indennizzabilita', nel secondo  anno,
della malattia "a cavaliere", si deve tener conto dei seguenti criteri:
-    quando  nell'anno  di insorgenza dell'evento non e' stato raggiunto il
     massimo assistibile annuo, la malattia in  corso  al  31  dicembre  e'
     autonomamente  indennizzabile a partire dal 1' gennaio successivo, per
     un massimo di ulteriori 180 giorni;
-    quando nell'anno di  insorgenza  dell'evento  il  massimo  assistibile
     annuo  e'  stato  raggiunto  prima  del  31  dicembre,  il  ripristino
     dell'indennita',  al  1'  gennaio  successivo,  per  un   massimo   di
     ulteriori   180   giorni,  non  e'  automatico,  ma  subordinato  alle
     condizioni  previste  dalla  circolare  n.  144/1988  (permanenza  del
     rapporto  di  lavoro,  con  oneri  retributivi,  sia  pure limitati, a
     carico dell'azienda).
                                         IL DIRETTORE GENERALE
                                          F.to D.ssa MANZARA
---------------------------
(1)  Trattasi  di  organismi  liberamente  costituiti  al fine di svolgere,
     esclusivamente a scopo solidaristico, attivita' di  volontariato,  che
     si  avvalgono  in  modo  determinante  e  prevalente delle prestazioni
     personali,  volontarie  e  gratuite  dei  propri  aderenti,   iscritti
     obbligatoriamente  in  apposito  registro  tenuto dalle organizzazioni
     interessate.  Non  incidono  sulla  gratuita'   dell'opera   eventuali
     rimborsi   delle   spese   sostenute  effettivamente  per  l'attivita'
     prestata, entro limiti preventivamente stabiliti.
                                                       All. 1
Logo   (oppure
INPS    U.S.L.)
Sede di
 OGGETTO:      Invito a visita medica di controllo
                                   Sig. ...........................
                                   Via ............................
                                   CAP ........ Citta' ............
     Gentile Signore,
Lei e' risultato assente al controllo domiciliare del ........ (1)
possesso, a visita di controllo medico-legale presso la  U.S.L.  ..........
in   Via  ..................  ,  n.  ......  alle  ore  ......  del  giorno
.................. , a meno che non abbia gia'  ripreso  il  lavoro  oppure
sia stato giudicato in condizioni di riprenderlo per la predetta data.
                                   IL MEDICO DI CONTROLLO
                                   ......................
---------------------------
(1)  Da compilarsi solo se l'invito fa seguito ad una assenza domiciliare.
.........................................................................
          AVVERTENZE PER I LAVORATORI AVENTI DIRITTO ALL'INDENNITA'
                    DI MALATTIA A CARICO DELL'I.N.P.S.
Le assenze alle visite di controllo domiciliari e la mancata  presentazione
a quelle ambulatoriali comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni:
-    prima assenza: trattenuta dell'intera indennita' fino a 10 giorni;
-    seconda assenza: trattenuta della meta' per il restante periodo;
-    terza  assenza:  trattenuta  dell'intera  indennita'  dalla data della
     terza assenza.
Non si applica la sanzione nei casi in cui l'assenza sia stata  determinata
da motivi non rinviabili.
Per  questi  casi,  Lei  potra'  fornire,  entro  10  giorni   dalla   data
dell'assenza,  alla  Sede INPS di residenza, adeguata documentazione che ne
comprovi i motivi.
Le  facciamo  presente  che,  in linea di massima, non sono ritenute idonee
attestazioni rilasciate in data successiva  a  quella  dell'assenza,  salvo
che non provengano da strutture pubbliche.
Si chiarisce  comunque  che  la  presentazione  alla  visita  di  controllo
ambulatoriale  di  cui  al presente invito non e' motivo di giustificazione
dell'assenza a visita domiciliare.

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