Eureka Previdenza

Circolare 165 del 15 luglio 1993

OGGETTO: Articolo 4 del decreto legge 19  settembre 1992, n. 384,
         convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Termine
         per  la  proposizione  dell'azione   giudiziaria   nelle
         controversie  in  materia  di  prestazioni.  Regolamento
         delle spese, competenze e onorari dei giudizi.
                           PARTE PRIMA
        TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA
1 - DURATA DEL TERMINE
L'articolo 4 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, conver-
tito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha sostituito con  ef-
fetto  dal  19 settembre 1992, data di entrata  in  vigore  dello
stesso  decreto,  i commi secondo e terzo  dell'articolo  47  del
D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, a mente dei quali l'azione  giudi-
ziaria poteva essere proposta entro il termine di dieci anni, per
le controversie in materia di trattamenti pensionistici, ed entro
il termine di cinque anni, per le controversie in materia di pre-
stazioni a carico dell'assicurazione contro la tubercolosi e del-
l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
Per  effetto delle nuove disposizioni il termine per la  proposi-
zione  dell'azione  giudiziaria e' stabilito in tre anni, per  le
controversie in materia pensionistica, ed in un anno, per le con-
troversie in materia di prestazioni temporanee.
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2 - NATURA E DECORRENZA DEL TERMINE
Ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 47 del D.P.R. 30
aprile 1970, n. 639, nel testo sostituito dal comma 1  dell'arti-
colo  4  del  decreto legge n. 384 risultante dalla legge di con-
versione n. 438, "per le controversie in  materia  di trattamenti
pensionistici  l'azione giudiziaria puo' essere  proposta, a pena
di decadenza, entro il termine di  tre    anni    dalla  data  di
comunicazione  della decisione del ricorso pronunziata dai compe-
tenti Organi dell'Istituto o dalla data di scadenza  del  termine
stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla
data di scadenza dei termini  prescritti  per  l'esaurimento  del
procedimento  amministrativo, computati a decorrere dalla data di
presentazione della richiesta di prestazione".
"Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione  di
cui    all'articolo  24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione
giudiziaria  puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro  il
termine di un anno dalle date di cui al precedente comma".
La  normativa  in  esame  ribadisce  la  natura  decadenziale del
termine    per  la  proposizione  dell'azione  giudiziaria,  gia'
affermata,  con  riferimento all'originaria formulazione dell'ar-
ticolo 47 del D.P.R.  n. 639, dall'articolo 6 del  decreto  legge
29  marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1  giugno 1991, n.
166.
La  natura  decadenziale del termine comporta  per  l'interessato
l'onere  di proporre l'azione giudiziaria nel termine  perentorio
prescritto dalla legge, trascorso il quale l'impugnazione diventa
inammissibile; a norma  dell'articolo 2966 del codice civile, in-
fatti, la decadenza e' impedita  soltanto dalla proposizione del-
l'azione giudiziaria, non trovando per la stessa applicazione  le
norme relative all'interruzione ed alla sospensione del termine.
Il termine per la proposizione  dell'azione  giudiziaria  decorre
alternativamente:
- dal  giorno  successivo  alla data di comunicazione della deci-
  sione    del    ricorso  pronunziata  dai   competenti   Organi
  dell'Istituto;
- dal  giorno successivo alla data di scadenza del termine stabi-
  lito per la  pronunzia della   predetta  decisione,  cioe'  dal
  novantunesimo  giorno successivo alla data di presentazione del
  ricorso  ( articolo  46, comma 6,  della  legge 9  marzo  1989,
  n. 88);
- dal  giorno  successivo  alla data di scadenza dei termini pre-
  scritti per l'esaurimento  del    procedimento  amministrativo,
  computati  a  decorrere  dalla  data di presentazione della ri-
  chiesta  di    prestazione,  cioe'  dal  trecentunesimo  giorno
  successivo  alla  data  della   richiesta medesima. Il predetto
  termine e'  determinato  sommando  al  termine  di  120  giorni
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  previsto dall'articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 per
  la formazione del silenzio rifiuto, il termine di 90 giorni per
  il  ricorso  al  Comitato Provinciale e il termine di 90 giorni
  per la decisione del ricorso, previsti dall'articolo 46,  commi
  5 e 6, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Relativamente  a  tale  ultima  fattispecie  va  considerato  che
l'articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n.533, il quale  dispone
che  "in  materia  di  previdenza  ed assistenza obbligatorie, la
richiesta all'Istituto assicuratore si intende respinta, a  tutti
gli  effetti  di  legge,  quando siano trascorsi 120 giorni dalla
data di presentazione senza che l'Istituto si sia pronunciato" e'
norma  dettata  a  tutela  del  lavoratore,  nell'intendimento di
accelerare la prima fase del procedimento amministrativo mediante
la qualificazione del silenzio come reiezione della richiesta.
L'inutile decorso del termine segna solo il momento a partire dal
quale l'interessato puo' proporre  ricorso,  senza  peraltro  che
l'Amministrazione perda la potesta' di pronunciarsi con decisione
tardiva.
Non si puo' non tener conto, inoltre, della  circostanza  secondo
cui  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, pur non abrogando la disci-
plina relativa al  silenzio  rifiuto,  conferma  l'obbligo  della
pubblica   amministrazione  di  concludere  il  procedimento  con
l'adozione di un provvedimento espresso.
Pertanto, fermo restando che  la  decisione  sulla  richiesta  di
prestazione qualora intervenga prima del 120  giorno, preclude la
formazione del silenzio-rifiuto, la decisione sulla richiesta  di
prestazione,  intervenuta successivamente al 120  giorno fa venir
meno il presupposto del silenzio-rifiuto.
Di conseguenza, in tale  ipotesi,  assume  rilievo  ai  fini  del
decorso  del  termine  di  decadenza la data di comunicazione del
provvedimento adottato sulla richiesta di prestazione.
Qualora, pertanto, il provvedimento in ordine alla  richiesta  di
prestazione  venga  adottato  in  data anteriore o successiva ri-
spettivamente alla scadenza del termine di 120 giorni  o  di  300
giorni,  il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre dal
181  giorno successivo a quello di  comunicazione  del  provvedi-
mento.
In  caso  di presentazione del ricorso avverso la decisione sulla
richiesta di prestazione, il termine per la proposizione  dell'a-
zione  giudiziaria  decorre  dal  giorno  successivo alla data di
comunicazione della decisione del ricorso ovvero dal  91   giorno
successivo  alla  data  di  presentazione del ricorso, sempreche'
tali date si collochino  entro  il  180   giorno  dalla  data  di
comunicazione della decisione sulla richiesta medesima.
Il  termine  per la proposizione dell'azione giudiziaria non puo'
comunque decorrere da data successiva al 180  giorno  dalla  data
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di  comunicazione della decisione sulla richiesta di prestazione.
Il ricorso amministrativo presentato o comunque  pervenuto  oltre
il  termine  previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria
e' inammissibile.
In tale contesto il termine di  300  giorni  dalla  presentazione
della   domanda  deve  ritenersi  operante  esclusivamente  negli
sporadici casi in cui non  venga  adottato  il  provvedimento  in
ordine  alla richiesta di prestazione. Tale situazione, peraltro,
non  puo'  che  rivestire  nell'ambito  della  normativa  vigente
carattere di eccezionalita'.
3 - PROCEDIMENTI IN CORSO ALLA DATA DEL 19 SETTEMBRE 1992
Il  comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 438 stabilisce che  la
nuova disciplina del termine per la proposizione dell'azione giu-
diziaria non si applica ai procedimenti instaurati  anteriormente
alla  data  di entrata in vigore del presente decreto  ancora  in
corso alla medesima data.
Ai  fini dell'individuazione del campo di applicazione della  di-
sposizione  in  esame si precisa che il  termine  "procedimenti",
utilizzato dal legislatore, non puo' che riferirsi, attesa la sua
genericita', sia ai procedimenti amministrativi sia a quelli giu-
diziari, instaurati anteriormente al 19 settembre 1992 e non  an-
cora esauriti a tale data.
4 - PROCEDIMENTI RELATIVI A PRESTAZIONI TEMPORANEE
Debbono ricomprendersi nella formulazione  onnicomprensiva  della
locuzione  "prestazioni  non  pensionistiche"  di cui al 2  comma
dell'articolo  4  tutte   le   prestazioni   temporanee   erogate
dall'Istituto.
Circa  gli  effetti  del nuovo regime della decadenza dell'azione
giudiziaria (che, come gia'  rilevato,  ha  natura  di  decadenza
sostanziale)  si  fa  richiamo  ai  criteri esposti in materia di
trattamenti  pensionistici.  Va  considerato,  peraltro,  che  le
prestazioni temporanee, ad eccezione di quelle per disoccupazione
e per tubercolosi,  non  sono  state  soggette  dalla  previgente
normativa  ad  un  regime  di  decadenza,  ma solo a quello della
prescrizione, generale o specifico per tipo di prestazione.
La nuova disciplina, quindi, regola i termini  di  decadenza  del
procedimento  amministrativo  riducendo  gli stessi da 5 a 1 anno
per le prestazioni di disoccupazione e  tubercolosi  ed  introdu-
cendo  il  termine  di  un  anno  per  tutte le altre prestazioni
temporanee.
Per quanto in particolare concerne i trattamenti di  integrazione
salariale possono rientrare nel campo di applicazione della nuova
normativa esclusivamente le azioni aventi ad oggetto questioni di
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diritto  insorte  nella  fase di esecuzione successive all'emana-
zione del provvedimento di ammissione al trattamento di  CIG  (ad
es.:  incidenza sul diritto, o sulla misura, della prestazione di
situazioni di  eventuale  incumulabilita'  od  incompatibilita').
Conseguentemente  restano estranee al campo di applicazione della
normativa i giudizi rientranti nella  giurisdizione  del  giudice
amministrativo.
Per  le  prestazioni  economiche di malattia, va precisato che la
data di richiesta coincide non con l'invio dei  singoli  certifi-
cati, bensi' con il momento in cui l'interessato prende cognizione
del periodo complessivo per il quale puo' vantare la sua  pretesa
nei  confronti  dell'Istituto,  momento che viene, in sostanza, a
coincidere con la data di scadenza dell'ultima prognosi o con  il
compimento  del  periodo  massimo  indennizzabile (per anno o per
evento). Da tale data percio' inizia a decorrere il  computo  dei
termini di decadenza nelle varie ipotesi indicate al 1  comma del
citato articolo.
5 - EFFETTI DEL DECORSO DEL TERMINE DI DECADENZA
Avuto  riguardo alla natura decadenziale del termine di  cui  al-
l'articolo 47, secondo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970  n.  639,
come    modificato  dall'articolo    4  del decreto legge n. 384,
risultante dalla legge di conversione n. 438, il vano decorso del
termine triennale o annuale determina l'estinzione del diritto ai
ratei eventualmente maturati a seguito della  richiesta  di  pre-
stazione.
                          PARTE SECONDA
    REGOLAMENTO DELLE SPESE, COMPETENZE E ONORARI DEI GIUDIZI
6 - CONDANNA ALLE SPESE GIUDIZIALI NEI CONFRONTI DEL SOCCOMBENTE
Con il comma 2 dell'articolo 4 sono stati abrogati l'articolo  57
della  legge  30  aprile  1969,  n.  153,  e l'articolo 152 delle
disposizioni di attuazione  del  codice  di  procedura  civile  i
quali, come e' noto, nei giudizi relativi a prestazioni previden-
ziali, avevano esentato il lavoratore soccombente  dal  pagamento
delle spese, delle competenze e degli onorari.
In  tali  controversie,  la  condanna  alle  spese giudiziali nei
confronti del soccombente rimane conseguentemente regolata  dalle
norme  di  cui  al  capo  IV  del libro I del codice di procedura
civile (Articolo 91 e seguenti).
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7  - PROCEDIMENTI GIUDIZIARI INIZIATI ANTERIORMENTE AL 19 SETTEM-
BRE 1992
In virtu' di quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 4 in esame,
instaurati  anteriormente  alla  data  di  entrata  in vigore del
decreto legge 19 settembre 1992, n. 384.
Gli Uffici Legali delle Sedi avranno pertanto cura di  richiedere
la  condanna alla spese (ivi comprese quelle per eventuale consu-
lenza tecnica anticipate dall'Istituto)  della  controparte  soc-
combente  in  tutti  i procedimenti giudiziari - intendendosi per
tali i singoli gradi di giudizio  -  iniziati  dopo  la  data  di
entrata in vigore del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384.
                                IL DIRETTORE GENERALE
                                 F.to D.ssa MANZARA

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