Eureka Previdenza

Circolare 158 del 5 giugno 1995

All. n. 8
OGGETTO : Versamenti volontari - Importo dei contributi dal
           1.1.1995
SOMMARIO : 1) Lavoratori dipendenti non agricoli - 2)
           Agricoli dipendenti - 3) Coltivatori diretti,
           mezzadri e coloni iscritti nella Gestione Specia-
           le - 4) Coloni e mezzadri reinseriti nell'AGO -
           5) Artigiani e commercianti - Criteri di massima.
                               PARTE I
                  IMPORTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI
1) Lavoratori dipendenti non agricoli
          L'art.  2 comma 5 della legge 26.9.81, n. 537 (1),
stabilisce che, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno le
retribuzioni  medie  settimanali,  di  cui  alla  tabella F)
allegata alla legge stessa, devono  essere  aumentate  nella
stessa misura percentuale prevista per le pensioni.
          Secondo quanto risulta dagli  accertamenti  esple-
tati  dall'ISTAT,  come  da  comunicazione del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale, la variazione percentuale
dell'indice  del costo della vita e' risultata pari al 4,7%.
Si e', pertanto, provveduto a predisporre una nuova  tabella
(v. all. n. 1) di retribuzioni medie valide dal 1.1.1995.
          L'art.  7, comma 7, della legge 11.11.1983, n. 638
(2) prevede che l'importo minimo della  retribuzione  setti-
manale  sulla  quale sono commisurati i contributi volontari
non puo' essere inferiore a quella della retribuzione  media
della  classe di retribuzione di cui alla citata tabella F),
pari o immediatamente inferiore,alla  retribuzione  settima-
nale, determinata ai sensi del comma 1 dell'articolo stesso.
          Per effetto del disposto dal comma 7, art. 7 della
legge n. 638/1983, la classe  minima  di  contribuzione  e',
come  per l'anno 1994, la 18  classe, mentre l'importo medio
imponibile dell'ultima classe, confermata nella 46,  risulta
essere  pari  al limite massimo di retribuzione pensionabile
settimanale, come previsto dal comma 5, art. 2 del  D.L.  n.
402/1981.
          Sulla base delle variazioni sopra riportate, si e'
provveduto a  predisporre  nuove  tabelle  di  contribuzione
volontaria per le singole categorie di prosecutori volontari
(v. all. n. 2, 3 e 4) valide dal 1.1.1995.
          Per  quanto  riguarda  i  prosecutori   volontari,
autorizzati con la qualifica di addetti ai servizi domestici
e familiari, la retribuzione minima  di  riferimento  porta,
per  l'anno  1995  ad  un  importo  di  contribuzione minima
settimanale di L. 29.367, di cui L. 334 a  titolo  di  quota
base.
2) OPERAI AGRICOLI DIPENDENTI
          Per  l'anno 1995 gli importi dei contributi volon-
tari  settimanali  per  l'assicurazione  IVS  degli   operai
agricoli  sono quelli riportati nella tabella di cui all'al-
legato n. 5.
          Il calcolo dei nuovi contributi volontari e' stato
effettuato  tenendo conto sia di quanto disposto dall'art.1,
comma 2, del D.L. 9.10.89,  n.  338  (3),  convertito  nella
legge  7.12.89,  n.  389  (4),  sia dell'adeguamento annuale
delle retribuzioni settimanali di cui alla tabella F)  della
legge  26.9.1981,  n.  537  previsto  dall'art.2 della legge
stessa.
          Per l'anno 1995 la classe minima di  contribzuione
e',  come  per  l'anno  1994,  la  18 . Cio', per effetto di
quanto  disposto  dal  comma  7  dell'art.  7  della   legge
11.11.83, n. 638.
          Si  rammenta,  inoltre,  che  ai sensi del comma 8
dell'art.7 della citata legge n.  638/83,  gli  importi  dei
contributi  volontari  minimi  dovuti  per  l'anno  1995 dai
prosecutori volontari in parola sono quelli che si ottengono
applicando   all'importo  minimo  della  retribuzione  media
settimanale (classe  18 )  le  aliquote  in  vigore  per  la
predetta categoria di lavoratori.
          Pertanto,   l'importo  del  contributo  volontario
minimo dovuto per l'anno 1995 dagli operai agricoli e' di L.
43.137.
3) COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI ISCRITTI NELLA
   GESTIONE SPECIALE.
          Nell'allegato n. 6 e'  riportata  la  tabella  dei
contributi volontari dei CD/CM in vigore per l'anno 1995.
          Il  calcolo  dei  nuovi contributi e' stato effet-
tuato tenendo conto dell'adeguamento annuale delle classi di
reddito  settimanali  di  cui  alla  tabella  E  della legge
2.8.1990, n. 233 (5), previsto dall'art. 10, comma 4,  della
stessa legge.
          L'aliquota  percentuale  complessiva  applicata al
reddito medio imponibile di ciascuna classe e' pari  al  17%
di cui il 15% quale contributo IVS ed il 2% quale contributo
aggiuntivo,  previsto  dall'art.12  della  citata  legge  n.
233/1990 (all.8).
          Per  quanto  concerne  il contributo addizionale -
dovuto ai sensi dell'art. 17 della legge  3.6.1975,  n.  160
(6)  -  lo stesso a seguito dell'applicazione del meccanismo
di adeguamento periodico stabilito dall'art. 22 della  legge
n. 160/1975, risulta pari a L. 2.460 a settimana.
          Si  fa  presente,  infine  che, ai sensi di quanto
disposto nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art.10 della
legge  n. 233/90, l'importo del contributo volontario minimo
dei CD/CM non puo' essere in alcun caso inferiore  a  quello
stabilito  per  i lavoratori dipendenti comuni. Pertanto, la
misura del  contributo  volontario  dovuta  dai  prosecutori
volontari  in  argomento, assegnati alle prime due classi di
contribuzione, risulta aumentata,  per  l'anno  1995,  a  L.
66.198.
4) COLONI E MEZZADRI REINSERITI NELL'A.G.O.
          Per quanto concerne la categoria di lavoratori  in
epigrafe,  si  fa  riserva  di  comunicare  gli  importi dei
contributi volontari relativi  all'anno  1995,  non  essendo
ancora noti i dati necessari per il calcolo degli stessi.
          I  predetti  assicurati  continueranno,  quindi, a
versare provvisoriamente, per  l'anno  1995,  l'importo  dei
contributi vigenti alla data del 31 dicembre 1994, riportati
nell'allegato n. 1 della circolare n. 289 del 4.11.94 (7).
5) ARTIGIANI E COMMERCIANTI
          Dal   1  luglio  1990,  il  contributo  volontario
mensile e' commisurato, in  ragione  delle  stesse  aliquote
percentuali  stabilite  per  il  versamento  dei  contributi
obbligatori da parte dei lavoratori attivi, ai redditi  medi
indicati in 8 classi di contribuzione.
          Per  l'anno 1995, le classi di reddito, il reddito
medio imponibile e gli importi dei contributi mensili,  sono
riepilogati nella tabella di cui all'allegato n. 7.
          L'aliquota  del  12% si riferisce ai collaboratori
di eta' inferiore ai 21 anni. Questi ultimi, con  decorrenza
dal  mese  successivo  al  compimento di tale eta', dovranno
versare i contributi volontari sulla base dell'aliquota  del
15%.
          Si precisa che, ai fini del calcolo della pensione
in forma contributiva, si dovra' considerare  come  versato,
per  ogni  mese  coperto  di  contribuzione  volontaria,  un
contributo base di  L.  390,  qualunque  sia  la  classe  di
reddito attribuita al soggetto interessato.
                         P A R T E  II
                      Criteri di massima
1) Validita' degli importi percepiti a titolo di "indennita'
di  mobilita'",  ai  fini  dell'autorizzazione ai versamenti
volontari.
          In merito ai quesiti posti dalle Sedi  in  materia
di "mobilita'" si precisa quanto segue.
          In base alle norme emanate con la legge n. 223 del
23  luglio  1991  (art.  7,  comma  8),  (8) l'indennita' di
mobilita' e' regolata dalla normativa che  disciplina  l'as-
sicurazione  generale  obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria di cui all'art. 37 della legge n. 88/1989. (9)
          Ne consegue che i contributi accreditati in favore
dei  lavoratori  posti  in mobilita', non sono utili ai fini
del conseguimento dei requisiti necessari  per  aver  titolo
all'autorizzazione  ai  versamenti volontari ed i periodi di
godimento  di  tale  indennita'  devono  essere  considerati
neutri  -  cosi' come avviene per l'indennita' Ds  - ai fini
della  determinazione  della  classe  di  contribuzione   da
assegnare al prosecutori volontario.
2)  Versamenti  volontari  in  costanza  di  iscrizione alle
Gestioni Speciali (Comm., Art. e CD/CM).
     Com'e' noto l'art. 3 della legge n.  47/83,  pone  come
causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione ai versamenti
volontari, anche l'iscrizione ad una delle Gestioni Speciali
per i lavoratori Autonomi, in epigrafe indicate.
     Al  riguardo,  si  ritiene  utile  precisare  che,  ove
l'autorizzazione alla prosecuzione  volontaria  dell'assicu-
razione  generale  obbligatoria, sia stata rilasciata prece-
dentemente l'entrata in vigore della legge  n.  47/83,  (10)
soprarichiamata,  l'autorizzazione  alla prosecuzione volon-
taria ed i  relativi  contributi  versati,    devono  essere
convalidati anche nel caso in cui il prosecutore volontario,
a seguito di condono o regolarizzazione, si iscriva  ad  una
delle Gestioni Speciali suddette.
          Nel caso, invece, che la citata autorizzazione sia
stata rilasciata sotto l'imperio della  legge  n.  47/83  e,
solo successivamente il prosecutore volontario si iscriva ad
una delle Gestioni piu' volte citate, i contributi volontari
versati successivamente alla data della suddetta iscrizione,
devono essere annullati  e  rimborsati,  fermo  restando  la
validita'  dei  contributi  versati per i periodi precedenti
l'iscrizione stessa.
3) Invio del mod. VV10/A
          Sono sorte perplessita' da parte  di  alcune  Sedi
circa  i  tempi  di invio del Mod vv10/A, a mezzo del quale,
com'e' noto, viene notificato all'assicurato,  il  provvedi-
mento di annullamento dei contributi volontari indebitamente
versati.
          Al riguardo, si precisa che,  una  volta  ricevuto
dal  Centro  Elettronico  l'elenco  degli "indebiti" le Sedi
devono provvedere, con la massima tempestivita' a notificare
agli  interessati,  a  mezzo del citato modello, le quote di
contribuzione volontaria annullate.
4) Collocazione temporale dei contributi figurativi
   accreditati durante i periodi di godimento di indennita'
   ordinaria di disoccupazione - lavoratori con requisito
   ridotto.
          Com'e'  noto, la legge n. 160 del 20 maggio 1988 -
art. 7 p. 3 (10), ha previsto l'introduzione di un requisito
lavorativo  ridotto - in mancanza del requisito ordinario di
contribuzione - e di particolari  criteri,  ricorrendo  tale
ipotesi,  per  la  liquidazione dell'indennita' ordinaria di
disoccupazione.
          E'  stato,  inoltre,  precisato,  con   successivo
Messaggio n. 01946 del 25 ottobre 1988, che l'accreditamento
dei contributi  figurativi  in  favore  dei  lavoratori  non
agricoli,  che  percepiscano  la  suddetta  indennita' con i
requisiti ridotti, segue la disciplina generale prevista per
la   copertura  figurativa  dei  periodi  di  disoccupazione
indennizzata.
          Si fa,  inoltre  presente  che  la  indennita'  di
disoccupazione  con  i  requisiti  ridotti, nonche' i corri-
spondenti  contributivi  figurativi,  per   la   particolare
disciplina  che  li regola, sono privi di una precisa collo-
cazione nell'ambito dell'anno solare di competenza.
          Ne consegue che, ai  fini  della  neutralizzazione
dei  periodi  coperti  di  contribuzione  figurativi  per la
determinazione della classe di contribuzione  volontaria  da
assegnare  bisognera'  prima  procedere  alla individuazione
delle settimane alle quali riferire i contributi figurativi,
sulla  base  delle  istruzioni  di cui alla circ. n. 148 del
26.6.90 (11).
          Dovranno,  pertanto,  essere  considerate  periodo
neutro,  le  settimane  per  le quali sono stati accreditati
contributi figurativi.
5) Utilizzazione, ai fini della determinazione della classe
   di contribuzione volontaria, dei contributi obbligatori
   versati a seguito di contratto di lavoro part-time.
          Ai fini dell'accertamento  dei  requisiti  per  il
diritto  alla  prosecuzione volontaria dovranno essere prese
in considerazione tutte le settimane durante le quali si  e'
svolta  attivita'  lavorativa  a  "part-time"  e  come  tali
accreditate in favore dell'assicurato.
          Per quanto riguarda,   invece,  la  determinazione
della  classe di contribuzione saranno calcolate soltanto le
settimane "utili", cosi' come avviene per la  determinazione
della  misura  della pensione di cui alla Circ. n. 53631 AGO
n. 818 RCV/26 del 12 dicembre 1986.
6)  Coefficiente di determinazione pensionabile per i prose-
cutori volontari autorizzati con la qualifica di "Addetti ai
servizi domestici e familiari".
          Nessuna   variazione   all'aliquota   contributiva
dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti dagli addetti
ai servizi domestici e familiari e' intervenuta per il 1995.
     Si conferma, pertanto, che il coefficiente di  determi-
nazione  della retribuzione pensionabile per l'anno soprain-
dicato e' 0,120975.
                      *******************
          Per quanto concerne i conti di imputazione  conta-
bile   dei  contributi  volontari,  dovuti  dai  prosecutori
volontari, con esclusione dei lavoratori autonomi (CD/CM) di
cui alla presente circolare si confermano quelli di cui alla
tabella n. 8 allegata alla circolare n. 127 del 27.4.1994.
                            IL DIRETTORE GENERALE
                                 TRIZZINO
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  (1) v. Atti Ufficiali 1981, pag.2133
  (2) v. Atti Ufficiali 1983, pag.2961
  (3) v. Atti Ufficiali 1989, pag.2047
  (4) v. Atti Ufficiali 1989, pag.2461
  (5) v. Atti Ufficiali 1990, pag.1829
  (6) v. Atti Ufficiali 1975, pag.1135
  (7) v. Atti Ufficiali 1994
  (8) v. Atti Ufficiali 1991, pag.2001
  (9) v. Atti Ufficiali 1988, pag.422
 (10) v. Atti Ufficiali 1988, pag.1678
 (11) v. Atti Ufficiali 1990, pag.1689
 (12) v. Atti Ufficiali 1986, pag.2727

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