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Utilizzo e valorizzazione dei contributi figurativi
Accredito ad integrazione per periodi antecedenti il 1989
(circolare 11/2013)
In fase di elaborazione dell’estratto conto si possono “rilevare” eventi anteriori al 1989, acquisiti figurativamente in ARPA, per i quali non è possibile effettuare l’accredito in quota integrativa, per assenza dei dati necessari. Ciò in quanto:
- le disposizioni emanate in materia hanno frequentemente ribadito il principio del ricorso a documentazione di parte solo per informazioni non altrimenti acquisibili, escludendo la possibilità di richiedere dichiarazioni sostitutive per l’accredito di periodi figurativi in assenza di istanze di liquidazione di prestazioni (v. anche circ. n. 203 DSEAD del 30 marzo 1974);
- la delibera del CDA n. 212/1980 ha previsto che le domande di accredito di tutti i periodi figurativi da far valere potessero essere presentate in occasione del loro utilizzo (per prestazioni, per ricongiunzione o riscatto, ecc.) e che, comunque, le Sedi dovessero rinviare la definizione delle domande stesse a tali occasioni (v. circ. n. 169 del 6 agosto 1981);
- le aziende - ancorché attive - potrebbero non disporre più degli elementi utili alla corretta applicazione dell’articolo 8 della legge n. 155/1981, dato il lungo tempo trascorso.
La carenza di informazioni determinatasi per le predette motivazioni, pregiudica di fatto la puntuale applicazione della norma sopra richiamata, con possibili effetti penalizzanti per i diretti interessati ai fini del raggiungimento del diritto a pensione e/o ai fini della quantificazione del relativo importo.
L’impossibilità di accreditare retribuzione in quota integrativa non determina particolari effetti negativi quando i periodi figurativi da integrare sono anteriori al 1984 ovvero quando, pur essendo collocati fra il 1984 ed il 1988, la loro mancata integrazione non comporta riduzione delle settimane di contribuzione obbligatoria per applicazione dell’articolo 7 della legge n. 638/1983. Quanto precede sempre che i relativi imponibili non debbano, ovviamente, rientrare nel calcolo della pensione.
Diverse sono invece le conseguenze della mancata integrazione quando l’applicazione del richiamato articolo 7 determina l’abbattimento dell’anzianità contributiva obbligatoria, ovvero quando i suddetti periodi rientrano nell’arco temporale di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile, con conseguenze sul raggiungimento del diritto a pensione e/o sulla base di calcolo della relativa misura.
Si ritiene pertanto che - in presenza di eventi accreditati per periodi compresi fra il 1984 ed il 1988, incorrispondenza dei quali dovrebbe essere riconosciuta un’integrazione figurativa non quantificabile per carenza dei dati necessari - debba essere accreditato un valore figurativo integrativo a compensazione del minimale di retribuzione vigente nell’anno interessato, quando il valore medio settimanale della retribuzione di detto anno sia inferiore al predetto minimale. A tal fine a ciascuna delle settimane del periodo figurativo accreditato dovrà essere attribuito un importo pari alla differenza fra il minimale di retribuzione vigente nell’anno in cui si colloca l’evento e la retribuzione media settimanale effettiva, determinata sulla base degli elementi rilevati dalla denuncia relativa al medesimo anno.