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Utilizzo e valorizzazione dei contributi figurativi
Valutazione dei dati retributivi di periodi anteriori alla delibera del CdA n. 200/1986
(circolare 11/2013)
Come noto, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, con deliberazione n. 200 del 5 dicembre1986, hamodificato i criteri di determinazione della retribuzione figurativa già definiti con delibera n. 100 del 30 aprile1982, stabilendo l’esclusione degli emolumenti ultramensili dall’imponibile annuo e confermando la già prevista esclusione delle retribuzioni percepite in misura ridotta in conseguenza:
- di eventi per i quali è dovuto l’accredito figurativo
- di prestazione lavorativa ad orario ridotto interessata da trattamenti di integrazione salariale.
La disponibilità delle informazioni relative a competenze correnti, altre competenze, retribuzioni ridotte e relative settimane si è concretizzata peraltro in modo generalizzato solo a partire dalle denunce individuali dell’anno 1989.
Pertanto al fine di assicurare la massima semplificazione delle operazioni di accredito per eventi relativi ad anni nei quali non siano interamente disponibili i dati necessari al calcolo e quindi non siano integralmente applicabili i criteri della delibera n. 200/1986, si procederà a riconoscere a ciascuna settimana dei periodi privi di copertura un valore retributivo, calcolato tenendo conto dell’intero importo delle retribuzioni dichiarate nella denuncia individuale di riferimento.
Va perciò escluso il ricorso a qualsiasi soluzione diversa dall’utilizzo dell’imponibile complessivo in tutti i casi in cui non sia disponibile il dettaglio di informazioni fornito dalle aziende con l’allegato 2 alla circolare n. 171 del 24 luglio 1982, tenuto peraltro conto che la richiamata delibera nulla ha previsto relativamente alla scissione dei valori retributivi relativi a periodi pregressi.
Resta ferma invece l’integrale applicazione della delibera n. 200/1986 in presenza di tutte le informazioni già disponibili agli atti delle sedi, che consentano il rispetto della previsione del comma 1 dell’articolo 8 della legge n. 155/1981; nessuna richiesta in tal senso dovrà essere comunque rivolta alle aziende, dato il lungo tempo trascorso.
Esclusivamente nei casi in cui siano disponibili tutti i dati necessari (altre competenze, retribuzioni ridotte e relative settimane) le sedi dovranno memorizzarli negli archivi ARPA utilizzando i codici 141 e 142 di cui al msg. 4945 del 23 febbraio 2007. Diversamente, tali codici non dovranno essere utilizzati ed il valore figurativo da determinare con riferimento alle retribuzioni degli anni in argomento verrà calcolato dalla procedura sulla base dell’imponibile complessivo.