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La pensione ai superstiti
Requisiti soggettivi - Genitori
(circ.185/2015)
Quando mancano o non hanno diritto il coniuge e i figli, la pensione ai superstiti può essere riconosciuta ai genitori del lavoratore deceduto purché alla data del decesso di quest’ultimo:
- abbiano compiuto il 65° anno di età
- non siano titolari di pensione diretta o indiretta
- risultino a carico del figlio alla data del decesso (per il requisito del carico valgono i criteri dei figli con più di 18 anni studenti).
Legge 21.07.1965 n.903, art. 22 ~ Circ. 53310 Prs. del 07.08.1965 par. 6 (A.U. pag. 786) ~ D.C.A. n.6 del 25.01.1974 (A.U. pag. 91)
Se al genitore viene concessa dopo il conseguimento della pensione ai superstiti dell’assicurazione generale I.V.S. un’altra pensione, viene meno il diritto alla pensione ai superstiti con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di decorrenza della nuova pensione, o dal 01.04.1987 se la pensione aveva decorrenza anteriore alla data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.30 del 13.03.1987 (circ. 141 del 01.06.1987).
Non determina l’esclusione dal diritto alla pensione ai superstiti la titolarità, da parte del genitore, delle seguenti pensioni o assegni:
- rendite vitalizie derivanti da polizze di assicurazione o da altri contratti (Circ.53243 Prs. del 18.11.1958 – A.U. pag.1131)
- pensioni a carico dell’assicurazione facoltativa o della mutualità pensioni per le casalinghe (Circ. 53243 Prs. del 18.11.1958 – A.U. pag. 964)
- assegni vitalizi aventi natura assistenziale, quali gli assegni o le pensioni spettanti ai ciechi civili, ai sordomuti, agli invalidi civili (Circ. 53401 Prs. del 25.03.1970 – A.U. pag. 382)
- pensioni di guerra
- pensioni sociali (la pensione sociale viene revocata dalla data di decorrenza della pensione ai superstiti) Circ. 53394 Prs. del 26.01.1970 parte IV (A.U. pag. 110)