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La pensione ai superstiti
Requisiti soggettivi - Sorelle e fratelli
(circ.185/2015)
Quando mancano o non hanno diritto alla prestazione il coniuge (vedi circolare 53367 del 12 giugno 1969 punto C), i figli e i genitori, la pensione può spettare ai fratelli celibi e alle sorelle nubili (per il concetto di nubile vedi circolare 53375 del 6 agosto 69 punto 2 ) che alla data del decesso del lavoratore risultino (Legge 21.07.1965 n.903, art.22):
- inabili al lavoro, anche se di età inferiore ai 18 anni (Circ.53310 Prs. del 07.08.1965, par. 6 – A.U. pag. 786);
- non titolari di pensione diretta o indiretta (Legge 12.06.1984 n.222, artt. 2 e art.8);
- a carico del lavoratore deceduto (per il requisito del carico vale quanto detto per i figli studenti).
Se al fratello o alla sorella viene concessa, dopo il conseguimento della pensione ai superstiti dell’assicurazione generale IVS un’altra pensione, viene meno il diritto alla pensione ai superstiti con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di decorrenza della nuova pensione (D.C.A. n.30 del 13.03.1987).
Anche la cessazione dello stato di inabilità e il sopravvenuto matrimonio determinano il venire meno del diritto alla prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello di insorgenza delle cause predette. Se le suddette cause di cessazione si sono verificate prima della data della D.C.A. n.30 del 13.03.1987, la soppressione opera dal 01.04.1987 (Circ. 141 del 01.06.1987).