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Messaggio 800 del 15 gennaio 2014
Oggetto:
Lavoratori non vedenti. Pensione di vecchiaia: deroghe all’elevazione dei requisiti di assicurazione e contribuzione.
A seguito delle richieste formulate da alcune Strutture territoriali finalizzate a chiarire se continuino ad operare le istruzioni relative al trattamento pensionistico dei lavoratori non vedenti contenute nelle circolari n. 50 del 1993 e n. 65 del 1995, si precisa quanto segue.
Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociale sulla tematica in oggetto, e ribadendo quanto già impartito con circolare n. 35 del 2012, si conferma che i lavoratori non vedenti possono accedere alla pensione di vecchiaia in presenza dei requisiti contributivi ridotti di cui all’art. 2, comma 3, del d.lgs. 503/1992 (15 anni) ed art. 9, sub art. 2), della legge 4 aprile 1952, n. 218 (10 anni).
Si rammenta, altresì, che, ferme restando le disposizioni in materia di adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi della speranza di vita, nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i soggetti non vedenti (art. 1, comma 6, del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. n. 65 del 1995) e di disciplina della decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. finestra mobile).
Ad ogni buon fine, si riepilogano in allegato i requisiti pensionistici riferiti ai lavoratori non vedenti.
Il Direttore Generale
Nori