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Messaggio 5002 del 29 maggio 2014
OGGETTO:
Coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli. Riduzione contributiva prevista dalla legge 27-12-1997, n.449 – Pensionati INPS ed ex INPDAI.
Non applicabilità della riduzione ai pensionati ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals - Chiarimenti del Ministero del Lavoro.
Con la circolare n. 69 del 29 marzo 1998 sono state fornite le istruzioni in ordine all’applicazione per coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli, dell’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Per effetto della citata norma, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il contributo previdenziale dovuto dai lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell’INPS può essere, a richiesta, applicato nella misura della metà.
Ai sensi della medesima disposizione il supplemento di pensione erogato ai lavoratori per i quali la pensione è liquidata, in tutto o in parte, con il sistema retributivo è corrispondentemente ridotto della metà.
L’articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha disposto dal 1° gennaio 2003 la confluenza nell’INPS dell’Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), stabilendo, con effetto dalla stessa data, che i titolari di trattamenti pensionistici presso tale Istituto siano iscritti, con evidenza contabile separata, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.
In applicazione della predetta norma è, pertanto, automaticamente esteso, a far data dal 1° gennaio 2003, anche ai pensionati ex INPDAI, ora pensionati INPS, il beneficio previsto per i titolari di pensione che abbiano compiuto sessantacinque anni, consistente nella riduzione del 50 percento dei contributi pensionistici dovuti in qualità di coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli.
Diversamente da quanto sopra precisato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 29/0005868/L del 15 novembre 11 2012, su conforme parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ritenuto non applicabile il beneficio della riduzione contributiva al 50%, previsto dall’art. 59, comma 15 della legge n. 449/97, ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals che abbiano compiuto l’età di 65 anni.
Pertanto, la contribuzione dovuta da tali soggetti deve essere riscossa nella sua interezza e le domande volte ad ottenere il beneficio in questione devono essere respinte, ivi comprese quelle già presentate e non ancora definite.
Il Direttore Generale
Nori