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Messaggio 3766 del 2 aprile 2014
Oggetto:
decreto di omologazione ex art. 445 bis c.p.c. – CTU con data revisione - adempimenti amministrativi.
Al fine di garantire uniformità nel comportamento delle strutture territoriali, si ritengono opportune alcune precisazioni in merito alle attività da svolgere nella fase di esecuzione degli adempimenti amministrativi conseguenti all’emanazione del decreto in oggetto.
L’art. 38 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, ha inserito nel codice di procedura civile l’art. 445 bis, che stabilisce nuove modalità per l’introduzione delle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché in materia di pensione d’inabilita e di assegno d’invalidità di cui alla Legge 12 giugno 1984, n. 222.
La nuova formulazione dell’articolo richiede, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, l’espletamento dell’accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie addotte a sostegno delle pretese che si intendono far valere in giudizio.
Tale relazione peritale può anche prevedere una data di revisione, in considerazione della specificità clinico-funzionale delle diverse patologie esistenti.
In assenza di contestazione, e salvo che non ritenga di procedere alla rinnovazione della perizia ai sensi dell’art. 196 c.p.c., il giudice omologa l’accertamento sanitario con decreto pronunciato fuori udienza, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d’ufficio.
Laddove il giudice omologhi la relazione del consulente tecnico d’ufficio, il decreto di omologazione comporta l’integrale recepimento delle risultanze probatorie indicate nella relazione tecnica.
Ne consegue che l'eventuale mancata espressa menzione della visita di revisione nel decreto di omologa non è, di per sé, ostativa alla revisione stessa.
“A contrario” omettere la visita di revisione, in questi casi, costituirebbe una violazione del disposto del magistrato, con possibili responsabilità erariali dell’Istituto, laddove gli organi di controllo dovessero contestare il mancato svolgimento della visita stabilita dal CTU.
Nei casi in cui nella CTU è prevista una data di revisione, i funzionari amministrativi sono quindi tenuti ad indicare nella maschera di comunicazione di liquidazione, oltre alla data entro cui predisporre il pagamento, anche la data entro cui deve essere disposta la visita di revisione.
Tale adempimento va effettuato sia nel caso in cui il giudice abbia esplicitamente indicato tale data nel decreto sia nell’ipotesi in cui si sia limitato a richiamare la consulenza. In tal modo gli operatori preposti alla liquidazione potranno inserire nel DB Pensioni tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dell’attività di verifica stessa in tempi utili.
Si invitano le strutture in indirizzo a garantire la massima e tempestiva diffusione al presente messaggio.
Il Direttore Centrale
Marco Ghersevich