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Messaggio 5662 del 27 giugno 2014
Allegati n.1
OGGETTO:
Corresponsione della somma aggiuntiva per l’anno 2014 (c.d. quattordicesima - articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127).
Premessa
L’articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, prevede a partire dall’anno 2007 la corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni reddituali, a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.
Si ricorda che la somma aggiuntiva è determinata con le modalità indicate nella Tabella A allegata alla legge in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale.
Il beneficio spetta ai pensionati con almeno 64 anni di età. Per l’anno 2014 sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1951.
L’aumento spetta, in misura proporzionale, anche a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell’età.
Analogamente, il beneficio viene attribuito in maniera proporzionale sulle pensioni spettanti per un numero limitato di mesi, come ad esempio in caso di pensioni di nuova liquidazione con decorrenza diversa dal 1° gennaio.
2. Requisiti di contribuzione
Il beneficiario deve possedere i requisiti di contribuzione previsti dalla Tabella A allegata della legge 127/2007 e che di seguito si riepilogano.
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
Somma aggiuntiva |
Anni di contribuzione |
anno 2014 |
|
Fino a 15 |
Fino a 18 |
€ 336,00 |
Oltre 15 e fino a 25 |
Oltre 18 e fino a 28 |
€ 420,00 |
Oltre 25 |
Oltre 28 |
€ 504,00 |
Per la corresponsione dell’aumento viene considerata tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), nonché quella utilizzata per la liquidazione di supplementi.
Nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve essere considerata utile solo la contribuzione italiana.
Per quanto riguarda le pensioni in regime di totalizzazione e di cumulo, di categoria 070 (VOTOT) , 071 (IOTOT), 072 (SOTOT), 170 (VOCUM), 171 (IOCUM) e 172 (SOCUM), la contribuzione utile per l’attribuzione del beneficio è quella accreditata nelle gestioni degli enti pubblici (INPS-ENPALS-INPDAP-IPOST), mentre sono escluse le anzianità relative agli enti e casse privati.
Nel caso in cui il pensionato è titolare di più trattamenti previdenziali, il beneficio sarà erogato unicamente sul trattamento previdenziale principale. Per trattamento principale deve intendersi quello con maggiore anzianità contributiva.
Come indicato nella circolare 119 inps del 8 ottobre 2007, nel caso di pensionato titolare di sola pensione ai superstiti la contribuzione complessiva utile ai fini dell’applicazione della tabella A viene ridotta in aliquota di reversibilità.
3. Requisiti reddituali
La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che deve essere inferiore ai limiti sotto riportati, in relazione agli anni di contribuzione.
Anni di contribuzione |
Anno 2014 |
|||||
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
TM mensile |
TM annuo |
TM annuo x 1,5 |
Somma aggiuntiva |
Limite massimo |
< 15 anni (< 780 ctr.) |
< 18 anni (< 936 ctr.) |
€ 500,88 |
€ 6.511,44 |
€ 9.767,16 |
€ 336,00 |
€ 10.103,16 |
> 15 < 25 anni (> 781 < 1.300 ctr) |
> 18 < 28 anni (> 937 <1.456 ctr.) |
€ 420,00 |
€ 10.187,16 |
|||
> 25 anni (> 1.301 ctr.) |
> 28 anni (> 1.457 ctr.) |
€ 504,00 |
€ 10.271,16 |
|||
Importi determinati con il coefficiente di perequazione definitivo* per l’anno 2014 pari a 1,1% |
Sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all'IRPEF, nonchè i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali.
Sono invece, per espressa previsione normativa, esclusi:
i trattamenti di famiglia comunque denominati;
le indennità di accompagnamento;
il reddito della casa di abitazione;
i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Sono altresì da non considerare i redditi:
delle pensioni di guerra (Circ. 268 del 25 novembre 1991);
delle indennità per i ciechi parziali e dell'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali (Msg. 14878 del 27 agosto 1993);
dell'indennizzo previsto dalla L. 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (Circ. 203 del 6 dicembre 2000);
della somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla L. 388 del 23 dicembre 2000 per espressa previsione normativa (Circ. 9 del 16 gennaio 2001);
dei sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità (Msg. 36)
La somma aggiuntiva viene erogata in misura tale da non comportare il superamento dei limiti massimi stabiliti.
Il beneficio viene concesso interamente fino ad un limite di reddito uguale a 1,5 volte il trattamento minimo. Oltre tale soglia, l'aumento è corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso (clausola di salvaguardia).
3.3 Anno di riferimento del reddito
Anche per la corresponsione della somma aggiuntiva si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 35 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modifiche.
La verifica reddituale viene pertanto effettuata in maniera differenziata, a seconda si tratti di prima concessione del beneficio, o di corresponsione successiva alla prima.
Nel caso di prima erogazione (rientrano in tale ipotesi tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva), il reddito complessivo da prendere a riferimento è quello dell’anno in corso.
Qualora si tratti di erogazione successiva alla prima, il reddito da prendere a riferimento è così costituito:
- redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;
- redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell’anno precedente.
Vengono pertanto sempre utilizzati i redditi da prestazione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati al momento dell’elaborazione, riferiti all’anno di erogazione.
Per i redditi diversi, vengono presi in esame quelli dell’anno 2014 ovvero dell’anno 2013. Se tali dati non sono disponibili, vengono utilizzati quelli relativi agli anni precedenti.
Per tale ragione, la somma aggiuntiva viene corrisposta in via provvisoria, e il diritto sarà verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.
4. Pensioni delle gestioni private
4.1 Requisito anagrafico
La somma aggiuntiva viene attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2014, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.
Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2014 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione, sulla rata di dicembre 2014.
4.2 Prestazioni escluse dall’attribuzione del beneficio
L’importo aggiuntivo non spetta alle prestazioni delle seguenti categorie:
044 (INVCIV), 077, (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 032 (VOBANC), 033 (IOBANC), 034 (SOBANC), 198 (VESO33), 199 (VESO92).
L’importo aggiuntivo in argomento non viene erogato, inoltre, sulle pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali, sui trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati e sulle pensioni della ex SPORTASS.
L’aumento infine non è stato attribuito sulle pensioni per le quali non era stato corrisposto a seguito di segnalazione da parte delle sedi (messaggio n. 009380 del 23 aprile 2008).
4.3 Aggiornamento del data base
Il data base è stato aggiornato con le modalità illustrate di seguito:
- su tutte le pensioni del soggetto, prese in esame dall’elaborazione, è stata memorizzata la “movimentazione” nel segmento GP1 del data base delle pensioni:
- GP1CMPNTIP il valore QA (Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse);
- GP1FMPNTIP il valore1;
- GP1DMPN la data di elaborazione;
- sulla sola pensione sulla quale viene corrisposto l’aumento è stato memorizzato l’importo corrisposto nel segmento GP3, sezione CUD del data base delle pensioni:
- GP3EDISP importo della somma aggiuntiva corrisposta
- nel segmento GP8 della pensione sulla quale viene corrisposto l’aumento viene memorizzato:
- nel campo GP8MD52 il codice 841
- nel campo GP8MD53E l’importo corrisposto.
- codici diario
codice
descrizione
0710
elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio € 000,00,
0711
elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio corrisposto su pensione ccc/ssss/nnnnnnnn
0712
elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: scartata al calcolo per xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
La somma aggiuntiva è inoltre visualizzabile con la procedura ARTE sulla pensione sulla quale viene corrisposta.
4.4 Compensazione con situazioni debitorie pregresse
Sono state contestualmente completate le operazioni di verifica della 14.a corrisposta sulla base del reddito dell’anno 2011 (campagna 2012).
Il confronto tra l’importo erogato, sulla base dei redditi presunti, e l’importo effettivamente spettante, sulla base dei redditi consolidati del 2011, ha determinato, nel caso di superamento dei limiti reddituali, la revoca totale parziale del beneficio attribuito a suo tempo in via provvisoria.
Sulla corta dei criteri illustrati al precedente punto 3.3., la revoca ha riguardato la somma erogata nel 2012, nel caso di corresponsioni successive alla prima, ovvero le somme erogate negli anni 2011 e 2012, nel caso di prima concessione nel 2011 e seconda concessione nel 2012.
Al fine di arrecare ai pensionati il minor danno possibile, in tali casi si procederà al recupero compensando il debito con il credito spettante a titolo di quattordicesima relativa all’anno 2014.
Agli interessati viene inviata a livello centrale apposita comunicazione.
Per consentire alle strutture territoriali di fornire una adeguata informativa, saranno trasmesse alle sedi regionali le liste dei soggetti interessati.
5. Pensioni delle gestioni pubbliche
5.1 Requisito anagrafico
La somma aggiuntiva viene attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 30 giugno 2014, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.
Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° luglio 2014 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione, sulla rata di dicembre 2014.
5.2 Requisiti contributivi
Nel caso in cui il pensionato è titolare di più trattamenti previdenziali, il beneficio sarà erogato unicamente sul trattamento previdenziale della gestione privata
5.3 Requisiti reddituali
Per la verifica dei requisiti reddituali vengono sempre utilizzati i redditi diversi da pensione dichiarati dai pensionati in sede di richiesta di attribuzione della somma aggiuntiva. Per i redditi da pensione vengono invece considerati quelli presunti, che il pensionato sta conseguendo nel corso dell’anno 2014.
La somma aggiuntiva viene comunque corrisposta in via provvisoria, e il diritto sarà verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.
La Direzione Centrale Sistemi Informativi provvederà a comunicare alle Sedi interessate i nominativi dei pensionati nei cui confronti non si è proceduto al pagamento della somma aggiuntiva per carenza dei requisiti prescritti, indicandone i relativi motivi. La sede, pertanto, dovrà provvedere a notificare tempestivamente agli interessati la mancata corresponsione della somma aggiuntiva, esplicitando le relative motivazioni.
6. Pensioni dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti
6.1 Requisito anagrafico
La somma aggiuntiva viene attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2014, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.
Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2014 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione, sulla rata di dicembre 2014.
6.2 Requisito contributivo
La somma aggiuntiva varia in funzione dell’anzianità contributiva maturata alla data di decorrenza della pensione, come già indicato nella Tabella A allegata alla legge 127/2007 sopra riportata.
Si precisa che gli iscritti ai Fondi Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti sono regolamentati come lavoratori dipendenti a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro, così come previsto dall’articolo 1 del D.P.R. n. 1420/1971, con le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 e con le norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per la determinazione del numero degli anni di anzianità contributiva, in base alla quale deve essere modulato l’aumento, si fa riferimento ai contributi giornalieri versati nella gestione ex ENPALS rilevati per il diritto alla prestazione, rapportandoli “all’anno contributivo ENPALS” in vigore tempo per tempo ed in funzione del gruppo o raggruppamento di appartenenza secondo il seguente schema:
Decorrenza ante 1992:
Gruppo 1 o A = 60
Gruppo 2 = 180
Decorrenza da 1.1.1993 a 31.7.1997:
Gruppo 1 = 120
Gruppo 2 = 260
Decorrenza da 1.8.1997 in poi:
Raggruppamento “A” = 120
Raggruppamento “B” = 260
Raggruppamento “C” = 312
La contribuzione, diversa da quella obbligatoria ENPALS, è valutata secondo la normativa prevista per la contribuzione versata nell’Assicurazione Generale Obbligatoria del Fondo Lavoratori Dipendenti.
In caso di pensione eliminata dai ruoli di pagamento per decesso del titolare, l’erogazione della somma aggiuntiva spettante a quest’ultimo avviene, per gli aventi diritto, per il medesimo periodo temporale cui avrebbe avuto diritto il titolare della pensione originaria (dante causa) liquidando l’ultimo mese secondo le regole di corresponsione dei ratei.
6.3 Aggiornamento del database
L’importo della somma aggiuntiva è stato inserito nell’Area “crediti e debiti” – maschera PNCTA1 - utilizzando il codice di credito esente denominato CE78 con data ruolo 07/2014.
L'importo del beneficio è visualizzabile al campo 19 della cedola di pagamento relativa al mese di luglio 2014 della pensione sul quale è corrisposto.
L’inserimento del codice credito esente CE78 è stato generato dall’elaborazione della variazione batch denominata 705 (somma aggiuntiva L. 127/2007).
7. Corresponsione del beneficio in favore dei soggetti non individuati a livello centrale
La somma aggiuntiva è stata attribuita a livello generalizzato sulla mensilità di pensione di luglio 2014 ai soggetti che siano risultati in possesso dei requisiti reddituali previsti.
Si rammenta che per i pensionati non individuati a livello centrale, il beneficio sarà attribuito a richiesta con le modalità illustrate con il msg n. 29974 del 23 dicembre 2009.
Analogamente l’eventuale istanza di pagamento dei pensionati delle gestioni pubbliche e dello spettacolo e degli sportivi professionisti dovranno essere presentate alle strutture territoriali competenti.
8. Comunicazione ai pensionati
Ai pensionati della Gestione privata, ai quali verrà corrisposta la somma aggiuntiva, verrà inviata la comunicazione riportata in allegato, rispettivamente per l’Italia e per l’estero. La voce è presente nel cedolino del mese di luglio 2014.
I pensionati della Gestione pubblica saranno informati del pagamento della somma aggiuntiva con il dettaglio della voce presente nel cedolino del mese di luglio 2014.
Per i pensionati delle gestioni ex ENPALS, la comunicazione della disposizione di pagamento della somma aggiuntiva è inserita all'interno delle annotazioni del certificato di pensione.
9. Punto di consulenza “Sportello Amico”
Si richiede, da parte di tutte le Strutture, una particolare attenzione nei confronti dell’utenza destinataria del beneficio di cui al presente messaggio.
A tale proposito, si ricorda che, con i messaggi nn. 12196 e 12310 del 2012, sono state fornite disposizioni in merito all’attivazione e gestione dei punti di consulenza “Sportello Amico” rivolti, come più volte rappresentato, a target specifici di utenza caratterizzata “da particolare fragilità sociale ed economica”.
Nel richiamare anche i contenuti del messaggio n. 10462/2013, si ribadisce la necessità di avvalersi di tali punti di consulenza (sia ordinaria che veloce) per l’utenza in oggetto.
Il Direttore Generale
Nori
Allegati n.1