Eureka Previdenza

Messaggio 2641 del 18 febbraio 2014

Oggetto

Rendita vitalizia ex articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338: prova documentale. Chiarimenti per coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Testo
Le circolari n.32 del 1° febbraio 2002, n. 36 del 17 febbraio 2003 e n. 10 del 22 gennaio 2004, hanno impartito le disposizioni inerenti l’applicazione dell’art.13 della legge 12 agosto 1962 n.1338 nei confronti dei lavoratori autonomi, con particolare riferimento ai familiari collaboratori componenti dei nuclei CD/CM diversi dal titolare.
In particolare, la circolare n. 10 del 22 gennaio 2004 ed il messaggio Hermes n. 22705 del 14 luglio 2004 hanno chiarito e delimitato l’ambito del concetto di “documento di data certa” utile per la costituzione della rendita vitalizia a favore dei collaboratori dei nuclei CD/CM, con riferimento alle dichiarazioni del Sindaco che attestano la professione di “agricoltore”, “coltivatore”, “contadino” ecc.
E’ stato, infatti, puntualizzato che il contenuto di tali dichiarazioni deve trovare un preciso riscontro in atti e documenti depositati presso il Comune e, quindi, registrati datati e/o protocollati.
A tal riguardo, è necessario che l’attestazione del Sindaco non faccia un generico riferimento agli atti d’ufficio e dell’anagrafe comunale bensì contenga la precisa indicazione del tipo di atto, della data e dell’eventuale numero di protocollo del documento stesso al fine di consentire all’Istituto la verifica dei contenuti e la conformità di questi ai requisiti previsti in materia dall’art.13 della legge n. 1338 del 12 agosto 1962.
Pertanto, a seguito dei quesiti pervenuti da parte delle Sedi, si ribadisce che gli attestati e le dichiarazioni del Sindaco devono essere utilizzati al fine di evincere la sussistenza del “documento di data certa” (es. foglio di famiglia, scheda personale, censimento ecc.) che consenta di stabilire se il richiedente abbia o meno svolto attività lavorativa agricola autonoma.
Quanto sopra, peraltro, conferma l’indirizzo già adottato dall’Istituto nella circolare n. 65 del 5 giugno 2008 in cui viene riportato l’orientamento della Corte di Cassazione – Sezione lavoro – che, con sentenza n. 4779 del 28 marzo 2003, ha precisato che le attestazioni rilasciate dal Sindaco con riferimento alle richieste di riscatto dei contributi non versati e prescritti, non costituiscono “prova di data certa”.
 
Il Direttore Centrale Entrate
Antonello Crudo

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