Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Norme Messaggi ME 2014 Messaggio 3591 del 26 marzo 2014
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
- Dettagli
- Visite: 6507
Messaggio 3591 del 26 marzo 2014
Oggetto: Assegni straordinari di sostegno al reddito erogati dal Fondo di solidarietà del personale del credito ordinario (categoria 027 VOCRED).
Nuovo criterio di calcolo degli assegni straordinari.
Salvaguardia 65mila, normativa applicabile ai soggetti salvaguardati ai sensi dell’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 22 dicembre 2011.
NUOVO CRITERIO DI CALCOLO DEGLI ASSEGNI STRAORDINARI
Criteri per la determinazione dell’importo dell’assegno straordinario di sostegno al reddito (quota D).
Con deliberazione n. 138 del 19 dicembre 2013, il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del personale del credito ordinario ha modificato il criterio di calcolo degli assegni straordinari, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del DM n. 158/2000 e successive modifiche, con decorrenza dal 1° gennaio 2012 computando la contribuzione correlata, versata durante il periodo di fruizione della prestazione, in base alla disciplina previdenziale relativa al medesimo periodo e tenendo conto dell’età anagrafica raggiunta al momento della scadenza dell’assegno straordinario.
Ne consegue che le Sedi competenti dovranno ricostituire gli assegni interessati calcolando la contribuzione correlata, indicata dall’azienda esodante nella domanda di accesso al Fondo, nella quota contributiva D (e non nella quota B come da precedenti istruzioni).
Il messaggio n. 17612 del 20/06/2006 contiene le istruzioni per la determinazione dell’assegno straordinario con il calcolo contributivo.
L’età anagrafica da prendere a riferimento per il calcolo della quota contributiva deve essere quella del soggetto al momento della scadenza dell’assegno straordinario.
PROLUNGAMENTO DELLA PRESTAZIONE STRAORDINARIA PER I LAVORATORI GIA’ TITOLARI DI ASSEGNO STRAORDINARIO ALLA DATA DEL 4 DICEMBRE 2011
In considerazione dei quesiti provenienti dal territorio in merito a quanto specificato in oggetto, si ritiene utile rammentare che le disposizioni in materia di salvaguardia (introdotte, come è noto, dall’articolo 24, commi 14 e 15, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011) stabiliscono, per i soggetti beneficiari della stessa, il raggiungimento del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità sulla base dei requisiti di accesso, nonché del regime delle decorrenze, previsti dalle norme vigenti anteriormente al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto n. 201/2011.
Alla data del 5 dicembre 2011 erano, in particolare, vigenti:
- il decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009;
- il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
- il decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011;
- il decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011;
- il decreto ministeriale del 6 dicembre 2011.
Di seguito, se ne riassumono i contenuti (peraltro illustrati nel messaggio n. 20600 del 13 dicembre 2012).
1. Innalzamento del requisito anagrafico per le lavoratrici che accedono alla pensione di vecchiaia
L’articolo 18, comma 1, della legge n. 111 del 2011, come modificato dalla legge n. 148 del 2011, prevede che a decorrere dal 2014 sia gradualmente innalzato il requisito anagrafico di 60 anni richiesto per la pensione di vecchiaia per le lavoratrici che conseguono il trattamento pensionistico nell’assicurazione generale obbligatoria o nelle forme sostitutive.
Le modifiche intervenute con la legge n. 148/2011 determinano l’aumento progressivo del requisito anagrafico di un mese a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, pertanto, da tale data le lavoratrici salvaguardate potranno accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dell’età anagrafica di 60 anni e 1 mese, in presenza dei prescritti requisiti contributivi per l’accesso a tale trattamento pensionistico.
A decorrere dal 1° gennaio 2015 detto requisito anagrafico è incrementato di ulteriori due mesi; di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016; di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017; di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018; di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per ogni anno successivo fino al 2025, e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Si rammenta che a queste lavoratrici si applicano anche le disposizioni in materia di adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi della speranza di vita e di decorrenza del trattamento pensionistico di cui all’articolo 12 della legge n. 122/2010.
2. Innalzamento del requisito anagrafico per le lavoratrici che accedono alla pensione di vecchiaia iscritte alla gestione dei dipendenti pubblici
L’articolo 12, comma 12-sexies, della legge n. 122/2010, di modifica del comma 1 dell’articolo 22-ter della legge n. 102/2009, dispone che, a decorrere dall’anno 2012, il requisito anagrafico delle lavoratrici pubbliche sia elevato a 65 anni (già innalzato a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010) senza prevedere alcuna deroga per tale fattispecie.
Alle lavoratrici si applicano anche le disposizioni in materia di adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi della speranza di vita e di decorrenza del trattamento pensionistico di cui all’articolo 12 della legge n. 122/2010.
3. Posticipo delle decorrenze nei confronti dei soggetti che perfezionano il diritto alla pensione in presenza del requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica
Nel richiamare quanto detto in proposito nel messaggio n. 16032 del 5 agosto 2011, si ricorda che il comma 22-ter dell’articolo 18 della legge n. 111/2011, di modifica dell’articolo 12, comma 2, della legge n. 122/2010, stabilisce che i soggetti che maturano i 40 anni di contribuzione nel 2012 possono accedere al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica con un mese di posticipo rispetto alle regole previgenti.
Il posticipo di cui sopra sarà pari a:
due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013;
tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 2014.
Il comma 22-quater del citato articolo 18 dispone, altresì, che detto posticipo delle decorrenze non trova applicazione, nel limite numerico di 5.000 unità, ad alcune categorie di lavoratori, tra cui i lavoratori che alla data di entrata in vigore del decreto in argomento siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Il comma 22-quinquies dispone, infine, che l’INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 22-ter che intendono avvalersi del regime delle decorrenze previsto dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Dal monitoraggio effettuato risulta che la data di cessazione del rapporto di lavoro utile per poter accedere al beneficio, individuata con riferimento al lavoratore che si colloca alla posizione 5.000, è il 30 novembre 2009.
Ne consegue che i lavoratori destinatari della “salvaguardia 65mila” di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, possono accedere al trattamento pensionistico, indipendentemente dal requisito anagrafico, con il posticipo della decorrenza previsto dall’articolo 12, comma 2, della legge n. 122/2010, fatti salvi il beneficio di cui al comma 22-quater dell’articolo 18 (salvaguardia 5mila) e il beneficio di cui al comma 5-bis dell’articolo 12 della legge n. 122/2010 novellato dall’articolo 18, comma 22-ter, della legge n. 111/2011 (prolungamento a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Ai soggetti beneficiari della “salvaguardia 65mila” che accedono al trattamento pensionistico in presenza di una anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente all’età anagrafica non si applicano le disposizioni in materia di adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 della legge n. 122/2010.
4. Disciplina adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita
Per espressa previsione della legge n. 214/2011 anche i requisiti pensionistici “in deroga” devono essere adeguati alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.
Si rammenta che gli adeguamenti all’incremento della speranza di vita devono tenere conto della previsione effettuata nella relazione tecnica al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nonché degli eventuali maggiori adeguamenti previsti dai decreti direttoriali attuativi dell’articolo 12, comma 12-bis, del richiamato decreto legge n. 78/2010.
L’unica eccezione riguarda, come sopra precisato, i soggetti beneficiari della “salvaguardia 65mila” che accedono al trattamento pensionistico in presenza di una anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente all’età anagrafica.
RICOSTITUZIONE DEGLI ASSEGNI STRAORDINARI IN SALVAGUARDIA
Con il messaggio n. 18488 del 14 novembre 2013 è stato reso noto che, con deliberazione n. 27 del 26 luglio 2013, il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del personale del credito ordinario ha statuito l’ammissibilità del prolungamento dell’erogazione dell’assegno straordinario (nel medesimo importo spettante alla decorrenza), nonché del versamento della contribuzione correlata laddove necessaria per la maturazione del diritto a pensione, anche oltre il limite di durata massima di 60 mesi, in favore dei lavoratori già titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011, al fine del perfezionamento dei requisiti utili per ottenere il trattamento pensionistico in salvaguardia, con oneri a carico delle aziende esodanti.
Al riguardo si precisa che, rispetto ai requisiti pensionistici già verificati al momento della decorrenza dell’assegno liquidato, l’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e anzianità con quota non richiede il versamento della contribuzione correlata in quanto tale adeguamento non attiene al requisito contributivo. In particolare, nel caso della quota l’incremento della speranza di vita è coperto dall’adeguamento del requisito anagrafico minimo.
Come è noto, la procedura FELPE, utilizzata per la certificazione delle posizioni in salvaguardia, è stata implementata per consentire la rideterminazione, alla luce delle norme citate, sia della data di perfezionamento del requisito pensionistico sia della data di decorrenza ai sensi delle leggi n. 247/2007, n. 122/2010 e n. 111/2011.
Pertanto, tutti gli assegni straordinari dei lavoratori salvaguardati, in esodo al 4 dicembre 2011, esclusi dal beneficio dell’articolo 12, comma 5-bis, della legge n. 122/2010, ovvero con decorrenza dal 1° giugno 2010, che hanno cessato l’attività lavorativa prima dell’entrata in vigore delle predette norme, devono essere ricostituiti sostituendo la data di cessazione della prestazione straordinaria presente nel GAPNE con la data indicata in FELPE nel campo Finestra con salvaguardia L. 214, ovvero nel campo Finestra con salvaguardia L. 111.
Infine, tutti gli assegni straordinari dei lavoratori salvaguardati, beneficiari anche dell’articolo 12, comma 5-bis, della legge n. 122/2010 (ovvero con decorrenza assegno compresa tra il 1° novembre 2008 e il 1° maggio 2010), devono essere ricostituiti sostituendo la data di cessazione della prestazione a carico dell’azienda con la data indicata in FELPE nel campo Finestra con salvaguardia L. 122.
Per le modalità di gestione dei conguagli degli assegni eliminati, si rimanda alle istruzioni contenute nei messaggi n. 13970 del 31/5/2007 e n. 3563 dell’11/2/2011.
IL DIRETTORE CENTRALE
Uselli