Eureka Previdenza

Decreto 14 febbraio 2014

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modalita' di attuazione dei commi 194 e  196  dell'articolo  1  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014). Estensione
platea salvaguardati. Quinto contingente. (14A03116)

(GU n.89 del 16-4-2014)

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
                           di concerto con
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
  Visto l'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
che prevede che le disposizioni in materia di requisiti di accesso  e
di regime delle decorrenze vigenti prima della  data  di  entrata  in
vigore dell'art. 24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modifiche e integrazioni, ferme restando  le  salvaguardie
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto con il Ministro delle finanze del 1° giugno 2012, di  cui
al decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro delle finanze, dell'8 ottobre 2012,  di  cui
al decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro delle finanze del 22 aprile 2013  e  di  cui
agli articoli 11, comma 2, e 11-bis, comma 2,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28
ottobre 2013, n. 124, si  applicano  ai  lavoratori  che  maturano  i
requisiti anagrafici e contributivi per  il  pensionamento  ancorche'
successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza
del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data
di entrata in vigore del decreto-legge n.  201  del  2011,  entro  il
trentaseiesimo mese successivo alla data di  entrata  in  vigore  del
citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con  modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie:
    a) i lavoratori autorizzati alla  prosecuzione  volontaria  della
contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i  quali  possano  far
valere almeno un contributo volontario  accreditato  o  accreditabile
alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente
alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile
a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro  il
30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali  sottoscritti  anche
ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del  codice  di  procedura
civile, ovvero in applicazione di  accordi  collettivi  di  incentivo
all'esodo  stipulati  dalle  organizzazioni   comparativamente   piu'
rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011,  anche
se hanno svolto, dopo il 30  giugno  2012,  qualsiasi  attivita'  non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto  dopo  il
30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012  in  ragione  di  accordi
individuali sottoscritti anche ai sensi degli  articoli  410,  411  e
412-ter del codice di procedura civile,  ovvero  in  applicazione  di
accordi   collettivi   di   incentivo   all'esodo   stipulati   dalle
Organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a   livello
nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto,  dopo  la
cessazione, qualsiasi  attivita'  non  riconducibile  a  rapporto  di
lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    d) i lavoratori  il  cui  rapporto  di  lavoro  sia  cessato  per
risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio  2007
e il 31 dicembre 2011, anche se hanno  svolto,  successivamente  alla
data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a  rapporto
di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del  4
dicembre  2011  e  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria  della
contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi
dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di
cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge  23  luglio  1991,  n.  223,
perfezionino, mediante  il  versamento  di  contributi  volontari,  i
requisiti  vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del   citato
decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di  cui  alla
presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di  cui  all'art.
6, comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  1  84  del  1997,  potra'
riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti  la  domanda
di autorizzazione stessa;
    f) i lavoratori autorizzati alla  prosecuzione  volontaria  della
contribuzione anteriormente  al  4  dicembre  2011,  ancorche'  al  6
dicembre 2011 non abbiano  un  contributo  volontario  accreditato  o
accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno  un
contributo accreditato derivante da  effettiva  attivita'  lavorativa
nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013  e
che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita'  lavorativa
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  Visto l'art. 1, comma 196, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
che prevede che le modalita' di  attuazione  del  comma  194  vengano
definite, sulla base di quanto stabilito dal comma 197,  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  medesima  e  che
pertanto  l'INPS  provvede   al   monitoraggio   delle   domande   di
pensionamento dei lavoratori interessati sulla  base  della  data  di
cessazione del rapporto  di  lavoro,  prevedendo  che,  nel  caso  di
raggiungimento del limite numerico di 17.000  soggetti,  connesso  ai
limiti finanziari massimi stabiliti dal predetto comma 197, non  sono
prese in considerazione ulteriori domande di pensionamento;
  Visto  l'art.  6  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e
successive modifiche e integrazioni;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  1°  giugno
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2012, n. 171, che
ha  determinato  in  sessantacinquemila  il   numero   dei   soggetti
interessati dalla concessione del  beneficio  di  cui  alle  predette
disposizioni;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  8  ottobre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2013, n. 17;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  22  aprile
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2013, n. 123,
che ha determinato in diecimilacentotrenta  il  numero  dei  soggetti
interessati dalla concessione del  beneficio  di  cui  alle  predette
disposizioni;
  Visto l'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
che prevede che il beneficio di cui al comma 194 sopra illustrato  e'
riconosciuto nel limite massimo di euro 203 milioni per l'anno  2014,
di euro 250 milioni per l'anno 2015, di euro 197 milioni  per  l'anno
2016, di euro 110 milioni per l'anno 2017, di  euro  83  milioni  per
l'anno 2018, di euro 81 milioni per l'anno 2019 e di euro 26  milioni
per l'anno 2020;
  Vista la relazione tecnica accompagnatoria  delle  disposizioni  di
modifica dell'A.C. 1685, trasfuse nei commi da 194 a 198 dell'art.  1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che, sulla base  delle  risorse
finanziarie individuate  al  capoverso  precedente,  riporta  i  dati
amministrativi dell'INPS in relazione agli effetti finanziari e  alla
ripartizione  del  contingente   numerico   di   17.000   beneficiari
complessivi nelle diverse categorie di  salvaguardati,  di  cui  alle
lettere a), b), c), d), e) e f) del predetto art. 1, comma 194;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 4847
del 5 febbraio 2014, in corso di registrazione alla Corte dei  conti,
in relazione al quale, ai sensi dell'art. 1, comma 198,  della  legge
27 dicembre 2013, n. 147, risultano efficaci le disposizioni  di  cui
ai commi da 194 a 197 del predetto art. 1;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
  1. Il  presente  decreto  disciplina  le  modalita'  di  attuazione
dell'art. 1, comma  194,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,
individuando alla tabella di cui al  successivo  art.  8,  il  limite
massimo numerico e la  ripartizione  dei  soggetti  interessati  alla
concessione dei benefici di cui al presente decreto, tra  le  singole
tipologie di soggetti interessati, nel limite delle risorse  indicate
al comma 197 del predetto art. 1.

                               Art. 2
 
  1. Ai  lavoratori  di  cui  alle  categorie  indicate  in  premessa
continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di  requisiti  di
accesso e di regime delle decorrenze  vigenti  prima  della  data  di
entrata  in  vigore  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
ancorche' maturino i requisiti per il  pensionamento  successivamente
al  31  dicembre  2011,  e  comunque  entro  il  trentaseiesimo  mese
successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.
201 del 2011, che versano nelle seguenti condizioni:
    a) lettera a) del citato articolo 1, comma 194:
      lavoratori  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria   della
contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i  quali  possano  far
valere almeno un contributo volontario  accreditato  o  accreditabile
alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente
alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile
a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    b) lettera b) del citato art. 1, comma 194:
      lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il  30
giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti  anche  ai
sensi degli articoli 410, 411  e  412-ter  del  codice  di  procedura
civile, ovvero in applicazione di  accordi  collettivi  di  incentivo
all'esodo  stipulati  dalle  organizzazioni   comparativamente   piu'
rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011,  anche
se hanno svolto, dopo il 30  giugno  2012,  qualsiasi  attivita'  non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    c) lettera c) del citato articolo 1, comma 194:
      lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo  il  30
giugno 2012 ed entro il  31  dicembre  2012  in  ragione  di  accordi
individuali sottoscritti anche ai sensi degli  articoli  410,  411  e
412-ter del codice di procedura civile,  ovvero  in  applicazione  di
accordi   collettivi   di   incentivo   all'esodo   stipulati   dalle
organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a   livello
nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto,  dopo  la
cessazione, qualsiasi  attivita'  non  riconducibile  a  rapporto  di
lavoro dipendente a tempo indeterminato:
    d) lettera d) del citato art. 1, comma 194:
      lavoratori  il  cui  rapporto  di  lavoro   sia   cessato   per
risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio  2007
e il 31 dicembre 2011, anche se hanno  svolto,  successivamente  alla
data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a  rapporto
di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    e) lettera e) del citato art. 1, comma 194:
      lavoratori collocati in mobilita' ordinaria  alla  data  del  4
dicembre  2011  e  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria  della
contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi
dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di
cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge  23  luglio  1991,  n.  223,
perfezionino, mediante  il  versamento  di  contributi  volontari,  i
requisiti  vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del   citato
decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di  cui  alla
presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di  cui  all'art.
6,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  184  del  1997,  potra'
riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti  la  domanda
di autorizzazione stessa;
    f) lettera f) del citato articolo 1, comma 194:
      lavoratori  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria   della
contribuzione anteriormente  al  4  dicembre  2011,  ancorche'  al  6
dicembre 2011 non abbiano  un  contributo  volontario  accreditato  o
accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno  un
contributo accreditato derivante da  effettiva  attivita'  lavorativa
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre  2013  e
che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita'  lavorativa
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

                               Art. 3
 
  1. In attuazione dell'art. 1, comma 196, della  legge  27  dicembre
2013, n. 147,  l'INPS  provvede  al  monitoraggio  delle  domande  di
pensionamento dei lavoratori di cui all'art. 2 del  presente  decreto
sulla  base  della  data  di  cessazione  del  rapporto  di   lavoro,
prevedendo che,  nel  caso  di  raggiungimento  del  limite  numerico
connesso ai limiti finanziari stabiliti dal comma 197 del citato art.
1 della legge n. 147 del 2013,  non  siano  prese  in  considerazione
ulteriori domande.

                               Art. 4
 
  1. I soggetti di cui alle lettere a),  e)  e  f)  dell'art.  2  del
presente decreto, presentano all'Inps istanza di accesso ai  benefici
di cui all'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,
entro 60 giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale.

                              Art. 5
 
  1. I lavoratori di cui alle lettere b), c) e  d)  dell'art.  2  del
presente decreto presentano istanza di accesso ai  benefici  all'art.
1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro  60  giorni
dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  sulla  Gazzetta
Ufficiale alla Direzione territoriale, secondo le seguenti modalita':
    a) per i lavoratori di cui alle lettere b) e c), la  cui  istanza
e' corredata dall'accordo che  ha  dato  luogo  alla  cessazione  del
rapporto di lavoro:
      1 ) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di
accordi ai sensi degli articoli 410, 411  e  412-ter  del  codice  di
procedura civile, l'istanza e' presentata alla Direzione territoriale
del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
      2) in tutti  gli  altri  casi,  l'istanza  e'  presentata  alla
Direzione territoriale del lavoro competente in base  alla  residenza
del lavoratore cessato;
    b)  per  i  lavoratori  di  cui  alla  lettera  d)  l'istanza  e'
presentata alla Direzione territoriale del lavoro competente in  base
alla residenza del lavoratore.
  2. I lavoratori di cui alle lettere b), c) e  d)  dell'art.  2  del
presente decreto conseguono il beneficio a condizione che la data  di
cessazione del  rapporto  di  lavoro  risulti  da  elementi  certi  e
oggettivi quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti  competenti
sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

                               Art. 6
 
  1. Sono competenti all'esame delle istanze di  cui  all'art.  5  le
Commissioni di cui all'art. 4, comma 6, del decreto del Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, del 1° giugno 2012, di cui all'art. 4,
comma 3, del decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
dell'8 ottobre 2012 e di cui all'art. 6, comma  1,  del  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 aprile 2013.
  2. La partecipazione alle Commissioni di cui al  comma  1  non  da'
luogo alla  corresponsione  di  compensi,  emolumenti,  indennita'  o
rimborsi di spese. Dal funzionamento delle medesime  Commissioni  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.

                               Art. 7
 
  1. Le decisioni di accoglimento emesse  dalle  Commissioni  di  cui
all'art. 6, comma 1, del  presente  decreto  vengono  comunicate  con
tempestivita' all'INPS. anche con modalita' telematica.
  2. Avverso i provvedimenti delle Commissioni  di  cui  all'art.  6,
comma 1, del presente decreto l'interessato puo' presentare  riesame,
entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi  alla
Direzione territoriale del lavoro  presso  cui  e'  stata  presentata
l'istanza.

                               Art. 8
 
  1. I lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio di  cui
all'art. 1,  comma  194,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,
determinati in 17.000 unita' ai sensi  del  comma  197  del  predetto
articolo 1 della legge n. 147 del 2013 sono ripartiti come segue:
    
 
    =============================================================
    |      Tipologia di soggetti      |   Contingente Numerico  |
    +=================================+=========================+
    |lavoratori autorizzati alla      |                         |
    |prosecuzione volontaria della    |                         |
    |contribuzione anteriormente al 4 |                         |
    |dicembre 2011 i quali possano far|                         |
    |valere almeno un contributo      |                         |
    |volontario accreditato o         |                         |
    |accreditabile alla data del 6    |                         |
    |dicembre 2011, anche se hanno    |                         |
    |svolto, successivamente alla data|                         |
    |del 4 dicembre 2011, qualsiasi   |                         |
    |attivita', non riconducibile a   |                         |
    |rapporto di lavoro dipendente a  |                         |
    |tempo indeterminato              |           900           |
    +---------------------------------+-------------------------+
    |lavoratori il cui rapporto di    |                         |
    |lavoro si e' risolto entro il 30 |                         |
    |giugno 2012 in ragione di accordi|                         |
    |individuali sottoscritti anche ai|                         |
    |sensi degli articoli 410, 411 e  |                         |
    |412-ter del codice di procedura  |                         |
    |civile, ovvero in applicazione di|                         |
    |accordi collettivi di incentivo  |                         |
    |all'esodo stipulati dalle        |                         |
    |organizzazioni comparativamente  |                         |
    |piu' rappresentative a livello   |                         |
    |nazionale entro il 31 dicembre   |                         |
    |2011, anche se hanno svolto, dopo|                         |
    |il 30 giugno 2012, qualsiasi     |                         |
    |attivita' non riconducibile a    |                         |
    |rapporto di lavoro dipendente a  |                         |
    |tempo indeterminato              |           400           |
    +---------------------------------+-------------------------+
    |lavoratori il cui rapporto di    |                         |
    |lavoro si e' risolto dopo il 30  |                         |
    |giugno 2012 ed entro il 31       |                         |
    |dicembre 2012 in ragione di      |                         |
    |accordi individuali sottoscritti |                         |
    |anche ai sensi degli articoli    |                         |
    |410, 411 e 412-ter del codice di |                         |
    |procedura civile, ovvero in      |                         |
    |applicazione di accordi          |                         |
    |collettivi di incentivo all'esodo|                         |
    |stipulati dalle organizzazioni   |                         |
    |comparativamente piu'            |                         |
    |rappresentative a livello        |                         |
    |nazionale entro il 31 dicembre   |                         |
    |2011, anche se hanno svolto, dopo|                         |
    |la cessazione, qualsiasi         |                         |
    |attivita' non riconducibile a    |                         |
    |rapporto di lavoro dipendente a  |                         |
    |tempo indeterminato              |           500           |
    +---------------------------------+-------------------------+
    |lavoratori il cui rapporto di    |                         |
    |lavoro sia cessato per           |                         |
    |risoluzione unilaterale, nel     |                         |
    |periodo compreso tra il 1°       |                         |
    |gennaio 2007 e il 31 dicembre    |                         |
    |2011, anche se hanno svolto,     |                         |
    |successivamente alla data di     |                         |
    |cessazione, qualsiasi attivita'  |                         |
    |non riconducibile a rapporto di  |                         |
    |lavoro dipendente a tempo        |                         |
    |indeterminato                    |          5.200          |
    +---------------------------------+-------------------------+
    |lavoratori collocati in mobilita'|                         |
    |ordinaria alla data del 4        |                         |
    |dicembre 2011 e autorizzati alla |                         |
    |prosecuzione volontaria della    |                         |
    |contribuzione successivamente    |                         |
    |alla predetta data, che, entro   |                         |
    |sei mesi dalla fine del periodo  |                         |
    |di fruizione dell'indennita' di  |                         |
    |mobilita' di cui all'art. 7,     |                         |
    |commi 1 e 2, della legge 23      |                         |
    |luglio 1991, n. 223,             |                         |
    |perfezionino, mediante il        |                         |
    |versamento di contributi         |                         |
    |volontari, i requisiti vigenti   |                         |
    |alla data di entrata in vigore   |                         |
    |del citato decreto-legge n. 201  |                         |
    |del 2011. Il versamento          |                         |
    |volontario di cui alla presente  |                         |
    |lettera, anche in deroga alle    |                         |
    |disposizioni di cui all'art. 6,  |                         |
    |comma 1, del decreto legislativo |                         |
    |n. 184 del 1997, potra'          |                         |
    |riguardare anche periodi         |                         |
    |eccedenti i sei mesi precedenti  |                         |
    |la domanda di autorizzazione     |                         |
    |stessa                           |          1.000          |
    +---------------------------------+-------------------------+
    |lavoratori autorizzati alla      |                         |
    |prosecuzione volontaria della    |                         |
    |contribuzione anteriormente al 4 |                         |
    |dicembre 2011, ancorche' al 6    |                         |
    |dicembre 2011 non abbiano un     |                         |
    |contributo volontario accreditato|                         |
    |o accreditabile alla predetta    |                         |
    |data, a condizione che abbiano   |                         |
    |almeno un contributo accreditato |                         |
    |derivante da effettiva attivita' |                         |
    |lavorativa nel periodo compreso  |                         |
    |tra il 1° gennaio 2007 e il 30   |                         |
    |novembre 2013 e che alla data del|                         |
    |30 novembre 2013 non svolgano    |                         |
    |attivita' lavorativa             |                         |
    |riconducibile a rapporto di      |                         |
    |lavoro dipendente a tempo        |                         |
    |indeterminato                    |          9.000          |
    +---------------------------------+-------------------------+
    | TOTALE                          |          17.000         |
    +---------------------------------+-------------------------+
 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  Organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 14 febbraio 2014
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali
                                                   Giovannini         
 
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
       Saccomanni

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro foglio n. 798

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