Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Norme Decreti DE 2014 Decreto 85708 del 24 ottobre 2014
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
- Dettagli
- Visite: 24326
Decreto 85708 del 24 ottobre 2014
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 24 ottobre 2014
Concessione del prolungamento degli interventi di sostegno al
reddito, ai sensi dell'articolo 12, comma 5-bis, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. (Decreto n. 85708). (14A09371)
(GU n.282 del 4-12-2014)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio
2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per occupazione e
formazione;
Visto l'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il
quale dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nuove decorrenze dei
trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianita';
Visto il comma 5 dell'art. 12 di cui al capoverso precedente, il
quale prevede che ai soggetti individuati nel medesimo comma 5 si
applicano le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78;
Visto il comma 5-bis del medesimo art. 12, introdotto dall'art. 1,
comma 37, lettera b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in base
al quale, "con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a
c) dal comma 5, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il
periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui
alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo' disporre, in
deroga alla normativa vigente, in alternativa a quanto previsto dal
citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di
tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al
raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla
base di quanto stabilito dal presente articolo e, in ogni caso, per
una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la
data computata con riferimento alle disposizioni in materia di
decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del
trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito
dal presente articolo";
Visto il comma 6 dell'art. 12 di cui ai capoversi precedenti, in
base al quale:
l'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di
cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento
presentate dai lavoratori di cui al comma 5 del medesimo art. 12 che
intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime
delle decorrenze previste dalla normativa vigente prima della data di
entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del
numero di 10.000 domande di pensione, l'INPS non prendera' in esame
ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei
benefici previsti dal comma 5 del medesimo art. 12;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 63655
del 5 gennaio 2012, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e
integrazioni, con il quale:
e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di
n. 677 lavoratori che nell'anno 2011 non sono rientrati nel
contingente di 10.000 unita' di cui all'art. 12, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorche' abbiano maturato i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio
2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di
tutela del reddito;
e' stato autorizzato L'INPS ad erogare il prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra
indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla
base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 68225
del 2 ottobre 2012, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e
integrazioni, con il quale:
e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di
n. 3494 lavoratori che, nell'anno 2012, non rientrano nel contingente
di 10.000 unita' di cui all'articolo di cui all'art. 12, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorche' abbiano maturato i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio
2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di
tutela del reddito;
e' stato autorizzato L'INPS ad erogare il prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra
indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla
base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 76353
del 16 ottobre 2013, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e
integrazioni, con il quale:
e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei
lavoratori che, nell'anno 2013 non rientrano nel contingente di
10.000 unita' di cui all'articolo di cui all'art. 12, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorche' abbiano maturato i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio
2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di
tutela del reddito;
il prolungamento e' stato concesso in favore dei lavoratori per i
quali il medesimo prolungamento abbia avuto inizio in una data
ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, per un numero di
mensilita' non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la
data computata con riferimento alle disposizioni in materia di
decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data
della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base
di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto legge, e
comunque per un numero di mensilita' non oltre il 31 dicembre 2013;
e' stato autorizzato L'INPS ad erogare il prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra
indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla
base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 79413
del 14 febbraio 2014, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e
integrazioni, con il quale:
e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei
lavoratori gia' destinatari del decreto n. 76353 del 16 ottobre 2013;
il prolungamento e' stato concesso in favore dei lavoratori
innanzi citati limitatamente alle mensilita' residue nell'anno 2014 e
relative al prolungamento degli interventi di sostegno al reddito
autorizzati con decreto interministeriale n. 76353 del 16 ottobre
2013;
e' stato autorizzato L'INPS ad erogare il prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra
indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla
base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Visti i risultati del monitoraggio INPS, dai quali risulta che, per
l'anno 2014, i lavoratori interessati dal prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito sono complessivamente pari a n.
3806, tutti cessati dal servizio entro la data del 30 aprile 2010,
per una spesa totale relativa alle mensilita' di competenza dell'anno
2014 pari a euro 62.697.643,00;
Visti i dati a consuntivo dell'INPS dai quali risulta che, rispetto
all'impegnato per l'anno 2013, si e' determinato un risparmio di
spesa pari ad euro 222.594,00;
Considerato che allo stato sono disponibili, a valere sul Fondo
sociale per occupazione e formazione, risorse pari ad euro
62.697.643,00 comprensive dei sopra citati risparmi di spesa relativi
all'annualita' precedente;
Ritenuto di concedere il prolungamento dell'intervento di tutela
del reddito in favore di coloro per i quali il medesimo prolungamento
abbia inizio in una data ricompresa tra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2014 e di corrispondere il periodo di prolungamento
dell'intervento limitatamente alle mensilita' di competenza 2014;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'INPS all'erogazione del
prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei
lavoratori beneficiari di cui al capoverso precedente;
Decreta:
Art. 1
E' concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito,
con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei
lavoratori indicati nel comma successivo che nell'anno 2014, non
rientrano nel contingente di 10.000 unita' di cui all'art. 12, comma
5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorche' maturino
i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio
2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di
tutela del reddito.
Il prolungamento del sostegno al reddito e' concesso in favore dei
lavoratori per i quali il medesimo prolungamento abbia inizio in una
data ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014.
In favore dei lavoratori di cui al comma precedente il
prolungamento del sostegno al reddito e' concesso per un numero di
mensilita' non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la
data computata con riferimento alle disposizioni in materia di
decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data
della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base
di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto-legge, e
comunque per un numero di mensilita' non oltre il 31 dicembre 2014.
Art. 2
L'INPS e' autorizzato, nel limite di spesa di euro 62.697.643,00,
ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in
favore dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 2, del presente
decreto, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle
disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici
vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, limitatamente alle mensilita' di competenza 2014.
Art. 3
Per l'anno 2014 gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione
del presente decreto, pari complessivamente ad euro 62.697.643,00
sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di
cui all' art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio
2009, n. 2.
Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 ottobre 2014
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro foglio n. 5247