Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Cessazione del rapporto di lavoro ASpI
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
ASpI - Assicurazione Sociale per l'Impiego
Sospensione, cumulo e decadenza dell’indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI in relazione allo stato di disoccupazione
(msg.2028/2015)
Le vicende normative che hanno interessato la legislazione in materia di mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali e segnatamente quelle riguardanti l’ampiezza dell’accezione attribuita dal legislatore allo status di disoccupazione, hanno reso necessario un approfondimento all’esito del quale si forniscono le precisazioni di seguito esposte.
Quadro normativo di riferimento (msg.2028/2015)
Come è noto, l’art. 2, comma 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 individua quale primo requisito per il diritto alla indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI lo “ … stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. c, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ”.
Il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, al comma 7 dell’art. 7 – rubricato “modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92” - ha disposto la reintroduzione della lett. a) di cui all’art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 181/2000, in precedenza abrogata dalla richiamata legge di riforma del mercato del lavoro.
In particolare il sopra citato art. 4 del d.lgs. n. 181/2000 - nell’individuare i principi per l’accertamento dello stato di disoccupazione – alla reintrodotta lett. a) prevede la “conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione …”. Al riguardo si precisa che in mancanza di una specifica definizione nella normativa fiscale di “reddito minimo personale escluso da imposizione”, l’interpretazione che si può dare è che lo stato di disoccupazione continui a sussistere laddove il solo reddito annuale riferibile all’attività lavorativa (non si devono considerare dunque gli altri redditi eventualmente percepiti dall’interessato), non superi i limiti derivanti dal meccanismo di detrazione di cui all’art. 13 del TUIR. Detti limiti, ai fini che qui interessano, sono di euro 8.000,00 per il lavoro dipendente.
Inoltre, sempre l’art. 4 da ultimo citato, alla successiva lett. d) prevede la “sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi”.
In ragione della reintroduzione – per effetto del sopra richiamato decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, al comma 7 dell’art. 7 - del principio in base al quale il lavoratore “conserva” lo stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa con reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (lett. a) di cui all’art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 181/2000), si è reso necessario il coordinamento con il disposto di cui all’art. 2, co. 15 della legge n.92/2012. Detto comma dispone: “In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’indennità di cui al comma 1 è sospesa d’ufficio, …, fino ad un massimo di sei mesi; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa”.
Nel quadro delle alterne vicende normative sopra richiamate, pur in presenza del rinvio effettuato dall’art. 2, comma 24 bis della legge n. 92 del 2012 alle norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione non agricola, si è posta, inoltre, la necessità di regolamentare - in ordine all’accesso alle prestazioni in ambito ASpI - l’ipotesi in cui un assicurato fosse titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e cessasse da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento o dimissioni per giusta causa.
Effetti sulle indennità in ambito ASpI nelle ipotesi di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato (msg.2028/2015)
Le ipotesi di rioccupazione che possono verificarsi nel corso della percezione delle indennità in ambito ASpI sono riconducibili a tre tipologie. A fronte di ciascuna di esse ci si atterrà ai seguenti criteri.
- Nel caso in cui un assicurato, in corso di fruizione della indennità ASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo pari o inferiore a sei mesi e il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione, trova applicazione l’istituto della sospensione della prestazione ASpI con le modalità di cui all'art. 2, co. 15 della legge n.92/2012.
- Nel caso in cui un assicurato, in corso di fruizione della indennità ASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo superiore a sei mesi e il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione, detto assicurato decade dalla prestazione ai sensi del combinato disposto di cui alla lett. a) di cui all’art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 181/2000 nonché dell’art. 2, comma 40, lett. a) della legge n. 92 del 2012 che prevede la decadenza dalla indennità in caso di perdita dello stato di disoccupazione.
- Nel caso in cui un assicurato, in corso di fruizione della indennità ASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo inferiore, pari o superiore a sei mesi o con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione - con conseguente conservazione dello stato di disoccupazione - detto assicurato continua a percepire l’indennità di disoccupazione ASpI in corso di fruizione. Verranno applicate tuttavia alla prestazione le riduzioni di cui all’art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012.
Si precisa che, nelle ipotesi di rioccupazione di cui al precedente punto c., ai fini del cumulo della prestazione con reddito da lavoro dipendente inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, l’assicurato è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese dall’inizio del rapporto di lavoro il reddito annuo previsto. In caso di mancata comunicazione, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione di cui all’art. 2, co. 15 della legge n.92/2012; laddove il rapporto sia di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si applica l’istituto della decadenza.
Si osserva che, seppur non disciplinata espressamente l’ipotesi del cumulo della indennità ASpI o miniASpI e del reddito da lavoro subordinato, si ritengono applicabili le riduzioni di cui al richiamato art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012 relative alla fattispecie di svolgimento di lavoro autonomo anche alla fattispecie prospettata ai punti c. e c1. mediante il ricorso al criterio analogico, in considerazione dell’identità di ratio fra le due fattispecie. Pertanto la “riduzione dell’indennità di un importo pari all’80% dei proventi preventivati” è da intendersi nel caso specifico quale riduzione di un importo pari all’80% dei redditi da lavoro subordinato.
Le indicazioni sopra fornite nelle diverse fattispecie ipotizzate trovano applicazione anche in relazione alla indennità di disoccupazione miniASpI, tenuto conto che la sospensione di tale prestazione è ammessa per un periodo massimo di cinque giorni.
In particolare:
- a1. Nel caso in cui un assicurato, in corso di fruizione della indennità miniASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo pari o inferiore a cinque giorni e il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione, trova applicazione l’istituto della sospensione della prestazione miniASpI con le modalità di cui al comma 23 dell’art. 2, legge n. 92 del 2012.
- b1. Nel caso in cui un assicurato, in corso di fruizione della indennità miniASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo superiore a cinque giorni e il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione, detto assicurato decade dalla prestazione ai sensi del combinato disposto di cui alla lett. a) di cui all’art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 181/2000 nonché dell’art. 2, comma 40, lett. a) della legge n. 92 del 2012 che prevede la decadenza dalla indennità in caso di perdita dello stato di disoccupazione.
- c1. Nel caso in cui un assicurato, in corso di fruizione della indennità miniASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo inferiore, pari o superiore a cinque giorni o con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione - con conseguente conservazione dello stato di disoccupazione - detto assicurato continua a percepire l’indennità di disoccupazione miniASpI in corso di fruizione. Verranno applicate tuttavia alla prestazione le riduzioni previste dall’art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012 sopra richiamato.
Si precisa che, nelle ipotesi di rioccupazione di cui al precedente punto c1., ai fini del cumulo della prestazione con reddito da lavoro dipendente inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, l’assicurato è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese dall’inizio del rapporto di lavoro il reddito annuo previsto. In caso di mancata comunicazione, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a cinque giorni si applica l’istituto della sospensione di cui all’art. 2, co. 15 della legge n.92/2012; laddove il rapporto sia di durata superiore a cinque giorni o a tempo indeterminato si applica l’istituto della decadenza.
Si osserva che, seppur non disciplinata espressamente l’ipotesi del cumulo della indennità ASpI o miniASpI e del reddito da lavoro subordinato, si ritengono applicabili le riduzioni di cui al richiamato art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012 relative alla fattispecie di svolgimento di lavoro autonomo anche alla fattispecie prospettata ai punti c. e c1. mediante il ricorso al criterio analogico, in considerazione dell’identità di ratio fra le due fattispecie. Pertanto la “riduzione dell’indennità di un importo pari all’80% dei proventi preventivati” è da intendersi nel caso specifico quale riduzione di un importo pari all’80% dei redditi da lavoro subordinato.
Effetti sulle indennità in ambito ASpI nelle ipotesi di cessazione da rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale (msg.2028/2015)
Nell’ipotesi in cui un assicurato sia titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento o dimissioni per giusta causa, lo stesso lavoratore – laddove dal rapporto ancora in essere percepisca un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione - potrà formulare, ricorrendo tutti gli altri requisiti, domanda di indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI e percepire la prestazione cumulandola con il reddito da lavoro dipendente. Verranno applicate tuttavia alla prestazione le riduzioni di cui all’art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012.
Si precisa infine che - in quest’ultima ipotesi e nelle ipotesi di cui ai punti c. e c1. - l’estensione della riduzione di cui all’art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012 comporta la necessaria estensione anche della parte della disciplina relativa al conguaglio d’ufficio da effettuarsi al momento della dichiarazione dei redditi contenuta nello stesso comma.
Le istruzioni procedurali saranno fornite con apposito messaggio Hermes.
ASpI - Assicurazione Sociale per l'Impiego
Trasformazione della domanda di ASpI o Mobilità in domanda di DS speciale edilizia
(msg.1644/2015)
Nel caso di presentazione di domanda di indennità di disoccupazione ASpI o di mobilità, prodotta erroneamente dal lavoratore destinatario di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’art. 11 della legge n. 223 del 1991 o della legge n. 451 del 1994, l’esplicita richiesta di conversione dei citati trattamenti speciali deve essere ritenuta utile se prodotta entro il termine dei 24 mesi dalla data di licenziamento.
ASpI - Assicurazione Sociale per l'Impiego
Trasformazione della domanda di Mobilità in domanda di ASpI
(msg.1644/2015)
Nel caso di reiezione delle domande di indennità di mobilità gli operatori oltre al motivo della reiezione dovranno inserire la nota in calce con la quale si offre l’opportunità di trasformare la domanda i mobilità in quella di indennità di disoccupazione ASPI.
“Essendo stati riscontrati tutti i requisiti e le condizioni per il riconoscimento del diritto dell’indennità di disoccupazione ASpI, la invitiamo ad esprimere la volontà di trasformare la domanda di mobilità presentata il ………………..in domanda di disoccupazione ASpI.”
ASpI - Assicurazione Sociale per l'Impiego
Trasformazione della domanda di ASpI in domanda di mobilità
(msg.1644/2015)
Si rammenta che, al momento della presentazione della domanda, sia da parte del cittadino che da parte del patronato, l’Istituto offre un specifico percorso informatico relativo a ciascuna prestazione. Ciò presume una particolare attenzione e conoscenza alla corretta individuazione dell’indennità di cui si presuppone aver diritto.
In relazione a quanto sopra, si forniscono alcune precisazioni.
Per quanto riguarda i lavoratori collocati in mobilità è necessario premettere che la condizione di detti lavoratori è ben evidenziata dai seguenti elementi:
- comunicazione obbligatoria Unilav del licenziamento collettivo, inviata dai consulenti del lavoro per conto del datore di lavoro;
- lettera di licenziamento nella quale viene segnalato che lo stesso è avvenuto a seguito della procedura di mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991;
- iscrizione nelle liste di mobilità approvata dalla Commissione Regionale per l’Impiego che può intervenire nei 68 giorni dal licenziamento.
Quanto sopra è assolutamente a conoscenza del lavoratore e, di conseguenza, anche dei Patronati, qualora la domanda dovesse essere presentata per il loro tramite, e come tale pone, fin da subito, la necessità della presentazione della domanda di mobilità.
Pertanto, nel caso di presentazione di domanda di indennità di disoccupazione ASpI, prodotta erroneamente dal lavoratore, licenziato a seguito della procedura di mobilità di cui all’articolo 4 della legge n. 223 del 1991, si ritiene che la stessa possa essere ritenuta utile ai fini della concessione dell’indennità di mobilità ordinaria di cui all’art. 7 della legge n. 223 del 1991 solo se l’esplicita richiesta di conversione in domanda di indennità di mobilità ordinaria viene inviata entro i termini decadenziali previsti per la presentazione della domanda di mobilità ordinaria.