Eureka Previdenza

Cumulo dei periodi assicurativi ex lege 228/2012

Recesso dalla ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 29 del 1979

(circ.60/2017)

L’art. 1, comma 197, della legge n. 232 del 2016 dispone che: “Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico a seguito di quanto previsto all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 195 del presente articolo, sono consentiti, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato, solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto. La restituzione di quanto versato è effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Il recesso di cui al presente comma non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei casi in cui abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico”.

Cumulo dei periodi assicurativi ex lege 228/2012

Recesso dalla ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 29 del 1979

(circ.60/2017)

L’art. 1, comma 197, della legge n. 232 del 2016 dispone che: “Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico a seguito di quanto previsto all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 195 del presente articolo, sono consentiti, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato, solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto. La restituzione di quanto versato è effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Il recesso di cui al presente comma non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei casi in cui abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico”.

Norma transitoria introdotta dalla legge 232/2016

Norma transitoria introdotta dalla legge 232/2016

La disposizione in esame introduce una particolare norma transitoria con riferimento ai soli soggetti titolari di più periodi assicurativi che hanno perfezionato i requisiti prescritti dall’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 entro il 1° gennaio 2017 e che hanno accettato un provvedimento di ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979. Per i predetti soggetti, in caso di rinuncia alla domanda di ricongiunzione effettuata entro il 1° gennaio 2018 la restituzione delle quote di onere di ricongiunzione versate avviene a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di richiesta di rimborso, in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Tale modalità di rimborso si applica nei casi di recesso dalla ricongiunzione richiesta ai sensi degli articoli 1 o 2 della legge n. 29 del 1979 sia dagli iscritti alle gestioni private che dagli iscritti alle gestioni pubbliche dell’Inps.

Per “titolari di più periodi assicurativi che consentono l’accesso al trattamento pensionistico in cumulo” si intendono coloro che hanno perfezionato entro il 1° gennaio 2017 i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dall’articolo 1, comma 239 della legge n. 228 del 2012, come modificato dalla legge n. 232 del 2016.

Il recesso in argomento può essere manifestato sia in forma esplicita, presentando apposita istanza in tal senso, sia attraverso il semplice comportamento omissivo nel pagamento delle rate di onere (interruzione dei pagamenti). La quota di onere versato ex lege n. 29 del 1979 è rimborsato a domanda degli assicurati.

Quando non si applica la norma transitoria

Quando non si applica la norma transitoria

Atteso il citato carattere transitorio, la suddetta normativa non si applica:

  • ai recessi dalla ricongiunzione avvenuti successivamente al 1° gennaio 2018;
  • ai soggetti che non hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico in cumulo entro il 1° gennaio 2017;
  • e comunque nei casi di recesso dalla ricongiunzione intervenuto entro il 31 dicembre 2016.

Nelle ipotesi di cui ai punti precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina ordinaria fin qui applicata.

Onere di ricongiunzione integralmente pagato

Onere di ricongiunzione integralmente pagato

Resta confermato che coloro che hanno pagato integralmente l’onere di ricongiunzione non possono comunque recedere dalla ricongiunzione allo scopo di ottenere la restituzione di quanto versato. Del pari, non è oggetto di recesso la ricongiunzione che abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione, sebbene su di essa vengano compiute trattenute a titolo di rate d’onere di ricongiunzione.          

L’esercizio della facoltà di ricongiunzione, di recesso e di restituzione non preclude di per sé il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti di cui al citato articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012, al ricorrere dei prescritti requisiti.

Non applicabilità alla legge 45/90 (ricongiunzione per le Casse Professionali)

Non applicabilità alla legge 45/90 (ricongiunzione per le Casse Professionali)

L'art. 1, comma 197, della legge n. 232 del 2016 in esame si riferisce espressamente alle sole ipotesi di ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979; sono quindi escluse dal suo campo di applicazione le ricongiunzioni esercitate ai sensi della legge n. 45 del 1990.

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