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Assegno Emergenziale
Interruzione e ripresa dell’assegno
(circ.86/2012)
Al fine di disciplinare l’erogazione dell’assegno emergenziale in caso di riassunzione con contratto di lavoro a tempo determinato ( anche in comparto diverso dal credito) di un lavoratore beneficiario della prestazione in argomento, in conformità alle decisioni assunte dal Comitato Amministratore del Fondo con delibera n. 116 del 26/09/2011, si forniscono le istruzioni nei casi di interruzione e ripresa del trattamento emergenziale.
Nel caso in cui il lavoratore disoccupato venga assunto, nel periodo di percezione dell’assegno emergenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato si interrompe il beneficio dell’assegno stesso per la durata del contratto, oltre ovviamente a perdere per lo stesso periodo, il beneficio della DS qualora ne fosse ancora percettore in quanto nei limiti di legge.
Il lavoratore è tenuto a comunicare alla Sede che eroga l’assegno emergenziale la data di assunzione e la data di termine del contratto di lavoro a tempo determinato.
Nel momento in cui il lavoratore torni nella condizione di disoccupazione involontaria (alla fine del contratto a termine), tale assegno verrà ripristinato, ma soltanto dietro presentazione di una nuova domanda di disoccupazione, entro i termini di legge previsti, presso la stessa Sede che aveva in carico l’erogazione dell’assegno emergenziale, precedentemente interrotto.
La stessa Sede provvederà, nuovamente, sia alla liquidazione della nuova indennità di disoccupazione ordinaria, che alla riliquidazione del trattamento integrativo (assegno emergenziale).
L’indennità di DS verrà pertanto ricalcolata secondo le norme vigenti e la misura dell’assegno emergenziale garantirà il raggiungimento della stessa misura complessiva (DS + assegno emergenziale) erogata prima della ripresa lavorativa temporanea e comunque fino al raggiungimento dei limiti previsti dall’art. 11bis del citato decreto e riportati nel paragrafo 1).
Nel caso in cui il lavoratore non abbia più i requisiti di legge per il beneficio dell’indennità di DS (perché sono superati i limiti temporali della prestazione), allora tutta la misura sarà coperta esclusivamente dalla prestazione emergenziale.
L’assegno emergenziale, così interrotto e ripristinato spetta comunque al lavoratore per una durata massima di 24 mesi a partire dall’ingresso originario nella sezione emergenziale. Si precisa che nei 24 mesi sono compresi anche i periodi di interruzione della prestazione.
Resta inteso che, per il periodo di percezione del solo assegno emergenziale continuerà ad essere dovuta la contribuzione correlata nella misura del 33% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile percepita dal lavoratore all’atto dell’accesso originario alle prestazioni di cui all’11bis del D.M. 158/2000.