Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Cessazione del rapporto di lavoro Assegno emergenziale Procedure di liquidazione e riliquidazione
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
- Dettagli
- Visite: 7171
Assegno emergenziale
Procedure di liquidazione e riliquidazione
(circ.86/2012)
L’approvazione della domanda di accesso al Fondo di solidarietà da parte del Comitato sarà comunicato tempestivamente dalla D.C. Prestazioni a sostegno del reddito alla Sede Inps competente ad attivare la procedura di liquidazione dell’assegno emergenziale.
Si evidenzia che, sia per la prima liquidazione sia per eventuali riliquidazioni, la Sede competente è sempre quella presso cui è stata presentata la domanda di finanziamento e presso la quale è avvenuto il versamento della quota a carico dell’azienda.
La stessa Sede sarà tenuta alla totale presa in carico degli stessi lavoratori per tutto il periodo di erogazione dell’assegno emergenziale, anche per quanto riguarda l’erogazione della indennità di disoccupazione.
Pertanto tali lavoratori dovranno assolvere ogni loro onere nei confronti sempre della stessa Sede.
Si sottolinea che la liquidazione dell’assegno emergenziale dovrà avvenire soltanto a seguito di verifica dell’avvenuto versamento delle somme a carico dell’azienda come dalla stessa indicato in domanda.
Si evidenzia inoltre che, per la prestazioni di cui all’art. 11-bis “Sezione Emergenziale”, non vige il principio dell’automaticità. È quindi necessario che, prima della liquidazione delle prestazioni da parte della Sede, l’azienda abbia versato quanto dovuto.
La riscossione dell’assegno avviene secondo le modalità indicate dal lavoratore nella domanda di disoccupazione.
Per procedere alla liquidazione dell’assegno emergenziale occorre innanzi tutto, per ciascun lavoratore, che si sia liquidata l’indennità di disoccupazione ordinaria, il cui importo è necessario per il calcolo di quanto spettante per differenza come “assegno emergenziale”.
È necessario, altresì, verificare che il lavoratore non si sia rioccupato:
- finché il lavoratore è percettore dell’indennità di disoccupazione ordinaria, la rioccupazione è evidenziata dalla stessa procedura DsWeb tramite l’incrocio con i dati UNILAV;
- dal 9° o dal 13° mese, fino al raggiungimento del limite massimo previsto per la percezione dell’assegno emergenziale, tale eventualità andrà verificata periodicamente a cura dell’operatore di Sede.