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ASpI ai lavoratori sospesi
Quadro normativo
(circ.36/2013)
La legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (da ora “legge di riforma”), ha dettato nuove norme in materia di mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali.
L’art. 3, comma 17 della legge di riforma riconosce, in via sperimentale per il periodo 2013-2015, l’erogazione della indennità di disoccupazione collegata all’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso di particolari requisiti assicurativi e contributivi, a condizione che ci sia un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell’indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali, ovvero a carico dei nuovi Fondi di solidarietà previsti dall’articolo 3, comma 4 della legge di riforma.
Il trattamento è riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a
20 milioni di euro annui per il periodo 2013-2015.
L’articolo 2, comma 55 della legge di riforma ha conseguentemente abrogato – con decorrenza 1° gennaio 2013 – le lettere a), b) e c), comma 1, articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e ss.mm.ii., che aveva previsto le prestazioni di disoccupazione con i requisiti normali e i requisiti ridotti per i lavoratori sospesi e l’indennità di disoccupazione con i requisiti normali per gli apprendisti sospesi o licenziati.
Poiché le misure oggetto della presente circolare sono destinate - per quanto riguarda i lavoratori sospesi - a tutelare fattispecie sostanzialmente omogenee rispetto a quelle stabilite dal richiamato decreto-legge n. 185 del 2008, per quanto non espressamente disciplinato nella presente circolare, e in quanto compatibili con la legge di riforma, si richiamano le norme regolamentari contenute nel decreto interministeriale 19 maggio 2009, n. 46441, fino ad emanazione di nuovi indirizzi ministeriali.