Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Norme Circolari Inps CI 2013 Circolare 76 dell'8 maggio 2013
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
- Dettagli
- Visite: 9211
Circolare 76 dell'8 maggio 2013
Allegati n.2
OGGETTO:
Riepilogo e coordinamento delle disposizioni normative relative alla c.d. Prima, Seconda e Terza Operazione Salvaguardia
SOMMARIO:
Si riepilogano le disposizioni riguardanti le tre Operazioni della c.d. Salvaguardia intervenute fino ad oggi che consentono, a determinate tipologie di lavoratori, l’accesso alla pensione secondo le regole previgenti la Riforma pensionistica Monti – Fornero, con l’illustrazione degli aspetti più problematici emersi in sede di attuazione.
INDICE:
1. Premessa
2. Prima Salvaguardia (c.d. salvaguardia 65.000). articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011
2.1. Tipologie dei lavoratori e criteri di salvaguardia
2.2. Stato delle lavorazioni
3. Seconda Salvaguardia (c.d. salvaguardia 55.000). articolo 22, comma 1, della legge n. 135 del 2012
3.1. Tipologie dei lavoratori e criteri di salvaguardia
3.2. Stato delle lavorazioni
4. Aspetti particolari comuni alla salvaguardia 65.000 e 55.000
4.1. Accertamento sussistenza requisiti per l’accesso alla salvaguardia
4.2. Adeguamento alla speranza di vita. Particolari applicazioni.
4.3. Rioccupazione successiva all’autorizzazione ai versamenti volontari o alla cessazione dal rapporto di lavoro in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo
5. Terza Salvaguardia (c.d. salvaguardia 10.130). articolo 1, commi 231 e ss., della legge n. 228 del 2012
5.1. Tipologie dei lavoratori e criteri di salvaguardia
5.2. Aspetti particolari della Salvaguardia 10.130
1. PREMESSA
Come è noto, l’art. 24 del decreto legge n. 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto dal 1° gennaio 2012, con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, nuove regole in materia di trattamenti pensionistici modificando, tra l’altro, i requisiti per il diritto ai trattamenti medesimi (v. in proposito circolare n. 35 del 2012).
Il comma 14 del richiamato art. 24 e successive ulteriori disposizioni normative[1] hanno stabilito al riguardo che a determinate categorie di soggetti, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 201 del 2011. Con i messaggi n. 13343 e n. 20600 del 2012 sono state illustrate le disposizioni di legge vigenti nonché i relativi criteri applicativi per i soggetti salvaguardati; tali disposizioni vengono riepilogate nell’allegato n. 1 della presente circolare.
Ciò premesso, si riassumono di seguito le caratteristiche proprie delle tre operazioni di salvaguardia intervenute fino ad oggi e lo stato di attuazione delle relative lavorazioni.
2. PRIMA SALVAGUARDIA (C.D. SALVAGUARDIA 65.000). ARTICOLO 24, COMMI 14 E 15, DELLA LEGGE N. 214 DEL 2011
2.1. Tipologie dei lavoratori e criteri di salvaguardia
Come già ricordato in premessa, il comma 14 dell’art. 24 ha stabilito che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto 201 del 2011 continuano ad applicarsi:
- ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011;
- ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge n. 243 del 2004;
- a varie categorie di lavoratori elencate nel comma 14 stesso, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
Tale ultima salvaguardia si applica entro i limiti delle risorse stabilite, fino al 2019, dal comma 15 del richiamato art. 24.
Il decreto interministeriale 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012 , ha determinato in 65.000 unità il limite massimo numerico dei beneficiari di detta salvaguardia, nonché le relative modalità di attuazione, successivamente illustrate da parte dell’Istituto con i messaggi elencati nell’allegato n. 2.
Le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione al beneficio sono:
CATEGORIE |
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA |
a) n. 25.590 lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e s.m.i. |
- Accordi sindacali stipulati anteriormente il 4 dicembre 2011; - Perfezionamento requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità(art. 7, commi 1 e 2, legge 223/1991). |
b) n. 3.460 lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e s.m.i. |
- Accordi collettivi stipulati entro il 4/12/2011; - Data cessazione attività entro il 4/12/2011 |
c) n 17.710 titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28,della legge 23 dicembre 1996, n. 662. |
- Titolari di assegno straordinario alla data del 4/12/2011 |
d) n. 10.250 lavoratori che, prima del 4 dicembre 2011 sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione |
- Autorizzazione antecedente alla data del 4/12/2011; - non rioccupati dopo l’autorizzazione; - almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011; - decorrenza massima pensione entro il 6/12/2013 |
e) n. 950 lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 |
- Esonero in corso al 4/12/2011 ovvero provvedimento di concessione emesso ante 4/12/2011. |
f) n. 150 lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al DL 26 marzo 2001, n. 151 |
- In congedo al 31/10/2011; beneficio solo per pensione con 40 anni di contribuzione; - perfezionamento requisito contributivo di 40 anni entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo. |
g) n. 6890 lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31/12/2011: -in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; -in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. |
Data cessazione entro il 31/12/2011; -non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro; -decorrenza massima pensione entro il 6/12/2013. |
Si rammenta che i lavoratori di cui alle lettere e), f) e g) del presente paragrafo dovevano presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia presso le Commissioni istituite presso le DTL competenti entro il 21 novembre 2012 e i relativi provvedimenti di accoglimento dovevano essere inviati all’INPS per consentire le successive lavorazioni.
2.2. Stato delle lavorazioni
E’ in fase di completamento l’invio a tutti i soggetti interessati della comunicazione attestante l’accesso alla salvaguardia “65.000”. Tale comunicazione costituisce certificazione del diritto ad accedere alla pensione in regime di salvaguardia, ferma restando la necessaria sussistenza dei requisiti richiesti fino alla relativa decorrenza (msg. n. 2526 del 2013).
I soggetti con pensione avente decorrenza entro luglio 2013 hanno ricevuto o stanno ricevendo, oltre a detta comunicazione, una seconda lettera recante l’informazione precisa sulla data di decorrenza del trattamento pensionistico con l’invito, ove non si sia già provveduto, a presentare la relativa.
Al riguardo, con messaggio n. 1500 del 2013, le Sedi sono state interessate a riesaminare i provvedimenti di reiezione delle domande presentate in anticipo rispetto alla decorrenza della pensione e, ove sussistano tutti i requisiti di legge per il diritto alla salvaguardia, a riconoscere il diritto alla pensione sulla base dell’originaria domanda.
Le liquidazioni delle pensioni dei soggetti che accedono alla salvaguardia avvengono in modalità provvisoria, in attesa dell’aggiornamento del sistema UNICARPE. Per la trasformazione in pensione definitiva di queste posizioni tramite ricostituzione, verranno fornite apposite istruzioni (msg. n. 3516 del 2013).
3. SECONDA SALVAGUARDIA (C.D. SALVAGUARDIA 55.000). ARTICOLO 22, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 135 del 2012
3.1. Tipologie dei lavoratori e criteri di salvaguardia
Il comma 2 dell’ articolo 22 del DL 95/2012, convertito con legge n. 135 del 2012 ha stabilito che l'Istituto provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011.
Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico di 55.000 domande di pensione, l’Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci in argomento.
Per tale salvaguardia il successivo articolo 24 ha previsto, per gli anni 2012, 2013 ed a decorrere dal 2014, la copertura finanziaria annuale dei relativi oneri.
Il decreto interministeriale 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013, ha definito le modalità di attuazione della salvaguardia in argomento.
Con messaggio n. 4678 del 18 marzo 2013, sono state fornite le prime istruzioni operative per l’applicazione delle suddette disposizioni.
Ciò premesso, si elencano le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione al beneficio:
CATEGORIE |
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA |
a) n. 40.000 lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali |
-Accordi stipulati in sede governativa entro il 31.12.2011; |
b) n. 1600 lavoratori per i quali era previsto da accordi l’accesso ai Fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 |
-Accordi stipulati alla data del 4.12.2011; |
c) n. 7.400 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione |
-Autorizzazione antecedente alla data del 4.12.2011; |
d) n. 6.000 lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro: - in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. |
-Data di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31.12.2011; |
I lavoratori di cui alla lettera d) del presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia presso le Commissioni istituite presso le DTL competenti entro il 21 maggio 2013 e i relativi provvedimenti di accoglimento devono essere inviati anche in via telematica all’INPS per consentire le successive lavorazioni. Le fasi e le modalità di presentazione delle istanze alle DTL sono state illustrate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 6 del 2013.
3.2. Stato delle lavorazioni
E’ in corso il riesame delle posizioni dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria o lunga, titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore, autorizzati alla prosecuzione volontaria e rimasti esclusi dal beneficio della salvaguardia “65.000”, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento del beneficio della salvaguardia “55.000”.
Le posizioni dei titolari di prestazione straordinaria, esclusi dalla salvaguardia “65.000” poiché la decorrenza della pensione si pone oltre la data del 31 dicembre 2019, sono state riconsiderate nella salvaguardia “55.000” (che ha previsto la copertura finanziaria anche oltre tale data).
Sempre con riguardo a questa categoria, si rammenta che con messaggio n. 5673 del 2013 è stato comunicato il rilascio di ulteriori autorizzazioni fino alla decorrenza dell’ assegno straordinario 1° luglio 2013, fatta salva la verifica - a seguito della prosecuzione dell’attività di monitoraggio - di ulteriori disponibilità nel plafond assegnato.
Con messaggio n. 5445 del 2013 le Sedi sono state interessate a riesaminare anche le posizioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, le cui domande di accesso al beneficio, nell’ambito della prima salvaguardia, siano state accolte dalle competenti Direzioni territoriali del lavoro e che tuttavia siano rimasti esclusi dal predetto beneficio per incapienza o per maturazione dei requisiti o della decorrenza successivamente al 2013, nonostante il possesso di tutte le altre condizioni prescritte per accedere alla salvaguardia “65.000”.
Queste ulteriori attività vengono svolte in attesa della trasmissione da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro dei provvedimenti di accoglimento delle domande di accesso al beneficio di cui al più volte citato articolo 22 della legge n. 135 del 2012, da presentare come detto entro il 21 maggio 2013.
Per quanto concerne i lavoratori collocati in mobilità (40.000) nel 2012 e negli anni successivi, le posizioni devono essere fornite dal Ministero del Lavoro come precisato nel decreto attuativo dell’8.10.2012.
Al riguardo, è in corso di definizione il flusso amministrativo tra il Ministero e Inps. I nominativi dei soggetti interessati verranno comunque comunicati dalle aziende al Ministero anno per anno.
3.3. Gestione delle domande di pensione presentate dai soggetti potenziali beneficiari della salvaguardia 55.000
In attesa della definizione delle attività di monitoraggio relative alla Salvaguardia “55.000”, le Sedi avranno cura di non adottare provvedimenti di reiezione delle domande eventualmente già pervenute, o che dovessero pervenire, per l’accesso al trattamento pensionistico nell’ambito di tale Salvaguardia.
Tali domande dovranno essere tenute in apposita evidenza, provvedendo a darne formale comunicazione agli interessati nei termini che seguono: “La sua domanda di pensione in Salvaguardia verrà definita non appena saranno terminate le relative operazioni di monitoraggio”.
I provvedimenti di reiezione adottati sino ad oggi dovranno essere riesaminati ed eventualmente annullati ove sussistano tutti i requisiti di legge per il diritto alla c.d. “Salvaguardia”, con riconoscimento del diritto alla pensione sulla base dell’originaria domanda.
4. Aspetti particolari comuni alla salvaguardia 65.000 e 55.000
In riferimento alle operazioni di salvaguardia in argomento e facendo seguito a quanto illustrato da ultimo con i messaggi n. 2526, n. 4678 e n. 5445 del 2013, si fa presente quanto segue.
4.1. Accertamento sussistenza requisiti per l’accesso alla salvaguardia
Con messaggio n. 6645 del 2013, è stato precisato che per le categorie dei soggetti cessati dal rapporto di lavoro a seguito di accordi individuali e collettivi di incentivo all’esodo e dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, il requisito della mancata rioccupazione successiva alla cessazione/autorizzazione, nei termini previsti dai decreti interministeriali di attuazione delle due salvaguardie rispettivamente del 1° giugno 2012 e dell’ 8 ottobre 2012, deve sussistere fino alla decorrenza del trattamento pensionistico.
4.2. Adeguamento alla speranza di vita. Particolari applicazioni
Preliminarmente, si rammenta che la disciplina sull’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti pensionistici sia anagrafici che contributivi si applica anche ai lavoratori salvaguardati. Ciò premesso, nel presente punto si illustrano alcuni particolari profili applicativi in merito a tale disciplina.
a) Perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico in presenza del requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica
Per quanto riguarda l’applicabilità delle disposizioni relative all’adeguamento agli incrementi della speranza di vita nei confronti dei soggetti destinatari della Salvaguardia che perfezionano il diritto al trattamento pensionistico in presenza del requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica, si rammenta che tale adeguamento non trova applicazione nei confronti dei soggetti che continuano ad accedere al pensionamento sulla base delle disposizioni vigenti prima del 6 dicembre 2011, come precisato con il messaggio n. 2600 del 2012 sulla base del parere espresso al riguardo dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 13 agosto 2012 prot. n. 29/0004427/P. Peraltro, ai soggetti beneficiari della c.d. “Salvaguardia”, i quali accedono al trattamento pensionistico in presenza di un’anzianità contributiva di 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica, non si applicano le disposizioni relative all’adeguamento agli incrementi della speranza di vita.
b) Soggetti che perfezionano il diritto al trattamento pensionistico con il sistema delle c.d. “quote”
Come precisato con il messaggio n. 20600 sopra richiamato, a decorrere dal 2013, il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di età per la pensione di vecchiaia e dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva per la pensione di anzianità, opera anche per i soggetti di cui al comma 15 del richiamato art. 24 che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 6 dicembre 2011 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2013 “i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di 0,3 unità”.
In particolare, il citato decreto ministeriale stabilisce in 3 mesi l’incremento dei requisiti anagrafici e contributivi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico ed in 0,3 unità l’incremento dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (c.d. “quote”) per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico.
Pertanto, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto al trattamento pensionistico vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un’età anagrafica minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,3, e, se lavoratori autonomi iscritti all’Inps, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3.
Per la determinazione della c.d. “quota” per il diritto al trattamento pensionistico, si deve far riferimento alle modalità descritte con circolare n. 60 del 2008, nella quale sono state illustrate le disposizioni di cui alla legge n. 243/2004 come modificata dalla legge n.247/2007 (msg. n. 20600 del 2012).
c) Lavoratori collocati in mobilità
L’applicazione dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita determina per alcuni lavoratori collocati in mobilità ordinaria l’esclusione dalla salvaguardia; ciò in quanto l’ adeguamento alla speranza di vita applicato ai requisiti pensionistici (di età, per la pensione di vecchiaia e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, per la pensione di anzianità), pone il perfezionamento dei requisiti oltre il periodo di fruizione della predetta mobilità e, pertanto, comporta l’esclusione per tali lavoratori dalla salvaguardia. La stessa problematica si pone con riferimento all’innalzamento del requisito anagrafico per le lavoratrici che accedono alla pensione di vecchiaia secondo il sistema retributivo, misto e contributivo, disposto dalla legge n. 111 del 2011. Anche in tale caso, infatti, lo spostamento in avanti del raggiungimento dell’età anagrafica richiesta può comportare che il perfezionamento dei requisiti pensionistici si collochi al di fuori del periodo di fruizione della mobilità ordinaria.
Per le fattispecie sopra richiamate, che allo stato riguardano circa 600 soggetti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ufficio Legislativo ha fatto presente, con la nota prot. n. 29/0006109/L del 29 novembre 2012 che “si può far leva sull’incremento temporale in deroga della mobilità al fine di perfezionare i requisiti pensionistici nell’ambito del periodo complessivo di mobilità con onere a carico del Fondo per l’Occupazione e la formazione”. L’Istituto, in ossequio a quanto indicato da detto Dicastero con la citata nota, ha richiesto con nota del 10 aprile 2013 ai competenti Uffici ministeriali l’intervento a carico del Fondo per l’Occupazione e la formazione (FSOF) a copertura dell’impegno di spesa necessario per il trattamento di mobilità in deroga di cui sopra.
Per tali soggetti è in corso l’invio della comunicazione/certificazione del diritto di accesso alla pensione in regime di salvaguardia.
4.3. Rioccupazione successiva all’autorizzazione ai versamenti volontari o alla cessazione dal rapporto di lavoro in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo
Per i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione ed i cessati dal rapporto di lavoro in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, una delle condizioni richieste per l’accesso alla salvaguardia sia “65.000” che “55.000” è, come è noto, la mancata ripresa di attività lavorativa successivamente all’autorizzazione/cessazione. Al riguardo si fa presente che, nell’ambito delle attività di monitoraggio, la ripresa dell’attività lavorativa nei termini di cui sopra è una delle cause più frequenti di esclusione dalla platea dei potenziali beneficiari delle salvaguardie in argomento.
Con il citato messaggio n. 1500 del 2013 sono state fornite istruzioni in merito alle modalità di verifica della mancata rioccupazione ed è stato precisato che le Sedi devono esaminare le posizioni degli interessati presenti nel monitoraggio anche con l’ausilio delle informazioni contenute nel Casellario degli attivi.
Alcuni potenziali salvaguardati, inoltre, risultano iscritti presso casse professionali o enti privatizzati che prevedono, anche in assenza di svolgimento effettivo dell’attività professionale, il versamento obbligatorio di una “contribuzione minima” al fine di poter mantenere l’iscrizione all’albo/ente di appartenenza. Anche per tali fattispecie le istruzioni circa le attività di verifica da parte delle Sedi sono state fornite col suddetto messaggio n. 1500.
Con il messaggio n. 3890 del 2013 è stato inoltre precisato, sulla base del parere fornito al riguardo Ministero del Lavoro con la nota C.d.g. 7774 prot. N. 0071196 del 22-11-2012, che le istanze di cui all’articolo 2, comma 1 lettera g) del D. I. 1 giugno 2012 presentate da lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2011 per accordi individuali che si siano rioccupati antecedentemente all’entrata in vigore della normativa in argomento in qualità di lavoratori subordinati in mobilità, vanno accolte in quanto all’epoca dei fatti i lavoratori in questione risultavano obbligati ad accettare l’offerta di lavoro per non perdere lo status di lavoratore in mobilità come espressamente indicato dall’articolo 9, comma 1 lettere b) e lettera c) della legge n. 223 del 1991.
Pertanto le certificazioni di salvaguardia dei “65.000”, relative ai lavoratori cessati e che si trovano nelle condizioni sopra indicate devono essere definite senza tener conto delle eventuali rioccupazioni a tempo determinato intervenute entro il 24 luglio 2012 (data di pubblicazione del Decreto Interministeriale 1 giugno 2012).
Ne consegue che l’indicazione dell’assenza di rioccupazione prevista nell’articolo 2, comma 1 lettera g) del richiamato D. I. 1 giugno 2012 non deve essere applicata ai lavoratori di che trattasi.
5. TERZA SALVAGUARDIA (C.D. SALVAGUARDIA 10.130). ARTICOLO 1, COMMA 231 E SS., DELLA LEGGE N. 228 del 2012
5.1. Tipologie dei lavoratori e criteri di Salvaguardia
La Legge di Stabilità 2013 prevede, a determinate condizioni, l’ampliamento della platea dei soggetti salvaguardati (10.130 unità) rientranti nelle seguenti categorie di lavoratori:
ATEGORIE |
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA |
a) Lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011. |
- perfezionamento dei requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria o in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014. |
b) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011 ancorché abbiano svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria. |
- conseguimento successivamente alla data del 4 dicembre 2011 di un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; - perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015). |
c) Lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali ovvero di accordi collettivi di incentivo all‘ESODO stipulati entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. |
- conseguimento successivamente alla data del 30 giugno 2012 di un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; - perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015). |
d) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario. |
- perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015). |
Le modalità di attuazione della salvaguardia 10.130 saranno definite con decreto interministeriale, firmato dai Ministri competenti in data 22 aprile 2013 ed in fase di registrazione presso la Corte dei Conti.
5.2. Presentazione istanze di accesso al beneficio della Salvaguardia
Sulla base di quanto previsto dal suddetto decreto interministeriale, i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 (lettera (a) dell’ art. 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012) e i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali ovvero di accordi collettivi di incentivo all‘esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 (lettera (c) dell’ art. 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012) che intendano usufruire del beneficio della salvaguardia, devono presentare istanza alla DTL competente entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale in argomento.
I lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 (lettera (b) dell’ art. 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012) e i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data (lettera (d) dell’ art. 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012) devono presentare istanza di accesso a tale beneficio all’Inps, anche in tal caso entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.
Al fine di agevolare i tempi di definizione del monitoraggio relativo alla Salvaguardia dei 10.130, in attesa della presentazione della suddetta istanza, si provvederà comunque a processare le posizioni dei prosecutori volontari note all’ Istituto.
5.3. Gestione delle domande di pensione presentate dai soggetti potenziali beneficiari della salvaguardia 10.130
In merito alla gestione delle domande già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio relative alla salvaguardia in argomento, si rinvia a quanto già precisato al punto 3.3. della presente circolare con riferimento alla gestione delle domande presentate nell’ambito della Salvaguardia “55.000”.
5.4. Aspetti particolari della Salvaguardia 10.130
Allo stato, le posizioni dei soggetti esclusi dalle salvaguardie 65.000 e 55.000, in quanto hanno ripreso l’attività lavorativa successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria o alla cessazione del rapporto di lavoro, saranno riesaminate al fine di verificare se siano in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni relative al contingente della terza salvaguardia “10.130”, per la quale è consentita la rioccupazione entro determinati vincoli temporali e reddituali.
Il Direttore Generale
Nori
[1] - Articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, come modificato ed integrato dall’articolo 6, commi 2-ter, 2- quater e 2-septies del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sulla c.d. salvaguardia 65.000.
- Articolo 22, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sulla c.d. salvaguardia 55.000.
- Articolo 1, comma 231 e ss., della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, sulla c.d. salvaguardia 10.130.
Allegato N.1
Allegato N.2