Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Pensioni Prestazioni legate al reddito Importo aggiuntivo Importo aggiuntivo-info
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Madre lavoratrice dipendente
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Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
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Non spettano
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Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
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Parentela e affinità
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Parenti o affini entro il 2° grado
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Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
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Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
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Unioni civili e Conviventi
Importo aggiuntivo di € 154,94
Il comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) prevede che, a decorrere dall’anno 2001, a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi l’importo del trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è corrisposto un importo aggiuntivo pari a lire 300.000 annue. Tale importo aggiuntivo è corrisposto dall’INPS in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero, in assenza di tredicesima, dell’ultima mensilità corrisposta nell’anno.