Eureka Previdenza

Decreto Legislativo  207 del 28 marzo 1996

Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale.

Vigente al: 21-3-2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1996;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio del Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;


E M A N A il seguente decreto legislativo:


Art. 1.

Indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attivita' commerciale ai soggetti che esercitano, in qualita' di titolari o coadiutori, attivita' commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attivita' commerciale su aree pubbliche. (2) (3) (4) (5) ((6))

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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 72, comma 1) che "L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' concesso, con le medesime modalita' ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004."

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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 272) che "L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' concesso, con le medesime modalita' ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007."

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che "L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' concesso, con le medesime modalita' ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011."

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che "L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' concesso, nella misura e secondo le modalita' ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'eta' pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima."

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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che "L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' concesso, nella misura e secondo le modalita' ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'eta' pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima".

Art. 2.

Requisiti e condizioni

1. L'indennizzo previsto dall'art. 1 spetta ai soggetti che, nel

periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) piu' di 62 anni di eta', se uomini, ovvero piu' di 57 anni di

eta', se donne;

b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attivita', per

almeno 5 anni, in qualita' di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. L'erogazione dell'indennizzo e' subordinata, nel periodo

indicato dal comma 1, alle seguenti condizioni:

a) cessazione definitiva dell'attivita' commerciale;

b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita'

commerciale e dell'autorizzazione per l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attivita' di commercio al minuto;

c) cancellazione del soggetto titolare dell'attivita' dal

registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 3.

Misura, durata e modalita' di erogazione

1. L'indennizzo di cui all'art. 1 e' pari all'importo del

trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attivita' commerciali dell'INPS.

2. Il periodo di godimento dell'indennizzo, da computare

nell'ambito della Gestione di cui al comma 1, e' utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione.

3. L'erogazione dell'indennizzo viene effettuata dall'INPS con le

stesse modalita' e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attivita' commerciali.

4. Salvo quanto disposto dall'art. 4, l'indennizzo spetta dal primo

giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il 65 anno di eta', se uomo, ovvero il 60 anno di eta', se donna.

Art. 4.

Incompatibilita'


1. L'indennizzo di cui all'art. 1 e' incompatibile con lo

svolgimento di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo o subordinato.

2. L'erogazione dell'indennizzo cessa dal primo giorno del mese

successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un'attivita' lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario e' tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attivita' lavorativa entro trenta giorni dall'evento.

3. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la

sussistenza di cause di incompatibilita'.

Art. 5

Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale


1. Per le finalita' di cui al presente decreto e' istituito presso l'INPS il "Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale" che opera mediante contabilita' separata nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali.

2. Per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicembre 2000, gli iscritti alla Gestione di cui al comma 1 sono tenuti al versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09 per cento. Tale contribuzione e' riscossa unitamente a quella prevista dalla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per l'anno 1996 il pagamento di cui al comma 2 deve essere effettuato in unica soluzione entro il 20 ottobre 1996 con le modalita' stabilite dall'INPS.

4. La contribuzione aggiuntiva di cui al comma 2:

a) per la quota pari allo 0,07 per cento e' destinata al finanziamento del Fondo di cui al comma 1;

b) per la restante quota pari allo 0,02 per cento e' devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali.

5. Le somme non utilizzate o impegnate dal Fondo di cui al comma 1 a copertura degli oneri derivanti dalla concessione dell'indennizzo vengono devolute alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali, ove potranno essere utilizzate a copertura delle prestazioni che fanno carico alla Gestione medesima. (2) (3) (4) (5) ((6))

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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 72, comma 2) che "L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 e' dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'INPS per il periodo tra il 1 gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2006."

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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 272) che "L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'INPS, e' prorogata, con le medesime modalita', fino al 31 dicembre 2009."

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 2) che "L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' prorogata, con le medesime modalita', fino al 31 dicembre 2013."

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 2) che "L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'INPS, e' prorogata, con le medesime modalita', fino al 31 dicembre 2014."

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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 2) che "L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'INPS, e' prorogata, con le medesime modalita', fino al 31 dicembre 2018".

Art. 6.

Comitato di gestione

1. Il Fondo di cui all'art. 5, comma 1, e' gestito da un Comitato

nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presieduto da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante dell'INPS e da tre rappresentanti della categoria designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Il Comitato, che opera presso l'INPS, pone in essere tutte le

attivita' necessarie a realizzare le finalita' del presente decreto e definisce le procedure per l'esame delle domande e per l'erogazione dell'indennizzo.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

svolge un compito di monitoraggio sugli effetti dell'indennizzo di cui al presente decreto, in relazione agli obiettivi di razionalizzazione della rete commerciale, e presenta, alla fine di ogni anno, un'apposita relazione al Parlamento.

Art. 7

Procedure per la concessione dell'indennizzo

1. La domanda diretta ad ottenere la concessione dell'indennizzo deve essere presentata presso le sedi periferiche dell'INPS sul modello appositamente predisposto, unitamente alla documentazione probante il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 2.

2. Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 1999.

3. L'istruttoria delle domande viene effettuata, secondo l'ordine cronologico, dalla sede periferica dell'INPS competente per territorio, che verifica i requisiti di ammissibilita' delle domande e trasmette, con parere motivato, le risultanze al Comitato di gestione entro trenta giorni dalla ricezione delle domande stesse.

4. Il Comitato di gestione decide in via definitiva sulla concessione dell'indennizzo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande alle sedi periferiche dell'INPS e nei limiti della disponibilita' delle risorse del Fondo di cui all'art. 5.

5. Il Comitato di gestione puo' disporre la chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande di indennizzo in caso di esaurimento delle risorse del Fondo. (2) (3) (4) (5) ((6))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 marzo 1996

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubbilica, ai sensi dell'articolo 86

della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri e Ministro del tesoro

TREU, Ministro del lavoro e della

previdenza sociale

CLO', Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO

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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 72, comma 3) che "Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2005."

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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 272) che "Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma entro il 31 gennaio 2008."

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 3) che "Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2012."

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che le domande di cui al presente articolo possono essere presentate fino al 31 gennaio 2012.

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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che "Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2017".

   
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