Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Norme Decreti DE 1996 Decreto 281 del 2 maggio 1996
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
- Dettagli
- Visite: 12299
Decreto 281 del 2 maggio 1996
Regolamento recante modalita' e termini per il versamento del contributo previsto dall'art. 2, comma 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Vigente al: 11-4-2015
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che
prevede l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, attraverso l'iscrizione in apposita gestione separata presso l'INPS, in favore dei soggetti che svolgono abitualmente ancorche' non in via esclusiva, le attivita' di cui all'art. 49, commi 1 e 2, lettera a), del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dei soggetti che svolgono l'attivita' di incaricato alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426;
Visto l'art. 2, commi 27, 28 e 29, della legge 8 agosto 1995, n.
335, che disciplina i contenuti del connesso obbligo contributivo, con riferimento alla qualificazione del reddito, alla misura percentuale della relativa contribuzione, nonche' agli adempimenti che ai fini della predetta iscrizione fanno carico ai lavoratori ed ai committenti dell'attivita' espletata;
Visto l'art. 2, comma 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che
deferisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, il compito di definire modalita' e termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attivita' espletata, il riparto del medesimo tra lavoratore e committente, e che stabilisce le sanzioni applicabili in caso di insufficiente, omesso o tardivo versamento del contributo alla gestione di pertinenza e il trattamento delle eventuali eccedenze;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166, che
differisce la decorrenza dell'obbligo contributivo di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e regolamenta in materia contributiva;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 21 marzo 1996;
Considerato di non poter accogliere il rilievo formulato dal
predetto consesso, relativo alla disposizione di cui all'art. 1, comma 3, in ordine alla misura del tasso di interesse da corrispondere agli aventi diritto, in caso di eccedenza contributiva, ritenendo di dover tener ferma la misura di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45, poiche' ad essa fanno riferimento le piu' recenti normative previdenziali che disciplinano la restituzione dei contributi per i liberi professionisti;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
eseguita con atto del 22 aprile 1996, n. 9PS/81060;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1.
1. I soggetti indicati negli articoli 23, primo e quarto comma, e
29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati per le prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, versano alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un importo pari al 10 per cento dell'ammontare del compenso, determinato ai sensi dell'art. 50, comma 8, del predetto testo unico.
2. Il contributo annuo di cui al comma 1 non puo' superare
complessivamente il 10 per cento del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 ed e' posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del soggetto che eroga il compenso.
3. Qualora i versamenti effettuati dai soggetti indicati al comma 1
superano il limite di cui al comma 2, l'eccedenza viene contabilizzata dall'INPS come acconto degli eventuali importi dovuti nell'anno successivo. Su richiesta, l'eccedenza e' restituita dall'INPS agli aventi diritto maggiorata dell'interesse di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45, con decorrenza dal giorno della domanda. Al raggiungimento del predetto limite ciascun collaboratore comunica ai propri committenti ed all'INPS che non devono essere effettuati ulteriori versamenti.
4. Il versamento di cui al comma 1 e' effettuato entro il 20 del
mese successivo a quello della corresponsione del compenso medesimo.
5. Il contributo di cui al comma 1 non si applica ai compensi
relativi a prestazioni effettuate entro il 29 giugno 1996 per coloro che risultano gia' pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie ed entro il 31 marzo 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme, anche se tali compensi siano stati corrisposti successivamente alle predette date.
Art. 2.
1. I soggetti indicati negli articoli 23, primo e quarto comma, e
29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che corrispondono compensi comunque denominati per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, versano alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995 un importo pari al 10 per cento delle provvigioni determinate ai sensi dell'art. 2-bis, comma 6, del predetto decreto presidenziale.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4 e
5.
Art. 3.
1. Gli enti previdenziali diversi dall'INPS i cui iscritti o
pensionati sono iscritti anche alla gestione separata di cui all'art.
2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 hanno facolta' di curare la riscossione dei contributi dovuti ai sensi del presente decreto dai soggetti iscritti all'apposita gestione istituita presso l'INPS. La riscossione e' effettuata per conto della predetta gestione separata.
Resta, comunque, salva la facolta' dei predetti soggetti di optare per il versamento dei contributi all'Ente previdenziale di appartenenza ovvero all'INPS; tale opzione e' esercitata all'atto dell'iscrizione alla gestione ovvero entro novanta giorni dalla stipula della convenzione di cui al successivo comma 2.
2. I rapporti tra l'INPS e gli enti di cui al primo comma sono
regolamentati da convenzioni soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.
Art. 4.
1. I soggetti indicati nell'art. 23, primo e quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che corrispondono compensi per le prestazioni di cui agli articoli 1 e 2 inoltrano all'INPS, nei termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta, una copia del modello 770/D e del modello 770/D1, ovvero dei relativi supporti magnetici, con esclusione dei dati relativi ai percettori di redditi di lavoro indicati nell'art. 49, commi 2, lettere da b) a f), e 3 nonche' nell'art. 81, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Art. 5.
1. I soggetti che corrispondono i compensi di cui all'art. 1 e che
non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta ai fini delle imposte sui redditi applicano le disposizioni del medesimo art. 1 e comunicano all'INPS, entro il 31 ottobre di ciascun anno, per ciascun percipiente, le generalita', il comune di iscrizione anagrafica, l'indirizzo e l'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno precedente.
1. Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi gia' assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 maggio 1996
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU
Il Ministro delle finanze
FANTOZZI
Il Ministro del tesoro
DINI
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1996
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 148