Eureka Previdenza

L'invalidità civile

Indennità per i lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi

(circ.154/2002)

L’articolo 39, comma 1, della legge finanziaria 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448) ha previsto la corresponsione di un’indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, che hanno:

  • raggiunto un’anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con
  • almeno trentacinque anni di età.

La prestazione in argomento deve essere considerata come prestazione da attribuire alla generalità dei lavoratori (dipendenti, autonomi, liberi professionisti, ecc) affetti da talassemia major o drepanocitosi, diagnosticate dalle competenti strutture sanitarie pubbliche (ASL).La prestazione, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è cumulabile sia con la retribuzione da lavoro dipendente sia con il reddito derivante da lavoro autonomo che con qualsiasi prestazione pensionistica.

La prestazione, in quanto trattamento assistenziale, è esente da IRPEF.

L'invalidità civile

Indennità per i lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi

(circ.154/2002)

L’articolo 39, comma 1, della legge finanziaria 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448) ha previsto la corresponsione di un’indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, che hanno:

  • raggiunto un’anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con
  • almeno trentacinque anni di età.

La prestazione in argomento deve essere considerata come prestazione da attribuire alla generalità dei lavoratori (dipendenti, autonomi, liberi professionisti, ecc) affetti da talassemia major o drepanocitosi, diagnosticate dalle competenti strutture sanitarie pubbliche (ASL).La prestazione, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è cumulabile sia con la retribuzione da lavoro dipendente sia con il reddito derivante da lavoro autonomo che con qualsiasi prestazione pensionistica.

La prestazione, in quanto trattamento assistenziale, è esente da IRPEF.

Portatori di talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea

Portatori di talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea (msg.18185/2004)

L'articolo 3, comma 131, della legge 24.12.2003, n. 350 ha esteso, a far tempo dall'1.1.2004, i benefici di cui all'articolo 39, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 per i lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi anche ai portatori di talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea.
Con riferimento alla indennità prevista per le patologie in oggetto, si invitano le Sedi ad attenersi - allo stato- alle disposizioni emanate per i richiedenti affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, con circ.154/2002.
Si fa presente che l'accertamento delle patologie di cui trattasi dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata da strutture sanitarie pubbliche (ASL), contenenti la espressa dicitura della malattia con indicazione anche della terapia con trattamento trasfusionale o con idrossiurea, seguita dal richiedente.
L'Indennità di cui trattasi avrà decorrenza 1.1.2004, laddove a tale data siano presenti tutti i requisiti richiesti dalla legge (448/2001) di età, di contribuzione e di patologia.
Ove uno dei requisiti richiesti abbia riferimento a data successiva, la decorrenza dell'indennità dovrà essere riportata al primo giorno del mese successivo al verificarsi di detto evento.

Ente erogatore

Ente erogatore (circ. 154/2002)

L’indennità è posta a carico dello Stato. Viene concessa ed erogata dall’INPS anche qualora i contributi siano stati versati presso altri Enti previdenziali gestori di forme di previdenza pubblica. Gli Enti, la cui contribuzione concorre al raggiungimento del requisito, sono riportati nell’allegato 1 della circ.154/2002.

Documentazione prevista

Documentazione prevista (circ. 154/2002)

Alla domanda devono essere allegati:

  • la documentazione che certifica che il soggetto è affetto da talassemia major (morbo di Cooley) o drepanocitosi (anemia falciforme), rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche (ASL) operanti per la diagnosi e la cura della talassemia, drepanocitosi ed emoglobinopatie;
  • nei casi in cui la contribuzione necessaria per il raggiungimento del requisito di anzianità contributiva pari o superiore a 10 anni, risulti, in tutto o in parte, versata ad Enti previdenziali diversi dall’INPS, la documentazione, rilasciata dai predetti Enti, attestante l’anzianità contributiva posseduta. Nel caso in cui il soggetto richiedente possieda contribuzione presso l’INPS l’accertamento del requisito contributivo sarà effettuato d’ufficio.

Importo della prestazione

Importo della prestazione (circ. 154/2002)

L’importo delle prestazioni è fissato dalla legge ed è pari al trattamento minimo delle pensioni carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

L’attribuzione di tale importo è condizionato soltanto dalla verifica dei requisiti sanitari e dei requisiti contributivi, nessun controllo è previsto per la situazione reddituale e la titolarità di altre prestazioni, previdenziali o assistenziali.

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