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Circolare 10 del 15 gennaio 1996
OGGETTO: Legge 8 agosto 1995, n. 335 (art. 3, comma 28).
Assicurazione per la tubercolosi in favore del
personale delle IPAB.
SOMMARIO:
Disciplina a decorrere dal 1.1.1996 dell'assicurazione
obbligatoria per la tubercolosi per il personale delle IPAB
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.
Il comma 28 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n.
335, dispone che: "A far data dal 1 gennaio 1996 saranno
soggette all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi
le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)
o loro reparti convenzionati con il Servizio sanitario
nazionale ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, competendo soltanto ad esse la qualifica di
istituzione pubblica sanitaria".
In merito alla portata della norma si forniscono le
seguenti precisazioni.
I dipendenti delle IPAB erano esclusi da tale assicu-
razione, in base all'art. 38, n. 2, del R.D. 4.10.1935, n.
1827, unitamente ai dipendenti dello Stato, delle Province e
dei Comuni ai quali e' assicurato un trattamento di quie-
scenza o di previdenza.
Peraltro, la legge 1.7.1955, n. 552 estese, come e'
noto, l'obbligo dell'assicurazione contro la TBC "a tutto il
personale, di qualsiasi categoria, sanitario, amministrativo
o salariato, che presti la sua opera presso i sanatori, gli
ospedali civili e psichiatrici, le cliniche, i consorzi
antitubercolari ed ogni altra istituzione pubblica sanita-
ria".
Al riguardo, il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, con circolare n. 42/46096 - XXV - 1 G del 12
settembre 1958, allegata alla circolare del 14.11.1958 n.
1562 C. e V., aveva chiarito che per istituzioni pubbliche
sanitarie contemplate dalla legge n. 552 non debbono inten-
dersi solo quegli enti aventi una personalita' giuridica
propria il cui campo istituzionale sia esclusivamente quello
sanitario dato che tale requisito non si evince dal testo
della legge stessa. Infatti, la finalita' della legge e'
stata quella di estendere la tutela assicurativa a tutte
quelle persone che, prestando la propria attivita' in
ambienti ove confluiscono soggetti ammalati, si trovano piu'
esposte di altri lavoratori al rischio della tubercolosi.
Sulla scorta di tale linea interpretativa, l'obbligo
dell'assicurazione in discorso e' stato ritenuto sussistente
anche nei confronti del personale dipendente dalle IPAB (in
genere istituti di ricovero per anziani), dotate di appositi
presidi sanitari, la cui attivita' lavorativa si svolga
presso tali presidi o sia direttamente in rapporto con tali
strutture.
Anche la Corte di Cassazione, aderendo a tale tesi, ha
statuito, con sentenza n. 3756 del 19.6.1982, che il perso-
nale addetto ad istituzioni che accolgono ammalati non
bisognosi di particolari cure specializzate e cioe' ad
istituzioni rientranti nel novero delle infermerie (secondo
la definizione dell'art. 7 del R.D. 30.9.1938, n. 1631) e'
soggetto all'assicurazione obbligatoria contro la "TBC"
anche se opera nell'ambito di una piu' vasta struttura con
compiti di assistenza o beneficenza.
La disposizione del comma 28 dell'art. 3 della legge 8
agosto 1995, n. 335 - letta nel suddetto contesto normativo
ed interpretativo - ha, quindi, ristretto per le IPAB gli
effetti della legge n. 552/1955, limitando l'obbligo
dell'assicurazione in discorso al personale che (essendone
escluso ex art. 38, n. 2, R.D.L. n. 1827/1935) presti
attivita' lavorativa presso IPAB (o loro reparti) che
abbiano stipulato convenzioni con il Servizio Sanitario
Nazionale ai sensi dell'articolo 26 (1) della legge
23.12.1978, n. 833.
Avendo la norma efficacia dal 1.1.1996, per i periodi
precedenti trovano applicazione i principi dianzi richiama-
ti.
E' appena il caso di rilevare che la disposizione in
esame non ha riflessi sulla posizione del personale degli
enti privatizzati (gia' IPAB) che resta soggetto a tale
assicurazione non essendo destinatario del regime di esclu-
sione di cui al piu' volte citato art. 38 R.D.L. n.
1827/1935 (cfr. circolare n. 97 del 18.4.1990).
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
(1) L'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
(Istituzione del Servizio sanitario nazionale)
stabilisce quanto segue:
"Art. 26 (Prestazioni di riabilitazione). - Le prestazioni
sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei
soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o senso-
riali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle
unita' sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'uni-
ta' sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il
servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con
istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o
anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla
legge, stipulate in conformita' ad uno schema tipo approvato
dal Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario
nazionale.
Sono altresi' garantite le prestazioni protesiche nei
limiti e nelle forme stabilite con le modalita' di cui al
secondo comma dell'art. 3.
Con decreto del Ministro della sanita', sentito il
Consiglio sanitario nazionale sono approvati un nomenclato-
re-tariffario delle protesi ed i criteri per la sua revi-
sione periodica".