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Circolare 12 del 15 gennaio 1996
Oggetto:
costituzione di posizione assicurativa e riscatti ex articolo 13 della legge 1338/62. Efficacia retroattiva ai fini pensionistici e riflessi sul calcolo degli oneri.
SOMMARIO :
il principio dell' efficacia " ab origine " delle regola-
rizzazioni contributive di periodi prescritti, effettuate ai
sensi dell' articolo 13 della legge n. 1338 / 1962, e' stato
confermato dalla Corte di Cassazione e si estende ai ri-
scatti dei periodi di laurea, di lavoro all' estero e di
assenza facoltativa post 1993 per gravidanza e puerperio,
considerando il fatto del versamento degli oneri relativi
come avvenuto nel passato e produttivo quindi di effetti "ex
tunc" ai fini pensionistici.
In relazione ai casi in cui il diritto a pensione viene
maturato con decorrenza anteriore alla data di presentazione
della domanda di costituzione di rendita o di riscatto, si
confermano i criteri di calcolo degli oneri illustrati con
circolare 5.3.1973 n. 53495 PRS e n. 329 C. e V. / 43.
Il principio anzidetto e' da ritenere applicabile anche alle
ipotesi di riscatto previste dalle norme che disciplinano i
Fondi speciali quando, a tal fine, e' fatto rinvio alle
disposizioni contenute nel richiamato articolo 13 della
legge n. 1338/1962.
Vengono forniti chiarimenti in relazione ai casi di ricong-
iunzione delle posizioni assicurative disciplinate dalla
legge 29 del 7.2.1979 e dalla legge 45 del 5.3.1990 quando,
dopo la definizione delle relative pratiche, intervengano
regolarizzazioni ex art. 13 della legge n. 1338/1962 di
periodi pregressi.
___________________
Con sentenza n. 3667 / 95 la Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, in relazione al caso di un assicurato che
rivendicava il diritto alla liquidazione della pensione di
vecchiaia con decorrenza retroattiva, da data cioe' ante-
riore a quella di presentazione della domanda di riscatto di
periodi di lavoro prestati all' estero determinanti ai fini
della insorgenza del diritto a pensione, si e' pronunciata
favorevolmente ed ha cosi' confermato, nella sostanza, il
principio della efficacia retroattiva della domanda stessa,
peraltro gia' riconosciuto dall' Istituto per la copertura
contributiva ex articolo 13 della legge n. 1338 / 1962, come
da circolare n. 53495 PRS - 329 C.e V. - 43 del 5.3.1973,
emanata per l' attuazione della delibera consiliare n. 67
del 28.4.1962.
In particolare si afferma, in tale sentenza, che il
citato articolo 13 piu' che attribuire alla domanda una
efficacia retroattiva propria dispone una sorta di " fictio
iuris " in cui si riconosce il fatto del versamento degli
oneri contributivi come avvenuto nel passato e produttivo
quindi di effetti giuridici ex " tunc " e che cio' deve
valere anche per i riscatti disciplinati dagli articoli
n. 50 (sostituito dall' articolo 2 novies della legge
16.4.1974 n. 114, a sua volta modificato dalla legge n. 881
/ 1982) e n. 51, 1 e 2 comma della legge 30.4.1969 n. 153, i
quali si richiamano all' articolo 13 in parola, ancorche'
utilizzati per riscattare periodi non lavorativi ovvero di
lavoro svolto all' estero e quindi privi di assicurazione in
Italia.
La stessa Corte di Cassazione argomenta, al riguardo,
che il momento dell' esercizio della facolta' di riscatto
puo' non coincidere con la decorrenza della pensione ma che
ad esso va fatto comunque riferimento ai fini del calcolo
dell' importo dovuto dal richiedente, importo questo che
deve necessariamente comprendere, oltre al valore attuale
della futura rendita, anche il capitale di copertura delle
quote di pensione spettanti per il periodo compreso tra la
data di decorrenza della pensione stessa e la data della
domanda di costituzione di rendita vitalizia o di riscatto.
Di tale sentenza, per gli effetti che scaturiscono
nell' ambito del Fondo di previdenza per i " Telefonici "
in sede di unificazione delle posizioni assicurative ex
articolo 5 della legge 29.1.1992 n. 58, si e' fatto cenno
nella circolare 230 dell' 8.8.1995 - punto 2 ( messaggio n.
19915 di pari data), facendo peraltro riserva di successive
istruzioni per l' A.G.O., in ordine anche al calcolo del
capitale di copertura, nei casi in cui i corrispondenti
periodi siano utili a pensione da liquidarsi con decorrenza
retroattiva rispetto alla data di presentazione della
domanda di regolarizzazione.
A scioglimento dell' anzidetta riserva, per la tratta-
zione dei casi di specie si ritiene di poter confermare
quanto a suo tempo disposto con la richiamata circolare del
5.3.1973 ai punti 2) e 3) del capitolo II, laddove si
dispone che, sia per i soggetti titolari di pensione sia per
coloro i quali maturino il diritto alla pensione stessa con
decorrenza anteriore alla domanda di regolarizzazione, il
capitale di copertura delle pregresse quote di pensione deve
identificarsi con le stesse quote di pensione corrispondenti
ai periodi oggetto di riscatto e deve essere sommato alla
riserva matematica prospettiva, calcolata quest' ultima
sulla corrispondente quota annua di pensione ed in base ai
coefficienti di capitalizzazione. Si richiamano, altresi',
le disposizioni della circolare n. 604 R.C.V. del
15.11.1982.
I criteri su esposti valgono quindi anche per i ri-
scatti chiesti ai sensi degli articoli 50 e 51 - 1 e 2 comma
della legge n. 153 / 1969 e successive modificazioni, per i
quali devono pertanto considerarsi non piu' operanti le
disposizioni emanate con circolare 9 giugno 1977 n. 433 C. e
V. - 53550 Prs / 137, e vanno applicati altresi' per il
riscatto dei periodi di assenza facoltativa dal lavoro per
gravidanza e puerperio, dall' 1.1.1994 in poi, di cui all'
art. 14 del decreto legislativo 30.12.1992 n. 503.
Si ritiene, inoltre, che quanto statuito dalla Corte di
Cassazione debba trovare applicazione anche nell' ambito dei
Fondi speciali di previdenza amministrati dall' Istituto
quando, per la regolarizzazione dei periodi contributivi
prescritti e per i riscatti dei periodi non lavorativi,
viene richiamato l' articolo 13 della legge n. 1338 / 1962.
Oltre ai casi contemplati dal predetto articolo 14 del
decreto leg.vo n. 503 / 1992, si richiamano i riscatti del
corso legale di laurea e dei corsi professionali nei Fondi
" Telefonici " ed " Elettrici " ( ved. circolare n. 8 del
13.1.1994 - punto 3 ) e di servizio militare, di laurea, dei
corsi professionali e dei periodi lavorativi diversi dalla
attivita' di volo nel Fondo " Volo " ( artt. 3, 6 e 7 della
legge 30.7.1973, n. 484 e successivo articolo 12 della
legge 31.10.1988, n. 480).
Da ultimo, per quanto concerne la ricongiunzione delle
posizioni assicurative disciplinate dalla legge 7.2.1979
n. 29 e dalla legge 5.3.1990 n. 45 che, parimenti, si
rifanno all' articolo n. 13 della legge n. 1338/1962 per la
determinazione dei corrispondenti oneri, si precisa che il
problema di attribuire effetti patrimoniali retroattivi
rispetto alla data di presentazione della relativa domanda
non si pone in quanto, di norma, tale ricongiunzione e'
possibile solo a condizione che nessuna delle posizioni da
ricongiungere sia stata computata utile a pensione con
decorrenza anteriore alla domanda stessa, salvo quanto
previsto a favore dei superstiti di assicurato.
Puo' accadere anche che, per periodi assicurativi
accreditati nel " FPLD" o in uno dei Fondi alternativi,
venga presentata una domanda di ricongiunzione onerosa in
base alla legge n. 29/1979 presso altri Fondi pensionistici
e che l' assicurato, dopo che la relativa pratica sia stata
definita con il versamento dell' onere dovuto o delle prime
tre rate di esso, presenti una domanda di regolarizzazione
ex articolo n. 13 della legge n. 1338/1962 per contributi
omessi ed attinenti a periodi piu' remoti rispetto a quelli
che hanno formato oggetto di tale ricongiunzione.
Ebbene, nel caso ipotizzato, si precisa che la pratica
di ricongiunzione onerosa ai sensi della legge n. 29/1979
deve considerarsi legittimamente definita con riferimento
alla situazione assicurativa esistente alla data di presen-
tazione della relativa domanda e non e' suscettibile quindi
di riesame in considerazione del carattere negoziale proprio
di tale tipo di operazione.I periodi successivamente acqui-
siti per effetto della regolarizzazione ex articolo n. 13
della legge n. 1338/1962, ancorche' collocati in epoca
remota e cioe' anteriore alla data di presentazione della
domanda di ricongiunzione di cui sopra, possono quindi
formare oggetto anch' essi di ricongiunzione ma solo alle
condizioni e nei termini disciplinati dall' art. 4 della
citata legge n. 29/1979.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO