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Circolare 147 del 15 luglio 1996
Oggetto: Prestazioni economiche di malattia e di maternita'.
Questioni varie.
Sommario:
1) giornate da includere nel periodo massimo indennizzabile
annuo spettante ai lavoratori agricoli a tempo determinato;
2) atti interruttivi della prescrizione;
3) computo del 1 giorno di malattia documentato;
4) comunicazioni preventive dell'assenza durante le fasce di
reperibilita' ai fini della sanzione ex art.5, legge
n.638/83;
5) diritto alle prestazioni in presenza di particolari benefici
contributivi;
6) irrilevanza autorizzazioni ad astensioni anticipate dal
lavoro concesse alle lavoratrici autonome.
1) LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO. LIMITE TEMPORALE
ANNUO DEL DIRITTO ALL'INDENNITA' DI MALATTIA.
Come e' noto, ai fini del raggiungimento del periodo massimo
indennizzabile (annuo e per evento) previsto nella materia delle
prestazioni economiche di malattia sono computate anche le
giornate per le quali, per vari motivi (carenza, festivita' e
sanzioni), non si e' fatto luogo alla corresponsione della
prestazione.
Il principio, stante il rinvio, quanto ai criteri erogativi,
alle disposizioni concernenti i lavoratori dell'industria,
operato, per la categoria dei lavoratori agricoli, dall'art. 1,
3 comma, della legge 8.8.1972, n. 457, era stato ritenuto
applicabile ai lavoratori agricoli a tempo determinato pure dopo
l'emanazione dell'art. 5, comma 6, del D.L. n. 463/1983,
convertito nella legge n. 638/1983 (v. circ. n. 134420 AGO/157
del 16.7.1984).
Secondo il piu' recente orientamento giurisprudenziale, da
ritenersi ormai consolidato (1), la formulazione dell'art. 5,
comma 6, del D.L. n. 463 citato - il quale, a differenza che in
altre norme (2) , attribuisce ai lavoratori in esame il diritto
all'indennita' di malattia non "per un periodo" bensi' "per un
numero di giornate" - va interpretata nel senso che ai predetti
lavoratori agricoli va assicurata l'indennita' di malattia "per
un numero di giornate corrispondente a quelle di iscrizione negli
elenchi dell'anno precedente".
A modifica delle istruzioni impartite si dispone, pertanto,
che il periodo massimo di malattia indennizzabile spettante ai
lavoratori agricoli a tempo determinato sia conteggiato tenendo
conto del numero effettivo netto di indennita' giornaliere da
corrispondere.
Cio' comporta sul piano concreto che le giornate - per le
quali si conferma, ad ogni buon conto, che non e' dovuta
l'indennita'- di carenza e di festivita' cadenti nei singoli
periodi di malattia non vanno valutate nel massimo annuo di cui
trattasi (e' ovvio che eventuali giornate festive comprese nel
periodo di "carenza" vanno calcolate una sola volta); di
conseguenza, un lavoratore ammalato nel corso dell'anno per un
numero di giornate superiore a quello di iscrizione negli elenchi
dell'anno precedente avra' diritto all'indennita' di malattia
fino al raggiungimento di un numero effettivo di giornate di
indennita' pari a quelle di lavoro risultanti negli elenchi
anagrafici (3), nei limiti ovviamente del massimo complessivo
indennizzabile annuo di 180 giornate.
Restano invece computabili nel periodo massimo in questione
eventuali giornate di malattia non indennizzate a seguito di
infrazioni commesse dal lavoratore (es. ritardato invio della
certificazione, assenza a visita di controllo, ecc.), in quanto,
diversamente, verrebbe a vanificarsi, come evidente, l'effetto
della sanzione applicata.
La procedura di calcolo della indennita' di malattia per
l'applicazione di tali disposizioni sara' adeguata entro il mese
di agosto p.v.
Le presenti disposizioni sono applicabili, su richiesta
degli interessati, anche ai casi definiti per i quali non sia
ancora decorso il termine di prescrizione annuale vigente nella
materia ovvero non sia intervenuta decadenza o sentenza passata
in giudicato.
2) PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E DI MATERNITA'. ATTI
INTERRUTTIVI DELLA PRESCRIZIONE.
Ai sensi dell'art. 2944 c.c. il decorso della prescrizione
e' interrotto, tra l'altro, dal "riconoscimento del diritto da
parte di colui contro il quale il diritto stesso puo' essere
fatto valere". Agli effetti in questione non e' indispensabile
che il riconoscimento del diritto sia operato esplicitamente,
potendo anche risultare implicito.
Cio' posto, per quanto attiene alla materia di cui trattasi,
si precisa innanzitutto che in linea di massima la semplice
richiesta, da parte dell'Istituto, di documentazione o notizie
all'assicurato che ha chiesto la prestazione economica di
malattia o di maternita' non si configura come implicito
riconoscimento del relativo diritto, essendo detta richiesta
fatta, generalmente, per meri fini istruttori, finalizzati cioe'
proprio all'accertamento dell'esistenza di un diritto e/o alla
sua estensione, altrimenti indeterminate.
Perche' possa riconoscersi l'effetto interruttivo della
prescrizione, e' necessario quindi che l'atto dell'Istituto
implichi necessariamente, in maniera non equivoca, l'ammissione
dell'esistenza del diritto, ovvero sia incompatibile con una
volonta' contraria, nel senso che lo stesso (atto) non sarebbe
stato compiuto ove non si fosse gia' accertato il diritto
vantato. Tali possono configurarsi, ad esempio, la liquidazione
di acconti ed eventuali comunicazioni di accoglimento della
richiesta.
Ad evitare comunque possibilita' di equivoci sulla
attribuzione di effetti interruttivi all'atto di richiesta di
documenti, e' opportuno inserire nelle richieste stesse avanzate
dall'Istituto nei confronti degli assicurati (e negli eventuali
relativi solleciti), ove occorra, una esplicita salvaguardia
della prescrizione estintiva, come segue: "La presente richiesta
non implica il riconoscimento del diritto alla prestazione, che
questa Sede si riserva di accertare, e quindi non interrompe la
prescrizione di un anno vigente nella materia. Il lavoratore
dovra' percio' attivarsi in tal senso, se ne ha ancora interesse,
prima del compimento dell'anno suddetto".
Considerazioni in parte diverse si pongono relativamente
all'interruzione della prescrizione ad opera dell'interessato.
Allo scopo, poiche' la prescrizione del diritto si produce
per effetto dell'inerzia del titolare del diritto stesso,
prolungata per il periodo di tempo previsto, si conferma che e'
da considerare utile qualsiasi atto scritto relativo alla pratica
(ovviamente se avanzato nei confronti dell'Istituto prima del
compimento della prescrizione stessa), da cui risulti la
volonta', anche implicita, dell'interessato di far valere il
proprio diritto alla specifica prestazione. Si chiarisce che in
tale ambito rientrano, ad esempio, i solleciti, le istanze, la
presentazione di documentazione attestante l'esistenza del
diritto alla prestazione richiesta (lav. agricoli: iscrizione
d'urgenza o mod. ind. mal.4 (4); lav. autonomi: copia dei
bollettini di versamento).
3) DECORRENZA DELL'INDENNITA' DI MALATTIA.
Secondo i criteri in atto, il quarto giorno di malattia, da
cui spetta il corrispondente trattamento economico previdenziale,
viene computato di massima dalla data di rilascio della relativa
certificazione.
L'Istituto ammette, peraltro, la possibilita' di
riconoscere, ai fini erogativi, la sussistenza dello stato
morboso anche per il giorno immediatamente precedente a quello
del rilascio della certificazione, purche' sulla stessa risulti
compilata la voce "dichiara di essere ammalato dal....".
Il criterio, valido anche per la certificazione di
continuazione e ricaduta della malattia, e' da collegare
unicamente, come piu' volte esplicitato, alla facolta',
confermata da ultimo con D.P.R. 28.9.1990, n. 314, art. 20, di
effettuare la visita medica, richiesta dopo le ore 10, il giorno
immediatamente successivo.
In relazione a quanto precede si chiarisce che la
particolare regola non va applicata quando la data riportata alla
predetta voce retroagisce di oltre un giorno dalla data di
rilascio, essendo, nell'ipotesi, da escludere che la data stessa
possa assumere il significato di indicazione della data di
chiamata del medico.
La medesima preclusione opera, parimenti, quando, se pure la
data apposta sulla certificazione risulti anteriore di un solo
giorno rispetto a quella di redazione, emerga (ad es. in sede di
giustificazione per assenza a visita di controllo) che trattavasi
di visita ambulatoriale.
Nelle situazioni sopra rappresentate le giornate anteriori
alla data del rilascio, non valutabili sulla base di quanto sopra
precisato, sono da considerare come "non documentate" (e percio'
non indennizzabili). Di conseguenza, la decorrenza della
validita' del certificato, e percio' della malattia
indennizzabile, sara' da conteggiare dalla data del rilascio del
certificato stesso.
Tanto vale, oltre che, ovviamente, per i certificati di
inizio, anche nel caso di certificati di continuazione della
malattia o ad altra conseguenziale, relativamente ai quali, per i
motivi sopra descritti, la continuita' tra i rispettivi periodi
della certificazione risulti interrotta. In tal caso, fermo
restando il non riconoscimento, ai fini dell'indennizzabilita',
delle giornate come sopra individuate, il periodo di malattia
potra' invece essere ritenuto unico agli altri effetti (carenza,
computo del 20 giorno) quando l'eventuale interruzione tra i due
periodi coincida con una giornata festiva (o sabato e domenica),
salvo che non risulti altrimenti che trattasi di episodi morbosi
a se' stanti (v.circ. n. 4377 AGO del 6.8.1981).
4) COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELLE ASSENZE DURANTE LE FASCE ORARIE DI REPERIBILITA'.
E' stato segnalato che talvolta i lavoratori adducono a
giustificazione dell'assenza a visita di controllo il fatto di
avere preventivamente dato notizia, specificando o meno i
relativi motivi, all'Istituto e al datore di lavoro
dell'allontanamento dal proprio domicilio durante le fasce di
reperibilita'.
In tali situazioni si invita a voler rappresentare agli
interessati che l'assenza a visita di controllo puo' essere
considerata giustificata solo se ricorrono le condizioni di
imprescindibilita' e di indifferibilita' ordinariamente previste
(v. deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.99/1984).
Allo scopo e' pertanto opportuno suggerire al lavoratore di
non trascurare, nella circostanza, di acquisire la documentazione
probatoria atta a giustificare l'assenza qualora una visita di
controllo venga comunque effettuata nella giornata perche' gia'
disposta o richiesta dal datore di lavoro.
In tale ottica vanno recepite le comunicazioni di cui
trattasi.
5) DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN PRESENZA DI PARTICOLARI BENEFICI
CONTRIBUTIVI.
Si conferma, sul piano generale, che la previsione
legislativa di benefici contributivi consistenti
nell'abbattimento o nella riduzione delle relative aliquote,
ovvero nella applicazione di particolari regimi contributivi (ad
esempio, casi di contratti di formazione e lavoro o di assunzioni
agevolate con pagamento del contributo per apprendisti) non
comporta l'esclusione dal diritto alle prestazioni economiche di
malattia e di maternita', sempreche' l'esclusione stessa non sia
sancita da esplicita disposizione o sia connessa alla qualifica o
al settore di inquadramento dei lavoratori interessati (ad
esempio, impiegati dell'industria, per la malattia).
In materia di contratti di formazione e lavoro, si ricorda
altresi' (5) che la Corte Costituzionale, con sentenza n.
149/1993, ha affermato che il verificarsi, nel corso degli stessi
di fatti -tra cui la malattia, v la gravidanza ed il puerperio-
oggettivamente impeditivi della formazione professionale, ne deve
consentire la proroga per un periodo pari a quello della
sospensione, ai fini del completamento della formazione prevista.
6) AUTORIZZAZIONI ALL'ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO A FAVORE
DELLE LAVORATRICI AUTONOME.
Si e' rilevato che, da parte di alcuni Ispettorati del
Lavoro, vengono autorizzate astensioni anticipate dal lavoro
anche per le varie categorie di lavoratrici autonome aventi
titolo ad indennita' economiche di maternita' a carico
dell'Istituto.
Si precisa che per le suddette lavoratrici non e' prevista
dalla legge n. 546/87, istitutiva dell'indennita' a beneficio
delle stesse, alcuna astensione obbligatoria dal lavoro, ma e'
indicato soltanto un periodo indennizzabile, compreso tra i due
mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi
successivi alla data effettiva dello stesso.
I provvedimenti autorizzativi di cui trattasi non possono,
pertanto, dar luogo ad alcun indennizzo da parte dell'Istituto.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
NOTE
(1) V. sentenze Corte di Cassazione 23.6.1992, n. 7670;
15.10.1992, n. 11324; 12.1.1993, n. 236.
(2) v. ad.es. il comma 1 del medesimo articolo 5, relativo ai
lavoratori a tempo determinato di settori diversi da quello
agricolo.
(3) Es: lavoratore iscritto per 60 gg. nell'anno precedente.
1 malattia:
dall'1.1.1995 al 15.2.1995 = gg.46
gg. indennizzati =36 (al netto di quelli -n.10- di carenza
e di festivita')
residuo giornate indennizzabili = 24 (60-36);
2 malattia:
dall'1.5.1995 al 15.6.1995 = gg.46
L'evento potra' essere indennizzato fino al 31 maggio
(infatti nel mese di maggio, tolta la carenza e le
festivita', l'ultimo dei 24 giorni di effettiva
indennizzabilita' scade appunto in tale giorno).
(4) A seguito del trasferimento all'Istituto dei compiti gia'
svolti dallo SCAU (legge 23.12.94, n.724, art.19), si fa
comunque riserva di istruzioni in merito alla documentazione
di cui trattasi.
(5) V. anche circolare n. 1 del 3 gennaio 1994.