Eureka Previdenza

Circolare 157 del 29 luglio 1996

Oggetto:

Dipendenti partiti politici e organizzazioni sindacali. Aspettativa ai sensi dell'art. 2 della legge 27.12.1985, n. 816.

SOMMARIO: Agli effetti del  versamento  della contribuzione
          a favore degli   amministratori  locali  posti in
          aspettativa da partiti politici  o organizzazioni
          sindacali trovano applicazione i criteri previsti
          dall'art. 8, comma 8,  della  legge 23.4.1981, n.
          155.
     Ai   fini  dell'accredito  dei contributi  figurativi a
favore dei dipendenti dei partiti politici e delle  organiz-
zazioni   sindacali   collocati   in  aspettativa  ai  sensi
dell'art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300, la  retribuzione
da riconoscere figurativamente per i periodi di  aspettativa
- qualora gli organismi datori di lavoro non  abbiano  rego-
lato mediante specifiche normative interne o contrattuali il
trattamento economico del personale - e' rapportata a quella
fissata dai contratti collettivi di lavoro per gli impiegati
delle  imprese metalmeccaniche (art. 8, comma 8, delle legge
23.4.1981, n. 155.
     A seguito dell'emanazione  dell'art. 8-ter delle legge
19.3.1993, n. 68,   in  base al quale e' stata riconosciuta
l'applicabilita'  dall'entrata in vigore della norma citata
dell'art. 2, terzo comma, della legge 27.12.1985, n. 816 ai
dipendenti delle predette organizzazioni eletti alle cariche
di   amministratori   locali  ivi  contemplate  (cfr.  circ.
5.6.1995, n. 157),   e'   stato   posto il problema se, agli
effetti del versamento della contribuzione previdenziale ed
assistenziale   da   parte   dell'ente  locale in favore del
lavoratore,   debba   trovare   applicazione la disposizione
dell'art. 8 della legge 23.4.1981, n. 155.
     Al riguardo, attesa la stretta analogia di materia, il
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con lettera
del 28.3.1996 n. 583-IV/1, ha convenuto sulla necessita' di
fare ricorso al sistema di cui  al citato articolo 8, comma
8, della legge n. 155/1981 anche  in sede di determinazione
della retribuzione da assoggettare a contribuzione nei casi
in cui trovi applicazione l'art. 2, terzo comma, della legge
n. 816/1985.
     Tale conclusione, di cui anche  il  Ministero dell'In-
terno ha preso atto, comporta che, ove le organizzazioni di
cui trattasi  non abbiano   regolato   mediante  specifiche
normative   interne o contrattuali il trattamento economico
del personale - il pagamento dei contributi di previdenza e
di assistenza   sociale  ex art. 2, della legge n. 816/1986
debba essere   effettuato  per gli amministratori locali in
aspettativa prendendo a   base la retribuzione rapportata a
quella del contratto di lavoro degli impiegati delle imprese
metalmeccaniche (cfr.   anche circolare n. 13 del 18.1.1995,
lett. d.).
     Ai fini di   eventuali  sistemazioni contributive per i
periodi pregressi trova  applicazione la delibera del Consi-
glio di Amministrazione  n.  5  del 26.3.1993, approvata con
D.M. 7.10.1993 (G.U. 18.10.1993).
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                    TRIZZINO

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