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Circolare 225 del 20 novembre 1996
Oggetto:
decreto legislativo 16.9.1996 n. 564 - art. 31 della legge 20.5.1970 n. 300.
SOMMARIO
Nuove norme per il collocamento in aspettativa non retri-
buita e termini di decadenza per la presentazione delle
domande di accredito della contribuzione figurativa ai fini
pensionistici. Chiarimenti sulle cariche sindacali e sugli
importi delle retribuzioni accreditabili e risposte ad
alcuni quesiti posti dalle Sedi.
Versamento della contribuzione aggiuntiva oltre a quella
accreditata figurativamente e regolarizzazioni per periodi
pregressi nei casi in cui non sia stato assolto l' obbligo
contributivo da parte delle organizzazioni sindacali di
categoria.
********************
Sulla G.U. n. 256 del 31.10.1996 e' stato pubblicato
il decreto legislativo n. 564 del 16.9.1996, entrato in
vigore dal 15.11.1996 ed emanato in attuazione della delega
conferita al Governo dall' art. 1, comma 39 della legge
8.8.1995, n. 335 in materia di contribuzione figurativa e di
copertura assicurativa di periodi che non siano gia' coperti
di contribuzione.
In particolare, le disposizioni contenute nell'art.3
contengono una disciplina organica della materia concernente
la copertura assicurativa dei periodi di aspettativa non
retribuita fruita da lavoratori chiamati a svolgere funzioni
pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali ex art.
31 della legge 20.5.1970, n. 300.
Per l' attuazione della norma in esame si forniscono le
istruzioni che seguono, applicabili nell' ambito sia dell'
assicurazione generale obbligatoria che dei Fondi sostitu-
tivi della medesima gestiti dall' Istituto.
1 - Collocamento in aspettativa
I provvedimenti di collocamento in aspettativa concessa
a partire dalla data di entrata in vigore del decreto per lo
svolgimento delle funzioni pubbliche elettive e delle
cariche sindacali in argomento sono efficaci, ai fini del
beneficio della copertura figurativa, se assunti con atto
scritto e, limitatamente ai lavoratori chiamati a ricoprire
cariche sindacali, se gli stessi provvedimenti abbiano anche
decorrenza successiva al decorso del periodo di prova
previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro della
categoria di appartenenza del lavoratore. Qualora il periodo
di prova previsto sia di durata inferiore a sei mesi, i
provvedimenti di aspettativa per motivi sindacali possono
avere efficacia ai fini assicurativi soltanto dopo il
decorso di sei mesi dall' inizio del rapporto di lavoro.
Il rispetto delle condizioni e dei termini sopra
richiesti dovranno risultare dalla certificazione rilasciata
dal datore di lavoro o da altra idonea documentazione.
Tali condizioni non si richiedono per le aspettative
gia' iniziate, esauritesi o ancora in atto, rispetto alla
data di entrata in vigore del decreto in oggetto.
2 - Cariche sindacali
Da parte del legislatore, mentre non si e' ritenuto
necessario precisare altro in relazione alle funzioni
pubbliche elettive, per quanto concerne l' individuazione
delle cariche sindacali e' stato chiarito che deve trattarsi
di quelle cariche previste dalle norme statutarie e for-
malmente attribuite dall' organizzazione sindacale per lo
svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali, a
livello nazionale o provinciale o di comprensorio, anche in
qualita' di componenti di organi collegiali della stessa
organizzazione sindacale.
La disposizione che individua cosi' le cariche sinda-
cali ha carattere interpretativo dell'art. 31 della legge
300 / 1970 ed e' pertanto applicabile - nel concorso di
tutti gli altri presupposti - anche per la copertura figu-
rativa dei periodi di aspettativa anteriori all' entrata in
vigore del decreto legislativo in argomento.
3 - Termini per la presentazione della domanda
La domanda intesa ad ottenere l' accreditamento figu-
rativo nella gestione assicurativa ( I.V.S. o Fondi sosti-
tutivi ) alla quale gli interessati siano iscritti all'
atto del collocamento in aspettativa deve essere presentata
alla competente Sede dell' Inps - a pena di decadenza -
entro il 31 marzo dell' anno successivo a quello solare nel
corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'
aspettativa stessa.
Pertanto, relativamente ai periodi di aspettativa
compresi nel corrente anno solare, la domanda dovra' perve-
nire entro il 31 marzo 1997. Per le aspettative collocantisi
negli anni solari dal 1997 in poi, la domanda dovra' essere
ripetuta annualmente entro e non oltre il 31 marzo di ogni
anno solare successivo a quello di riferimento.
Per i periodi di aspettativa collocati anteriormente al
1 gennaio 1996, la domanda dovra' essere presentata - a pena
di decadenza - entro 90 giorni dall'entrata in vigore del
decreto legislativo e cioe' entro il 13 febbraio 1997.
Si sottolinea il carattere perentorio espressamente
attribuito ai termini suddetti e si ribadisce che, anche per
le aspettative di durata pluriennale la domanda di accredito
deve essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno con
riferimento all' anno solare precedente e non al termine del
periodo di aspettativa, a pena di decadenza.
4 - Importo delle retribuzioni accreditabili
Nel richiamare l' art. 8, 8 comma, della legge 155 /
1981, che stabilisce i parametri retributivi degli accredi-
tamenti figurativi per i periodi di aspettativa ex art. 31
della legge 300 / 1970, il decreto legislativo in esame
precisa che le retribuzioni cui deve essere fatto riferi-
mento sono quelle previste dai contratti collettivi di
lavoro della categoria anche di natura integrativa, con
esclusione sia di emolumenti collegati alla effettiva
prestazione dell' attivita' lavorativa o condizionati ad una
determinata produttivita' o a determinati risultati di
lavoro, sia di quelli derivanti da incrementi retributivi o
da progressione di carriera che non siano legati alla sola
maturazione dell' anzianita' di servizio.
Tali disposizioni non hanno carattere sostanzialmente
innovativo in quanto confermano i criteri finora seguiti.
Al riguardo si comunica che gli stessi principi devono
valere anche agli effetti dell' applicazione dell' art. 2
della legge 27.12.1985, n. 816. Continuano a trovare appli-
cazione altresi' le particolari disposizioni contenute nel
comma ottavo dello stesso art. 8 sopracitato a favore dei
dipendenti dei Partiti politici e delle Organizzazioni
sindacali cui applicare i contratti di lavoro stipulati per
gli impiegati delle imprese metalmeccaniche, quando il
trattamento economico del personale non risulti regolamen-
tato da specifiche normative interne o contrattuali.
5 - Chiarimenti vari
In relazione ad alcuni quesiti posti, si riportano i
seguenti chiarimenti.
5.1 - Si conferma per coloro i quali siano stati chiamati a
ricoprire una carica o funzione che puo' non attribuirsi
rilevanza alla consistenza dell' impegno ( ved. circ. 667 /
R.C.V. del 31.1.1985), fermo restando che le funzioni
connesse alla carica ricoperta vengano effettivamente
svolte. Laddove sia dato accertare che le funzioni effettive
non siano quelle corrispondenti ad una delle cariche o
funzioni previste dalla norma il relativo periodo non puo'
essere riconosciuto.
5.2 - Nei casi di aspettativa concessa con decorrenza
anteriore all' entrata in vigore del decreto in esame,
quando la decorrenza stessa risulti contestuale alla
assunzione in servizio, e' da presumere - se non vengano
addotte plausibili motivazioni - che non ci sia stato un
effettivo accordo tra le parti diretto alla assunzione delle
rispettive obbligazioni ( prestazione di attivita' subordi-
nata e corresponsione della retribuzione), le quali hanno
carattere sinallagmatico e costituiscono l' elemento essen-
ziale del contratto di lavoro.
5.3 - La tutela previdenziale, in quanto strettamente
connessa con la sospensione del rapporto di lavoro durante
il periodo di aspettativa, viene meno quando il provvedi-
mento relativo cessi di avere efficacia o per il rientro in
servizio o per interruzione del rapporto di lavoro. In
proposito, e' da ritenere che la tutela previdenziale stessa
venga meno anche quando venga a cessare l' attivita' azien-
dale, evento questo che fa perdere la possibilita' di
reinstaurare il rapporto di lavoro dipendente.
Fermo restando che in ogni caso di riassunzione in servizio
e' necessario un nuovo provvedimento di collocamento in
aspettativa, si precisa che laddove, in applicazione di
disposizioni legislative o regolamentari o contrattuali, per
il personale che transiti ad Azienda o ente dove non si
richieda l' effettuazione del periodo di prova, devesi
ritenere che non vada neanche richiesta - ai fini della
efficacia del provvedimento di conferma dell' aspettativa in
corso o di concessione di una nuova aspettativa - la condi-
zione del termine dei sei mesi.
6 - Contribuzione aggiuntiva
Di carattere innovativo e' la disposizione di cui al
comma 5 sub art. 3 del decreto in oggetto che attribuisce la
facolta' di versare, per i periodi che si collocano a
decorrere dal mese successivo all' entrata in vigore del
decreto (1 dicembre 1996 ) una contribuzione aggiuntiva
sull' eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo
svolgimento dell' attivita' sindacale ai lavoratori collo-
cati in aspettativs ex art. 31 e la retribuzione di riferi-
mento per il calcolo del contributo figurativo determinato
secondo quanto precisato al precedente p. 4.
La suddetta facolta' puo' essere esercitata dall' Or-
ganizzazione sindacale previa richiesta di autorizzazione
alla competente Sede dell' Inps, mediante il versamento,
entro gli stessi termini previsti per le domande di accre-
ditamento figurativo, di una somma pari all' aliquota di
contribuzione del regime pensionistico di appartenenza del
lavoratore applicata alla differenza tra le somme corrispo-
ste dall' organizzazione sindacale e la retribuzione figu-
rativa accreditata.
Negli stessi termini e con le stesse modalita' le
Organizzazioni sindacali hanno facolta' di effettuare
versamenti contributivi per gli emolumenti e le indennita'
che abbiano corrisposto ai lavoratori collocati in distacco
sindacale con diritto a retribuzione erogata dal proprio
datore di lavoro.
Si fa riserva di particolari, successive istruzioni
circa le modalita' operative per il versamento della con-
tribuzione in argomento.
7 - Regolarizzazioni per i periodi pregressi
Nel caso in cui l' aspettativa fruita presso i sinda-
cati, non risultando conforme alla disciplina prevista per
l' applicazione dell' art. 31 piu' volte citato, avrebbe
comportato l' assolvimento di obblighi contributivi connessi
a prestazioni di lavoro subordinato, i sindacati sono tenuti
ad effettuare le relative regolarizzazioni contributive col
rispetto del termine di prescrizione di cui all'art. 3, c.
9 - lettera a), della legge 8.8.1995, n. 335.
Ove tali regolarizzazioni siano effettuate entro il
termine di sei mesi dall' entrata in vigore del decreto
legislativo in esame, i contributi saranno gravati dei soli
interessi al tasso legale.
Le regolarizzazioni saranno effettuate secondo le
procedure previste in materia. Le Sedi dal canto loro, sulla
base delle pratiche amministrative eventualmente aperte, si
attiveranno affinche' le operazioni relative a tali regola-
rizzazioni siano correttamente espletate, esercitando
altresi' la consueta attivita' di vigilanza.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO