Eureka Previdenza

Circolare 247 del 10 dicembre 1996

Oggetto: Competenze UU.SS.LL. e Ispettorati del Lavoro in materia
di anticipazione dell'interdizione obbligatoria dal lavo-
ro per maternita'.
Con sentenza n. 58 dell'8.2.93 la Corte Costituzionale ha
dichiarato che spettano alla Regione (e per essa alle Unita'
sanitarie locali) le competenze gia' svolte in materia di
controlli di carattere sanitario previsti dalla legge 30 dicembre
1971, n. 1204 per la tutela delle lavoratrici madri.
In merito alla reale portata applicativa della sentenza in
questione, il Consiglio di Stato, con parere n. 395 del 22.3.93,
si e' espresso nel senso che, in attesa di un chiarimento
legislativo o di una eventuale pronuncia interpretativa della
stessa Corte, possa essere seguito il criterio del concorso delle
competenze tra UU.SS.LL. e Ispettorati del Lavoro.
Nelle more della eventuale definizione della questione in
sede legislativa, il Ministero del Lavoro e della Previdenza
sociale ha diramato istruzioni per gli Ispettorati del Lavoro
(circ. n. 90 del 27.6.96) sulla cui base si forniscono, per
quanto di interesse, le indicazioni che seguono.
1) Per l'interdizione anticipata dal lavoro di cui all'art. 5,
lett. a) della legge n. 1204/71 (gravi complicanze della
gestazione o preesistenti forme morbose soggette ad
aggravamento a causa della gravidanza) la certificazione
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sanitaria rilasciata dai Servizi medico-legali delle
UU.SS.LL. o dagli Enti ospedalieri non necessita di un
ulteriore controllo sanitario da parte degli Ispettorati del
Lavoro.
Questi ultimi si limitano, quindi, ad una verifica della
regolarita' formale della certificazione suddetta e ad una
conseguente presa d'atto, ovvero provvedono a richiedere
direttamente alle suddette Amministrazioni sanitarie la
certificazione, qualora non pervenuta.
2) Per l'interdizione obbligatoria anticipata dal lavoro di cui
all'art. 5, lett. b) (condizioni di lavoro o ambientali
pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino) e
lett. c) (impossibilita' di adibire la lavoratrice ad altre
mansioni) della legge n. 1204/71, spetta agli Ispettorati
del Lavoro la valutazione sostanziale e diretta delle
condizioni ambientali e di lavoro al fine di stabilirne
l'eventuale pregiudizio per la lavoratrice in gravidanza e
la conseguente possibilita' o meno di un suo spostamento ad
altre mansioni.
Gli eventuali accertamenti sanitari che dovessero rendersi
necessari al riguardo saranno dagli Ispettorati stessi
richiesti alle UU.SS.LL..
Precisato quanto sopra, si sottolinea che anche nel caso
indicato al punto 1) la emanazione del provvedimento formale di
interdizione anticipata resta comunque di competenza degli
Ispettorati del Lavoro.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

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