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Circolare 115 del 30 maggio 1996
Oggetto:
Incumulabilità dei trattamenti pensionistici con la rendita vitalizia liquidata a norma del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124. Chiarimenti.
1 - PREMESSA
Con circolare n. 91 del 20 aprile 1996, diramata in pari
data con messaggio n. 22768, sono state fornite istruzioni
relativamente alle disposizioni dell'articolo 1, comma 43,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo cui le pensioni
di inabilita', di reversibilita' e l'assegno ordinario di
invalidita' liquidati in conseguenza di infortunio sul
lavoro o malattia professionale sono incumulabili con la
rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento a norma del
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, fino a con-
correnza del relativo importo.
In relazione a richieste di chiarimenti formulate dalle Sedi
si forniscono le seguenti precisazioni.
2 - QUOTE INTEGRATIVE DELLA RENDITA VITALIZIA PER FAMILIARI
L'incumulabilita' prevista dall'articolo 1, comma 43, della
legge n. 335 non opera, in assenza di specifica disposizio-
ne, per le quote integrative della rendita vitalizia liqui-
date al titolare per i propri familiari a norma dell'arti-
colo 77 del D.P.R. n.1124 del 1965. Dette quote seguono le
variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa,
sempreche' non siano cessate prima al verificarsi delle
condizioni previste dal predetto articolo 77. Le quote in
parola sono riferite per tutta la durata della rendita alla
composizione della famiglia del titolare, e non alla compo-
sizione della famiglia esistente al momento dell'evento.
3 - INDENNITA' GIORNALIERA PER INABILITA' TEMPORANEA ASSO-
LUTA
L'incumulabilita' prevista dall'articolo 1, comma 43, della
legge n. 335 non opera nei casi di liquidazione dell'inden-
nita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta disci-
plinata dall'articolo 68 del D.P.R. n.1124. L'incumulabi-
lita' opera, infatti, soltanto nei confronti della rendita
vitalizia, che, di norma, viene corrisposta dalla cessazione
dell'inabilita' temporanea assoluta (articolo 74 del D.P.R.
n.1124).
4 - RENDITA EROGATA IN MISURA PROVVISORIA
L'incumulabilita' prevista dall'articolo 1, comma 43, della
legge n. 335 opera anche nei casi di liquidazione di
rendita in misura provvisoria a norma dell'articolo 102 del
D.P.R. n.1124.
5 - ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO INAIL
Con messaggio n. 26656 del 16 maggio 1996 e'
stato comunicato che si e' provveduto ad aggiungere al
"profilo dinamico NETINPS" l'applicazione INAIL al fine di
consentire una corretta applicazione delle disposizioni in
materia di incumulabilita' in fase di liquidazione e di
ricostituzione delle pensioni.
Si richiama l'attenzione delle Sedi sull'esigenza di con-
sultare tali archivi nella fase di istruttoria delle domande
in argomento.
Per le pensioni liquidate in via provvisoria secondo i
criteri forniti al punto 2 della citata circolare n. 91 del
20 aprile 1996 sara' cura delle Sedi consultare con perio-
dicita' ravvicinata il predetto archivio al fine di proce-
dere tempestivamente ai conseguenti adempimenti di compe-
tenza.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO