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Circolare 153 del 23 luglio 1996
Oggetto:
Articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Incumulabilità dei trattamenti pensioni stici con la rendita vitalizia liquidata a norma del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Questioni medico-legali.
1 - L'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995,
n.335, dispone che le pensioni di inabilita', di
reversibilita' e l'assegno ordinario di invalidita'
liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia
professionale non sono cumulabili con la rendita vitalizia
liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato
con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della
rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali
piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore
della legge n. 335, con riassorbimento sui futuri
miglioramenti.
Da parte di alcune Sedi e' stato chiesto se, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 1, comma 43, della legge
n.335, la patologia che ha determinato la liquidazione della
rendita vitalizia a norma del citato testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, debba essere tale da
determinare da sola la liquidazione dell'assegno o della
pensione da parte dell'Istituto.
2 - In proposito il Coordinamento Centrale Medico Legale ha
fornito le seguenti precisazioni.
2.1 - L'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 prevede
l'incumulabilita' delle prestazioni qualora l'evento che ha
procurato all'assicurato il diritto alla rendita INAIL sia
lo stesso che determina il diritto all'assegno o alla
pensione da parte dell'INPS. Cio', in osservanza del cosid-
detto principio indennitario, in virtu' del quale un sini-
stro non puo' diventare fonte di lucro per chi lo subisce,
neppure quando l'indennizzo gli spetti a duplice titolo (ad
esempio, risarcimento da parte di terzi responsabili e
copertura assicurativa dello stesso evento dannoso).
La legge n. 335 prevede infatti che un assicurato non possa
essere indennizzato da due parti per lo stesso danno, in
osservanza dell'articolo 1910 del codice civile, che,
disciplinando l'assicurazione contro i danni, afferma "...
se per il medesimo rischio sono contratte separatamente piu'
assicurazioni ... l'assicurato puo' chiedere a ciascun
assicuratore l'indennita' dovuta secondo il rispettivo
contratto, purche' le somme complessivamente riscosse non
superino l'ammontare del danno ...", estendendo cosi' alle
assicurazioni sociali quanto valido nel privato.
2.2 - Nel caso in cui, invece, l'assicurato veda ridotta la
sua capacita' lavorativa da piu' infermita', fra le quali
siano presenti gli esiti di un infortunio lavorativo o di
una malattia professionale, si potranno verificare le
seguenti ipotesi.
2.2.1 - In caso di concorrenza di piu' infermita', se
l'infermita' riconducibile all'INAIL fa seguito alla pato-
logia comune di pertinenza INPS, l'INAIL riconosce il
maggior danno (la rendita complessiva e' riconosciuta in
base alla menomazione totale) alla menomazione che, inci-
dendo su una funzione gia' compromessa, la aggravi o la
abolisca del tutto. E' evidente che in questo caso l'evento
di competenza INAIL, da solo, determina, con la valutazione
del maggior danno, l'invalidita' o l'inabilita'; pertanto si
applica il comma 43.
Se invece l'evento riconducibile all'INAIL precede la
patologia comune di pertinenza INPS, sara' quest'ultima a
determinare, per la stessa logica, lo stato di invalidita' o
di inabilita'; pertanto non si applica il comma 43.
2.2.2 - In caso di coesistenza di infermita' riconducibili
all'INAIL e di patologia comune di pertinenza INPS, indi-
pendentemente dal fatto che l'infortunio o la malattia
professionale siano precedenti o successivi alla patologia
tutelata dall'INPS (comunque la rendita INAIL sara' la
stessa) il metro di giudizio dovra' essere il seguente:
a) se l'infermita' di competenza dell'INAIL e' sufficiente
da sola a determinare il riconoscimento dell'assegno di
invalidita' o della pensione di inabilita', si realizza
quanto previsto dal piu' volte citato comma 43 e il medico
dell'INPS, nel riconoscere comunque lo stato di invalidita'
o di inabilita', e' tenuto a mettere in evidenza tale
situazione ai soli fini amministrativi; a meno che non
coesista una patologia, o complesso di patologie, di
pertinenza INPS che determinino, in quanto di per se
invalidanti o inabilitanti (indipendentemente dall'evento
INAIL) il diritto alla prestazione INPS. Il rischio
assicurato, in tal caso, viene realizzato dalla presenza
della sola patologia comune di pertinenza INPS e la
prestazione deve essere fornita in ogni caso, in quanto
l'evento INAIL non ha rapporto causale con il diritto alla
prestazione INPS;
b) se l'infermita' riconducibile all'INAIL non e' suffi-
ciente da sola a raggiungere la soglia dell' invalidita' o
dell'inabilita', le altre patologie, purche' significative
ai fini del giudizio medico-legale per il conseguimento
dell'invalidita' o dell'inabilita', dovranno essere
riportate nella diagnosi, con cio' indicando che la valuta-
zione finale ha tenuto conto del complesso delle infermita'.
In questo caso il comma 43 non e' applicabile;
c) se l'infermita' riconducibile all'INAIL e' sufficiente
per il conseguimento dell'invalidita' e l'assicurato e'
riconosciuto inabile per un complesso di infermita', il
medico dovra' comunque segnalare che la patologia INAIL era
da sola idonea a far ottenere l'assegno. Cio' ai fini
dell'applicazione del comma 43 in caso di revoca della
pensione di inabilita' e di liquidazione, in sostituzione,
dell'assegno di invalidita' a norma di una possibile
applicazione dell'articolo 2, comma 5, della legge 12 giugno
1984, n.222.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO