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Circolare 41 del 21 febbraio 1996
Oggetto:
Art.3-bis del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994,n.473. Limiti di reddito per il riconoscimento dei familiari a carico, ai fini della corresponsione degli assegni familiari.
SOMMARIO: Dal 1 agosto 1994 i redditi esenti e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva
non devono essere piu'inclusi nel reddito per l'accertamento del
carico familiare, anche se complessivamente superiori a due
milioni.
Per effetto dell'art.3-bis del decreto-legge 31 maggio
1994, n.330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
luglio 1994, n.473, per l'accertamento del carico familiare
(non autosufficienza economica) del coniuge, dei figli ed
equiparati, dei genitori, dei fratelli, sorelle e nipoti ai
fini della corresponsione degli assegni familiari (artt.5, 6
del Testo Unico delle norme sugli assegni familiari approvato
con DPR 30 maggio 1955, n.797, e art.6 del decreto-legge 30
giugno 1972, n.267, convertito, con modificazioni, nella legge
11 agosto 1972, n.485) non devono essere piu' considerati i
redditi esenti e i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (l'art.3, comma 1,
del decreto-legge 29 agosto 1984, n.528, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n.732, disponeva
che tali redditi fossero invece inclusi tra quelli da
computare ai fini dell'accertamento del carico per determinare
il diritto alla corresponsione degli assegni familiari, ove
fossero complessivamente di importo superiore a lire due
milioni).
Lo stesso art.3-bis stabilisce che, ai fini del rispetto
dei limiti di redditi previsti per le predette finalita', si
tiene conto esclusivamente del reddito complessivo lordo di
ciascun familiare, come definito ai fini delle imposte sui
redditi delle persone fisiche.
Pertanto, a far tempo dal 1 agosto 1994, il reddito da
considerare, ai fini dell'accertamento del carico per
determinare il diritto alla corresponsione degli assegni
familiari e' quello costituito esclusivamente dal reddito
complessivo di ciascun familiare assoggettabile ad IRPEF, al
lordo delle detrazioni di imposta, degli oneri deducibili e
delle ritenute fiscali.
Trattandosi di norma inerente l'accertamento del carico,
l'art.3-bis non trova applicazione per il calcolo del reddito
delle persone che concorrono alla formazione del reddito
familiare previsto, oltreche' ai fini della corresponsione
dell'assegno al nucleo familiare, anche ai fini della
cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni
familiari. Tale reddito familiare, infatti, continua ad essere
determinato dai redditi di qualsiasi natura, ivi compresi
quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sotitutiva, se
complessivamente superiori a lire due milioni, secondo quanto
stabilito, rispettivamente, dall'art.2, c.9, della legge
153/88 e dall'art.23, c.1, della legge 28 febbraio 1986, n.41.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO