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Maternità fuori rapporto lavoro
Verifica del requisito per contribuzione da agricolo
(circ.100/2008)
Con circolare n. 61 del 26 marzo 2003 sono stati forniti chiarimenti in merito all’applicazione del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 ai fini del riconoscimento figurativo dei periodi corrispondenti al congedo di maternità e del riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro.
Al punto 3 della circolare citata è stato precisato che il requisito del quinquennio di contribuzione effettiva da valutare sulla base di periodi lavorati in agricoltura deve essere verificato secondo i criteri stabiliti dai commi 9 e 12 dell'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638 e che detto requisito si considera perfezionato in presenza di almeno cinque anni di iscrizione negli elenchi agricoli e di almeno 1350 giornate coperte da contribuzione obbligatoria (gg. 270 x 5).
I predetti criteri sono stati oggetto di successivi approfondimenti tenuto conto che l’impianto normativo dei predetti commi 9 e 12 dell'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638 stabilisce un valore convenzionale per le giornate di contribuzione agricola allo specifico fine dell’accesso a pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Alla luce di tali approfondimenti, pertanto, appare opportuno valutare le giornate di contribuzione agricola, ai fini del raggiungimento del quinquennio richiesto dalle disposizioni in esame, facendo riferimento al principio di equivalenza tra la contribuzione non agricola e la contribuzione agricola, nei casi in cui ha effettivamente rilievo la sola posizione contributiva dell’assicurato e non anche quando si valuti la stessa nel momento dell’accesso a pensione, momento nel quale è noto che il valore attribuibile a ciascuna giornata di contribuzione agricola è diverso a seconda della gestione a carico della quale viene liquidata la pensione.
Si ritiene pertanto che il quinquennio di contribuzione effettiva da far valere ai fini dell'accredito figurativo e dell'esercizio della facoltà di riscatto in esame possa intendersi perfezionato in presenza di almeno cinque anni di iscrizione negli elenchi agricoli e di almeno 465 contributi giornalieri, per gli uomini e di 310 contributi giornalieri, per le donne, cioè il requisito normalmente richiesto ai fini dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Le indicazioni di cui al punto 3 della circolare 61/2003 devono intendersi in tal senso modificate.
Sulla base del “nuovo” requisito contributivo potranno essere riesaminati, a domanda, i provvedimenti di reiezione assunti secondo i criteri precedentemente fissati.
Come già precisato con messaggio n. 4363 del 21 febbraio 2008 e ribadito nella presente circolare si conferma che – pur in presenza del requisito del quinquennio contributivo - l'accredito figurativo dei periodi corrispondenti al congedo di maternità ed il riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale possono essere concessi solo ai soggetti non titolari di pensione al 27 aprile 2001, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 151 del 2001.