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Decadenza dall'azione giudiziaria
Decorrenza del termine triennale
(circ.95/2014)
In caso di provvedimenti di prima liquidazione che riconoscano solo parzialmente la prestazione a causa di una delle situazioni di cui al punto 1.1, il termine per proporre azione giudiziaria finalizzata ad ottenere la corretta ed integrale liquidazione decorre dalla data della ricezione, da parte dell’interessato, del provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico o, laddove questa non sia disponibile, quella di riscossione del primo rateo così come indicato nel messaggio n. 4774 del 19.5.2014.
Il ricorso e/o la domanda di riesame del provvedimento di prima liquidazione presentata in relazione ad una delle situazioni di cui al punto 1.1 di cui sopra devono essere dichiarati inammissibili ove presentati oltre il termine triennale computato secondo quanto sopra.