Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Norme Messaggi ME 1998 Messaggio 2025 del 9 ottobre 1998
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
- Dettagli
- Visite: 14889
Messaggio n. 2025 del 9 ottobre 1998
Oggetto:
PERIODO DI MALATTIA CON RETRIBUZIONE RIDOTTA; CONTRIBUZIONE UTILE AI FINI DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA'. ARTICOLO 7, COMMA 1, DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1983, N.638, MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 9 OTTOBRE 1989, N.338, CONVERTITO DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 1989, N.389.
DA PARTE DI ALCUNE SEDI SONO STATI CHIESTI CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA UTILIZZAZIONE AI FINI PENSIONISTICI DEI PERIODI DI RETRIBUZIONE RIDOTTA PER MALATTIA, IN PRESENZA DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA AD INTEGRAZIONE.
AL RIGUARDO SI PRECISA QUANTO SEGUE.
I PERIODI DI MALATTIA RETRIBUITI IN MISURA RIDOTTA, DIVERSAMENTE DAI PERIODI DI MALATTIA PER I QUALI NON SUSSISTE IL DIRITTO AD ALCUNA RETRIBUZIONE, SONO UTILI AI FINI DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA', TRATTANDOSI COMUNQUE DI PERIODI RETRIBUITI.
AL FINE, PERALTRO, DI STABILIRE IL NUMERO DEI CONTRIBUTI UTILI PER IL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITA' A NORMA DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N.638 DEL 1983,NELL'ANNO IN CUI TALI PERIODI SI COLLOCANO, OCCORRE:
SOMMARE TUTTE LE RETRIBUZIONI INTERE E RIDOTTE COMPLESSIVAMENTE CORRISPOSTE O DOVUTE, CON ESCLUSIONE DI QUELLE ACCREDITATE FIGURATIVAMENTE NELL'ANNO CONSIDERATO (V. CIRCOLARE N.147 DEL 4 LUGLIO 1989);
VERIFICARE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1, DELLA LEGGE N.638, MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE N.389 DEL 1989, SE LA RETRIBUZIONE COMPLESSIVA COSI' OTTENUTA SIA ALMENO PARI AL PRODOTTO DEL MINIMALE RETRIBUTIVO SETTIMANALE VIGENTE NELL'ANNO PER IL NUMERO DELLE SETTIMANE PER LE QUALI NELL'ANNO STESSO RISULTI EROGATA O DOVUTA UNA RETRIBUZIONE ANCORCHE' RIDOTTA. IN CASO CONTRARIO, OPERARE LA CONTRAZIONE DELLE SETTIMANE UTILI AI FINI DEL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITA', CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 7,COMMA 2. PER L'ANNO DI DECORRENZA DELLA PENSIONE, VALGONO LE DISPOSIZIONI DEL
COMMA 4 DELLO STESSO ARTICOLO 7
PER LA DETERMINAZIONE DELLE SETTIMANE DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA UTILI AI FINI DELLA MISURA DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' SI TERRA' CONTO ANCHE DELLE RETRIBUZIONI FIGURATIVE, IVI COMPRESE QUELLE AD INTEGRAZIONE DELLE SETTIMANE DI RETRIBUZIONE RIDOTTA DETERMINATE CON LE MODALITA' DI CUI ALLA CIRCOLARE N. 598 C.V. DEL 24 LUGLIO 1982. SI RICORDA CHE L'ACCREDITO NON PUO' ESSERE EFFETTUATO PER I PERIODI DI MALATTIAINFERIORI A SETTE GIORNI O ECCEDENTI I PERIODI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 SETTEMBRE 1996, N.564, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA A) PUNTO 1) DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 GIUGNO 1998, N. 278, IN TUTTA LA VITA ASSICURATIVA.
IL DIRETTORE CENTRALE
DE STEFANIS