Eureka Previdenza

Messaggio n. 2025 del 9 ottobre 1998

Oggetto:
PERIODO DI MALATTIA CON RETRIBUZIONE RIDOTTA; CONTRIBUZIONE UTILE AI FINI DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA'. ARTICOLO 7, COMMA 1, DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1983, N.638, MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 9 OTTOBRE 1989, N.338, CONVERTITO DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 1989, N.389.

DA PARTE DI ALCUNE SEDI SONO STATI CHIESTI CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA UTILIZZAZIONE AI FINI PENSIONISTICI DEI PERIODI DI RETRIBUZIONE RIDOTTA PER MALATTIA, IN PRESENZA DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA AD INTEGRAZIONE.
AL RIGUARDO SI PRECISA QUANTO SEGUE.
I PERIODI DI MALATTIA RETRIBUITI IN MISURA RIDOTTA, DIVERSAMENTE DAI PERIODI DI MALATTIA PER I QUALI NON SUSSISTE IL DIRITTO AD ALCUNA RETRIBUZIONE, SONO UTILI AI FINI DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA', TRATTANDOSI COMUNQUE DI PERIODI RETRIBUITI.
AL FINE, PERALTRO, DI STABILIRE IL NUMERO DEI CONTRIBUTI UTILI PER IL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITA' A NORMA DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N.638 DEL 1983,NELL'ANNO IN CUI TALI PERIODI SI COLLOCANO, OCCORRE:
SOMMARE TUTTE LE RETRIBUZIONI INTERE E RIDOTTE COMPLESSIVAMENTE CORRISPOSTE O DOVUTE, CON ESCLUSIONE DI QUELLE ACCREDITATE FIGURATIVAMENTE NELL'ANNO CONSIDERATO (V. CIRCOLARE N.147 DEL 4 LUGLIO 1989); 
VERIFICARE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1, DELLA LEGGE N.638, MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE N.389 DEL 1989, SE LA RETRIBUZIONE COMPLESSIVA COSI' OTTENUTA SIA ALMENO PARI AL PRODOTTO DEL MINIMALE RETRIBUTIVO SETTIMANALE VIGENTE NELL'ANNO PER IL NUMERO DELLE SETTIMANE PER LE QUALI NELL'ANNO STESSO RISULTI EROGATA O DOVUTA UNA RETRIBUZIONE ANCORCHE' RIDOTTA. IN CASO CONTRARIO, OPERARE LA CONTRAZIONE DELLE SETTIMANE UTILI AI FINI DEL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITA', CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 7,COMMA 2. PER L'ANNO DI DECORRENZA DELLA PENSIONE, VALGONO LE DISPOSIZIONI DEL
COMMA 4 DELLO STESSO ARTICOLO 7
PER LA DETERMINAZIONE DELLE SETTIMANE DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA UTILI AI FINI DELLA MISURA DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' SI TERRA' CONTO ANCHE DELLE RETRIBUZIONI FIGURATIVE, IVI COMPRESE QUELLE AD INTEGRAZIONE DELLE SETTIMANE DI RETRIBUZIONE RIDOTTA DETERMINATE CON LE MODALITA' DI CUI ALLA CIRCOLARE N. 598 C.V. DEL 24 LUGLIO 1982. SI RICORDA CHE L'ACCREDITO NON PUO' ESSERE EFFETTUATO PER I PERIODI DI MALATTIAINFERIORI A SETTE GIORNI O ECCEDENTI I PERIODI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 SETTEMBRE 1996, N.564, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA A) PUNTO 1) DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 GIUGNO 1998, N. 278, IN TUTTA LA VITA ASSICURATIVA.

IL DIRETTORE CENTRALE
DE STEFANIS

 

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