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Contribuzione figurativa accreditata d'ufficio
Lavori socialmente utili
Quadro normativo
(circ.188/2016)
L’Istituto, in virtù delle norme in materia di Lavori Socialmente Utili succedutesi nel tempo a partire dagli anni Ottanta, ha effettuato il pagamento dell’assegno (ASU) in favore dei lavoratori LSU impegnati in progetti a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (ex Fondo per l’Occupazione).
L’art. 11 del D. Lgs. n. 468/97 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili) ha previsto, tra l’altro, che le Regioni e gli Enti locali potessero destinare risorse proprie per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento dell’assegno ASU versando all’Istituto le risorse economiche necessarie con le stesse modalità e gli stessi effetti di quelle del Fondo per l’Occupazione e fossero versate all’Istituto le risorse economiche necessarie secondo le modalità previste dallo stesso articolo.
In favore di tali lavoratori, l’Istituto ha, altresì, riconosciuto d’ufficio la contribuzione figurativa - come previsto dall’art. 1, comma 9 della legge n. 608/1996 - utile:
- fino al 31 luglio 1995, ai fini del diritto e della misura della pensione e;
- dal 1° agosto 1995 in poi, ai soli fini del raggiungimento dei requisiti assicurativi del diritto a pensione.
Tale articolo è stato successivamente abrogato dal D. Lgs. n. 81/2000 ( “Integrazione e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili”); pertanto, l’Istituto ha continuato ad erogare l’assegno e a riconoscere d’ufficio la contribuzione figurativa – utile solo ai fini del diritto a pensione – esclusivamente nei confronti dei lavoratori LSU impegnati in progetti a carico del Fondo per l’Occupazione.
A seguito di ripetute richieste da parte delle Regioni e degli Enti locali, affinché l’Istituto continuasse ad erogare l’assegno ai lavoratori utilizzati nei progetti finanziati con risorse proprie, si è provveduto alla stipula di specifiche Convenzioni in tal senso (Schema di Convenzione approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 406/2000, cfr. circ. INPS n. 143/2000 e n. 97/2002).
Lo schema di convenzione, tra l’altro, prevedeva, al punto 6, il versamento, da parte degli Enti utilizzatori, degli oneri derivanti dall’accredito della contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto a pensione.