Eureka Previdenza

Contribuzione figurativa accreditata d'ufficio

Lavori socialmente utili

Riconoscimento della contribuzione figurativa per attività socialmente utili svolte presso Regioni/Enti locali non in regime di convenzione con l’Istituto

(circ.188/2016)

La determina n. 154/2015 in parola ha, altresì, recepito le indicazioni ministeriali relativamente al riconoscimento della contribuzione figurativa per attività socialmente utili svolte presso Regioni/Enti locali non in regime di convenzione con l’Istituto.

Al riguardo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che la contribuzione figurativa  - utile ai soli fini del diritto a pensione - derivante dallo svolgimento di attività socialmente utili cc.dd. autofinanziate,  deve essere riconosciuta anche in favore di quei LSU che siano stati avviati in progetti autofinanziati da parte di enti utilizzatori (Regioni, Province e Comuni), non convenzionati con l’Istituto, ovvero convenzionati solo per brevi periodi, comunque inferiori al periodo complessivo di svolgimento delle attività socialmente utili.

Tali progetti, stipulati ai sensi dell’art. 11, commi 4 e 6 del D. Lgs. n. 468/1997,  devono essere stati regolarmente approvati dalle Commissioni Regionali per l’Impiego (C.R.I.), anteriormente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2000; gli stessi possono essere stati successivamente prorogati e gli Enti utilizzatori devono aver provveduto direttamente alla corresponsione dell’assegno.

E’ necessario, infine, che le relative attività siano state svolte da ciascun interessato senza soluzione di continuità e senza alcuna interruzione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente, che dovranno essere oggetto di specifica dichiarazione di responsabilità da parte dell’ente utilizzatore, da compilarsi utilizzando il modello allegato 3 alla presente circolare.

Relativamente all’individuazione dei lavoratori avviati in progetti di attività socialmente utile a cui riconoscere la contribuzione figurativa in parola, il Ministero vigilante ha stabilito che sarà cura delle Regioni fornire a questo Istituto i dati relativi agli LSU interessati dalle previsioni normative di cui al citato art. 11 del D. Lgs. n. 468/1997, nonché ogni altra indicazione questo Istituto ritenga utile.

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