Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Contribuzione Figurativa Accreditata d'ufficio Disoccupazione con requisiti ridotti
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Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
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Non spettano
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Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
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Parentela e affinità
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Unioni civili e Conviventi
Disoccupazione con requisiti ridotti
(circ.148/1990)
I periodi di disoccupazione in cui è stata percepita l’indennità sono coperti da contribuzione figurativa.
Le settimane di contribuzione figurativa accreditate si ottengono dividendo per sei il numero dei giorni indennizzati, arrotondando per eccesso.
I contributi sono collocati nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno solare di riferimento e specificatamente nel periodo più favorevole al lavoratore.
Questi contributi possono essere utilizzati per:
- il diritto e la misura per la pensione di vecchiaia;
- il diritto e la misura per l’assegno ordinario di invalidità;
- solo la misura per la pensione di anzianità;
- il raggiungimento della maggiore anzianità contributiva in deroga all’età richiesta per la pensione di anzianità;
- Per il diritto e la misura della pensione anticipata fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa.