Eureka Previdenza

Sesta salvaguardia - 32.100

Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria - Lettera B

(msg.8881/2014)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 12.000 unità.

Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di seguito indicati:

  • articolo 1, comma 194, lettera a) della legge 27 dicembre 2013, n. 147
    Lavoratori autorizzati alla  prosecuzione  volontaria  della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i  quali  possano  far valere almeno un contributo volontario  accreditato  o  accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
  • articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147
    Lavoratori autorizzati alla  prosecuzione  volontaria  della contribuzione anteriormente  al  4  dicembre  2011,  ancorché  al  6 dicembre 2011 non abbiano  un  contributo  volontario  accreditato  o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno  un contributo accreditato derivante da  effettiva  attività  lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre  2013  e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività  lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Come disposto dall’art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 147 del 2014, i lavoratori di cui alle predette lettere a) e f) possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.

Al riguardo si rammenta che lalegge n. 147 del 2013 prevede, quale condizione per l’accesso al beneficio della c.d. quinta salvaguardia per le categorie di lavoratori di cui al presente punto, la decorrenza del trattamento pensionistico entro 6 gennaio 2015.

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